Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei a Roma

Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista


Informazioni generali

Iscritto all'Albo degli Avvocati da Gennaio 1991, sono Cassazionista dal Marzo 2003. Sono cresciuto e quindi specializzato nel contenzioso civile e tributario e posso vantare notevoli successi. Cerco sempre comunque la soluzione stragiudiziale, consigliando l'assistito in tal senso ed indirizzandolo in giudizio solo quando non vi è altra alternativa. Ho molta esperienza giudiziale ed amo lo studio del diritto. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni, anche come collaborante, sono abbonato a tre primarie riviste giuridiche che leggo regolarmente. Collaboro con Avvocati di tutta Italia, soprattutto Milano Torino e Toscana

Esperienza


Diritto condominiale

Ho seguito molti contenziosi ed anche molto stragiudiziale


Locazioni

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Sfratto

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Altre categorie:

Diritto bancario e finanziario, Malasanità e responsabilità medica, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Licenziamento, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto tributario, Stalking e molestie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Affidamento, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Brevetti, Usura, Previdenza, Diritto agrario, Cassazione, Unioni civili, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Franchising, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Multe e contravvenzioni, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Diritti umani, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento necessari per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, è predeterminata dalla legge ex artt. 5 e 55 l. 392/1978 ed è ancorata a due presupposti oggettivi: - uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone; - uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori. L'art. 55 sopra citato pone una deroga a tale principio, consentendo al conduttore di impedire unilateralmente, ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione del contratto, versando alla prima udienza l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta.

Pubblicazione legale

Condominio - criteri di ripartizione delle spese

Pubblicato su IUSTLAB

In materia condominiale l'art. 1123 c.c. consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali (ossia in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno), con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per uno o più condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. In tale ultima ipotesi, la clausola del regolamento di condominio che stabilisca per una determinata categoria di condomini l'esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa in ordine ad una determinata cosa comune, comporta il superamento nei riguardi di detta categoria di condomini dalla presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Davide Politi

Mi hanno assistito in due diverse controversie, in ambito di diritto di famiglia e responsabilità medica. Ho ricevuto una tutela legale eccellente. Si nota subito che la professionalità degli Avvocati è elevatissima. Mi hanno saputo spiegare e consigliare con chiarezza come procedere per risolvere al meglio la mia situazione. Continuerò ad avvalermi del prezioso lavoro dello studio Pietrangeli Bernabei.

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Lo studio

Mauro Pietrangeli Bernabei
Via Severo Carmignano 9
Roma (RM)

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