Avvocato Matteo Raimondi a Roma

Matteo Raimondi

Avvocato esperto in Diritto Immobiliare (Compravendita, Locazione e Condomini)


Informazioni generali

Sono un Avvocato civilista specializzato principalmente nei settori di Diritto Immobiliare, Diritto di Famiglia, Responsabilità Medico-Sanitaria-Assicurativa, Risarcimento Danni, Successioni-Eredità, Contrattualistica. Relatore di convegni in ordine alle tematiche dei Condomini e delle Locazioni (con particolare focus sulle Locazioni Brevi), nella qualità di membro della Commissione Condomini e Locazioni dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Esperienza


Diritto condominiale

Presto attività di consulenza e assistenza nelle controversie condominiali sia a livello stragiudiziale (redazione di diffide, trattative con il condominio, mediazione), sia a livello legale (ATP, impugnazioni delibere condominiali, cause ordinarie, ecc...).


Locazioni

Sono altamente specializzato in materia delle locazioni. Fornisco consulenza e assistenza in ordine alle locazioni commerciali, ad uso abitativo e transitorie. In particolare, nella qualità di Membro della Commissione Locazione e Condomini dell'Ordine degli Avvocati di Roma, mi sono occupato come relatore dei profili autorizzativi e sanzionatori in ordine alle Locazioni Brevi, materia in continua evoluzione anche alla luce del Decreto Rilanci.


Sfratto

Lo studio vanta un'esperienza pluriennale in sfratti di natura abitativa nonché commerciale, prestando assistenza al cliente sia in sede di convalida, sia nella successiva fase seguendo il cliente sino all'effettivo rilascio dell'immobile.


Altre categorie:

Diritto immobiliare, Diritto civile, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto di famiglia.


Referenze

Pubblicazione legale

Balconi aggettanti in un condominio: a chi spettano le spese per il rifacimento?

Pubblicato su IUSTLAB

In riferimento ai balconi aggettanti (cioè quelli che, a differenza dei così detti ad incasso, sporgono dalla facciata) la giurisprudenza (vedasi da ultimo la Cassazione n.7603/2017) ha più volte affermato il principio secondo cui " L'assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva "; ciò " salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni; ne consegue che nel caso in cui i balconi , che appartengono in modo esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui fanno parte, presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono , per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi , essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune, della cui tutela è competente l'assemblea " . In buona sostanza, fermo restando il principio della proprietà privata/esclusiva dei singoli condomini in riferimento ai balconi aggettanti, fa eccezione il caso in cui le lavorazioni su tali balconi vadano ad incidere sul decoro architettonico. Una più recente sentenza del Tribunale di Milano n.6076/2019 fa maggiore luce su cosa si intenda per decoro architettonico e quali lavorazioni sui balconi ricomprenda: " I balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare sita in un edificio condominiale e appartengono perciò in via esclusiva al proprietario di questa , salvo i rivestimenti e gli elementi della parte frontale e di quella inferiore, i quali devono considerarsi beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole . Da ciò consegue che possono essere ripartite tra tutti i condomini le sole spese relative ai rivestimenti e ai frontalini e non anche quelle relative alle ringhiere e all'intonaco dei balconi di competenza dei proprietari delle relative singole unità immobiliari. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la delibera dell'assemblea condominiale oggetto di causa nella fattispecie fosse nulla laddove l'assemblea aveva deliberato sull'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate e dei balconi , andando al di là dei propri poteri, ovvero deliberando su beni, quali frontalini, parapetti e solette, ringhiere, che esulano dalle parti comuni" . In poche parole occorrerà capire, caso per caso - in base ai lavori effettivamente oggetto della delibera assembleare -, se verrà fatto un distinguo tra le lavorazioni ad uso esclusivo e quelle che (anche in riferimento ai balconi aggettanti) possono essere oggetto di delibera assembleare in quanto relative a parti comuni. Se così non dovesse essere, potrebbe configurarsi l'ipotesi di nullità, quantomeno parziale, della delibera.

Speaker ad evento

Locazioni turistiche: profili autorizzativi e sanzionatori

Convegno Ordine Avvocati Roma - 11/2023

Convegno in ordine agli aspetti autorizzativi e sanzionatori delle locazioni brevi. Tutto quello che c'è da sapere su cosa fare per aprire un'attività di locazione turistica e le sanzioni previste per l'omesso e/o errato adempimento agli obblighi previsti ex lege.

Pubblicazione legale

Silenzio assenso nelle aree protette: nel lazio vale solo nei casi di edilizia libera

Gazzetta Amministrativa

Articolo per una rivista in cui analizzo il caso di una normativa della Regione Lazio (L.R. del Lazio n. 7 del 2018) con la quale si nega il rilascio automatico del nulla osta, in caso di mancata risposta dell’Ente Parco.

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Lo studio

Studio Legale
Via Vittoria Colonna 40
Roma (RM)

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