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Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei a Roma

Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista

Informazioni generali

Iscritto all'Albo degli Avvocati da Gennaio 1991, sono Cassazionista dal Marzo 2003. Sono cresciuto e quindi specializzato nel contenzioso civile e tributario e posso vantare notevoli successi. Cerco sempre comunque la soluzione stragiudiziale, consigliando l'assistito in tal senso ed indirizzandolo in giudizio solo quando non vi è altra alternativa. Ho molta esperienza giudiziale ed amo lo studio del diritto. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni, anche come collaborante, sono abbonato a tre primarie riviste giuridiche che leggo regolarmente. Collaboro con Avvocati di tutta Italia, soprattutto Milano Torino e Toscana

Esperienza


Diritto civile

Ho esperienza pratica e teorica in tutti i settori del diritto civile, lavoro, commerciale e tributario. Mi aggiorno in continuazione


Diritto bancario e finanziario

Ho avuto molti contenziosi con banche ed intermediari finanziari e sono stato per 15 anni, sino alla sua prematura scomparsa, uno degli avvocati di fiducia del responsabile della Delegazione Lazio dell'Adubef. Unicredit Intesa Monte Paschi Unipol Italfondiario Banco BPM sono tra le mie controparti


Locazioni

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Altre categorie

Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto tributario, Stalking e molestie, Tutela del consumatore, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Brevetti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Diritto agrario, Cassazione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Violenza, Discriminazione, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Sulla responsabilità della Regione per i danni cagionati dalla fauna selvatica

Pubblicato su IUSTLAB

Ai fini del risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato ( possiamo pensare ai danni cagionati dai cinghiali che oramai stanno invadendo le nostre città) , va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di natura oggettiva, di cui all'articolo 2052 c.c., secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti. La Regione potrà eventualmente rivalersi, anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

Pubblicazione legale

Danni da cose in custodia - Buche stradali

Pubblicato su IUSTLAB

In materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la norma di riferimento della fattispecie è l’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” II Comune, quindi, in qualità di proprietario e custode delle strade che si trovano nel proprio territorio, risponde delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada ammalorata, fatta salva l’ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito. Pertanto, la responsabilità del Comune ha natura oggettiva, poiché la normativa prevede una presunzione di responsabilità che inverte l’onere probatorio rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall’art. 2043 c.c., sicché il comportamento del danneggiato-conducente può assumere rilevanza causale ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno, ex art. 1227 c.c., solo se riveste natura eccezionale, abnorme e non sia immediatamente prevedibile o eliminabile dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione della strada. Tuttavia, nella giurisprudenza di merito e di legittimità si sta via via sviluppando un orientamento a dir poco creativo ed incompatibile con il dato letterale, nonché contrastante con gli ordinari canoni di attribuzione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione. Invero, ai sensi del suddetto orientamento della giurisprudenza, fortunatamente non univoco e che deve ritenersi assolutamente non condivisibile, le buche sulle strade costituiscono insidie, con conseguente responsabilità del Comune-custode dei danni subiti dall’utente della strada, solo allorché le stesse non risultino visibili, evitabili e prevedibili dall’utente della strada. Ad esempio, Cassaz. n. 17433/2019 sostiene che il danneggiato, caduto rovinosamente dal motorino all’ora di mezzanotte circa, non ha diritto al risarcimento del danno, neanche in misura parziale, nonostante si tratti di strada priva di illuminazione e di asfalto, nonché cosparsa di buche ricoperte da foglie e ricolma di acqua, solo ed esclusivamente perché il danneggiato stesso poteva essere edotto della presenza delle buche, trattandosi di strada che conduceva all'abitazione della madre. Pertanto, secondo la Cassazione, la circostanza che le buche non risultino visibili, nonché che la strada sia priva di asfalto e completamente dissestata, non rileva, giacché il danneggiato, conoscendo lo stato dei luoghi, avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela. A nostro avviso, invece, ben avrebbe fatto la Cassazione, al massimo, a ritenere sussistente un concorso di colpa tra Comune e conducente del ciclomotore, ex art. 1227 c.c., con attribuzione preponderante della responsabilità a carico del Comune stesso. Una parte della giurisprudenza, quindi, sulla scorta di un’interpretazione creativa del dato letterale, solleva totalmente il Comune dalla responsabilità e dal conseguente risarcimento del danno da cose in custodia, attribuendo la responsabilità esclusiva dell’evento dannoso all’utente della strada, a meno che le buche siano non visibili, imprevedibili e non evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza. Un orientamento di tal genere, peraltro, nel momento in cui esime il Comune da responsabilità laddove la buca risulti “visibile”, “prevedibile” ed “evitabile” (si può pensare quindi ad un orario di giorno e, ad esempio, al tragitto che ognuno percorre quotidianamente per andare a lavoro) potrebbe risultare assai pericoloso, perché costringe il conducente a guardare, oltre che la strada, anche le eventuale buche site sul manto della stessa, con conseguente pericolo per sé stesso e per gli altri utenti, di fatto legittimando una condotta della Pubblica Amministrazione contrastante con i doveri costituzionalmente imposti.

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Davide Politi

Mi hanno assistito in due diverse controversie, in ambito di diritto di famiglia e responsabilità medica. Ho ricevuto una tutela legale eccellente. Si nota subito che la professionalità degli Avvocati è elevatissima. Mi hanno saputo spiegare e consigliare con chiarezza come procedere per risolvere al meglio la mia situazione. Continuerò ad avvalermi del prezioso lavoro dello studio Pietrangeli Bernabei.

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Lo studio

Mauro Pietrangeli Bernabei
Via Severo Carmignano 9
Roma (RM)