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Avvocato Mattia Cardelli a Sansepolcro

Mattia Cardelli

Avvocato in Sansepolcro

Informazioni generali

Svolgo l'attività professionale in Sansepolcro (AR), con speciale attenzione alla materie del diritto civile e penale. Nel campo del diritto civile mi occupo in particolare di diritto di famiglia, risarcimento danni, diritto condominiale e contrattualistica. Nel campo del diritto penale offro assistenza in materia di reati contro la persona, contro il patrimonio e reati stradali, sia in favore di imputati che di persone offese. Opero prevalentemente tra le province di Arezzo e Perugia.

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho maturato particolare esperienza nell'ambito di separazioni e divorzi. Offro ai miei clienti assistenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, con particolare attenzione alle possibilità di risoluzione alternativa delle liti in sede stragiudiziale.


Eredità e successioni

Ho seguito svariati casi in materia di eredità e successioni, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Quale intermediario abilitato presso l'Agenzia delle Entrate, fornisco assistenza per la redazione e presentazione della dichiarazione di successione.


Diritto penale

Offro assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia penale, con particolare riferimento ai reati contro la persona, contro il patrimonio e reati stradali. Ho frequentato con profitto il Corso Biennale in Tecnica e Deontologia dell'Avvocato Penalista, abilitante all'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Difensori d'Ufficio.


Altre categorie

Diritto condominiale, Matrimonio, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Affidamento, Adozione, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Sostanze stupefacenti, Locazioni, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto dello sport, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

CRISI DI COPPIA E AFFIDAMENTO DELL’ANIMALE DI AFFEZIONE. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito nelle cause di separazione e divorzio.

Pubblicato su IUSTLAB

Quando una coppia entra in crisi, vi sono alcuni aspetti che possono (e, talvolta, debbono) essere affrontati, primo fra tutti quelli di affidamento e mantenimento dei figli. Tuttavia, tra i vari interessi oggi in gioco in ipotesi di crisi della relazione di coppia, vengono in rilievo quelli relativi all’ assegnazione degli animali di affezione ed alla ripartizione delle spese per il loro accudimento tra gli ex conviventi. D’altro canto, è innegabile che il ruolo degli animali all’interno delle famiglie sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni, tanto che alcuni percepiscono e vivono gli animali domestici come veri e propri membri della famiglia. Tale nuova percezione dell’animale domestico fa senz’altro il paio con l’aumentata sensibilità nei confronti degli animali sviluppatasi nel recente passato, ormai recepita pure dal legislatore e dalla giurisprudenza italiani, anche sulla scorta della legislazione internazionale (ad esempio, la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia del 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la L. n. 201/2010, tutela il rapporto dell’uomo con il proprio animale di compagnia; l’art. 13 del TFUE, nella formulazione novellata nel 2007 dal Trattato di Lisbona, sancisce che “gli animali sono essere senzienti”). Giova anticipare che nel nostro ordinamento non v’è , in realtà, una norma di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione o divorzio dei coniugi o nell’ipotesi di interruzione di una relazione tra conviventi (nonostante nella XVI Legislatura sia stato depositato un disegno di legge che prevedeva l’introduzione di un art. 455-ter nel Codice Civile che avrebbe dovuto prevedere che: “in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, indipendentemente dal regime di separazione o di comunione dei beni e secondo quello che risulta dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”). Anche a fronte dell’assenza di una espressa disciplina sul tema, sempre più spesso, nella crisi di coppia, lo scontro tra le parti verte anche sulla regolamentazione dell’assegnazione e delle spese di accudimento degli animali domestici. Se, da un lato, non sussistono problemi per le determinazioni assunte di concerto tra gli ex conviventi, alcune perplessità sono emerse nella giurisprudenza allorché i coniugi non raggiungano un accordo sul punto. Si è da più parti rilevato, infatti, che le spese di accudimento degli animali domestici hanno intrinseco valore economico e, come tali, necessitano di essere adeguatamente regolamentate, al pari delle altre condizioni relative ad altri aspetti della relazione con l’animale. Si segnala, in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 marzo 2013, con la quale il Giudice della separazione, preso atto dell’evoluzione del sentimento per gli animali nel sentire sociale e della rilevanza costituzionale dello stesso, considerato che deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia e che questi non possono essere ricondotti sic et simpliciter alla definizione di cosa, in quanto “esseri senzienti”, ha stabilito che “è legittima facoltà dei coniugi quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso”. Alcuni Tribunali, tuttavia, hanno osservato come il giudice della separazione o del divorzio non sia , in realtà, tenuto ad occuparsi della disciplina delle condizioni di assegnazione ed accudimento degli animali domestici . Solo in presenza di accordi tra i coniugi sul punto, pertanto, il Giudice potrebbe tutt’al più omologare le condizioni assunte dagli ex conviventi in riferimento all’accudimento e all’assegnazione dell’animale , non ponendosi queste in contrasto con l’ordine pubblico. Questo l’orientamento maggioritario sul tema (v. Trib. Modena, 8 gennaio 2008; Trib. Como, 3 febbraio 2016; Trib. Torino, 10 marzo 2014). Pertanto, in ipotesi di separazioni o divorzi giudiziali, stando al richiamato orientamento ermeneutico, il Giudice non potrebbe esprimersi sull’assegnazione e il mantenimento degli animali di affezione conviventi con i coniugi in costanza di matrimonio in ipotesi di assenza di accordi sul punto tra i coniugi. Altra giurisprudenza , al contrario, ha ritenuto più che opportuna la decisione del Giudice della separazione o del divorzio sul punto in ogni caso, assumendo quale faro illuminante della decisione l’esclusivo perseguimento del benessere dell’animale. Tale interesse viene di volta in volta tutelato in maniera differente, sul modello di quanto avviene con riferimento ai figli (con equiparazione che può apparire, a ben vedere, poco opportuna). Pertanto, possono profilarsi soluzioni graduate, che variano dall’ assegnazione esclusiva dell’animale domestico ad uno degli ex coniugi all’ assegnazione condivisa , anche a prescindere dall’intestazione anagrafica, dovendosi guardare solo e soltanto al miglior benessere del cane o del gatto . Così, l’animale domestico potrà essere assegnato in via esclusiva al coniuge che ne possa assicurare il miglior sviluppo psico-fisico, oppure, assegnato in via congiunta ai coniugi. Al pari di quanto avviene in materia di mantenimento dei figli, poi, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale in esame, il Giudice, fuori dall’accordo delle parti, può anche dettare la regolamentazione degli aspetti economici relativi al rapporto con l’animale domestico, con speciale riferimento alle spese veterinarie e a quelle straordinarie. Quanto illustrato sinora è ben riassunto dal Tribunale di Sciacca nella pronuncia del 19 febbraio 2019, laddove è stato stabilito che “in mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l'assegnazione dell'animale domestico, in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell'identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambi i coniugi, a prescindere dall'eventuale intestazione risultante dal microchip, tenendo conto del benessere dell'animale stesso, e regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento”. La pronuncia in parola si segnala, altresì, per la particolare sensibilità con cui viene affrontato l’argomento, senza “scivolare” in poco opportune equiparazioni con la regolamentazione dei rapporti con la prole. Da un lato, infatti, non viene mai evocata la disciplina codicistica in materia di affidamento dei figli e, dall’altro lato, il Giudice ha preferito parlare di “assegnazione” anziché di “affidamento” , sottolineando così la distanza delle statuizioni in materia di accudimento degli animali domestici da quelle riguardanti affidamento e mantenimento dei figli. Insomma, ad oggi possono rilevarsi due orientamenti nella giurisprudenza di merito tra loro distanti ma, ad avviso di chi scrive, non inconciliabili. Se è vero che l’orientamento ermeneutico maggioritario tende ad escludere l’opportunità che il giudice della separazione o del divorzio si occupi dell’assegnazione degli animali di affezione nella crisi di coppia, dall’altro lato non può negarsi che il sentire sociale sia in evoluzione e che sempre maggiore rilievo assuma il sentimento nei confronti degli animali, dovendosi ritenere tutelabile anche il rapporto tra l’uomo e l’animale domestico. Rapporto che può senz’altro essere tutelato con accordi stragiudiziali tra le parti ma che, laddove tale accordo non venga raggiunto, ben potrebbe (e dovrebbe) essere sottoposto all’autorità giudiziaria, anche a tutela del benessere dell’animale, senz’altro “essere senziente”. Avv. Mattia Cardelli

Titolo professionale

Corso per Mediatore Civile e Commerciale

Camera di Mediazione Nazionale - 1/2024

Corso per mediatore civile e commerciale svolto ai sensi del D.M. 15 novembre 2023 n. 150 svoltosi in Roma, dalla durata di 80 ore con superamento della prova finale, abilitante all'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori presso Organismi di Mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. La mediazione civile e commerciale è uno strumento di risoluzione alternativa delle liti che consente di porre in dialogo le parti e raggiungere un accordo tra queste condiviso, valevole a tutti gli effetti di legge, accelerando i tempi della Giustizia.

Titolo professionale

Corso Biennale di Tecnica e Deontologia del Difensore Penale

Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana - 1/2023

Corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale tenuto dall'Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana nelle sedi di Arezzo, Siena e Grosseto, abilitante all'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori d'Ufficio.

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