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Avvocato Mauro Pietrangeli Bernabei a Roma

Mauro Pietrangeli Bernabei

Avvocato civilista, lavorista e tributarista

Informazioni generali

Iscritto all'Albo degli Avvocati da Gennaio 1991, sono Cassazionista dal Marzo 2003. Sono cresciuto e quindi specializzato nel contenzioso civile e tributario e posso vantare notevoli successi. Cerco sempre comunque la soluzione stragiudiziale, consigliando l'assistito in tal senso ed indirizzandolo in giudizio solo quando non vi è altra alternativa. Ho molta esperienza giudiziale ed amo lo studio del diritto. Oltre alla partecipazione a numerosi convegni, anche come collaborante, sono abbonato a tre primarie riviste giuridiche che leggo regolarmente. Collaboro con Avvocati di tutta Italia, soprattutto Milano Torino e Toscana

Esperienza


Cassazione

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente.


Diritto bancario e finanziario

Ho avuto molti contenziosi con banche ed intermediari finanziari e sono stato per 15 anni, sino alla sua prematura scomparsa, uno degli avvocati di fiducia del responsabile della Delegazione Lazio dell'Adubef. Unicredit Intesa Monte Paschi Unipol Italfondiario Banco BPM sono tra le mie controparti


Locazioni

Si tratta di una materia di cui mi sono sempre occupato e sulla quale mi aggiorno costantemente. Non è molto vasta e ciò aiuta la creazione dell'architettura giuridica


Altre categorie

Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Eredità e successioni, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Marchi, Diritto assicurativo, Contratti, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto tributario, Stalking e molestie, Tutela del consumatore, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Brevetti, Previdenza, Edilizia ed urbanistica, Diritto agrario, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Violenza, Discriminazione, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Recensione positiva

Competenza e professionalità

1/2022 - Davide Politi

Mi hanno assistito in due diverse controversie, in ambito di diritto di famiglia e responsabilità medica. Ho ricevuto una tutela legale eccellente. Si nota subito che la professionalità degli Avvocati è elevatissima. Mi hanno saputo spiegare e consigliare con chiarezza come procedere per risolvere al meglio la mia situazione. Continuerò ad avvalermi del prezioso lavoro dello studio Pietrangeli Bernabei.

Pubblicazione legale

Diritto del Lavoro

Pubblicato su IUSTLAB

Un elevato numero di contenziosi in materia di diritto del lavoro, concerne le differenze retributive, ovverosia la richiesta, da parte del lavoratore subordinato, del pagamento delle somme che gli spettano per legge in relazione al livello del Contratto Collettivo Nazionale che corrisponde alla mansione da lui svolta. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, invero, non può essere inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo. Il lavoratore subordinato ha diritto, infatti, alla corresponsione delle indennità per le festività lavorate e non riconosciute, al compenso per lavoro straordinario, ad un supplemento per il lavoro domenicale, ai permessi non concessi e/o non usufruiti, alla 13a mensilità, all'indennità per ferie non godute, alla 14a mensilità (se prevista dal CCNL di riferimento), al corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura di legge e così via. A tali voci retributive, in caso di cessazione del rapporto, si aggiunge il TFR. Anche la formale qualificazione del contratto di lavoro come “lavoro autonomo” o “collaborazione professionale” e così via, non rileva nel momento in cui l’attività lavorativa si concretizzi sostanzialmente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sicché il lavoratore medesimo, da considerare nella sostanza un lavoratore subordinato, ha diritto ad ottenere il pagamento delle somme sopra menzionate e che gli spettano per legge. Anche la stipula di un contratto di lavoro “part-time” (es. 20 ore settimanali) e l’effettivo svolgimento di un lavoro “full-time” o, in ogni modo, di un orario di lavoro superiore a quello stabilito nel contratto, dà diritto al pagamento delle differenze di retribuzione per l’attività lavorativa concretamente prestata. Ricordiamo ancora che sono previste numerose tutele anche in ordine al licenziamento ed al relativo periodo di preavviso, alla situazione della neo-mamma lavoratrice, alla salute e sicurezza sul lavoro, al trasferimento da una sede ad un’altra e così via. Ci sono quindi moltissime situazioni afferenti l’ambito del diritto del lavoro che ricevono tutela da parte del legislatore e che, però, non trovano corrispondenza nella realtà dei fatti, sicché consigliamo, anche a chi ha semplicemente dei dubbi in merito, di rivolgersi a dei professionisti della materia, al fine di ricevere una effettiva tutela dei propri diritti ed il correlativo risarcimento del danno.

Pubblicazione legale

Contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento necessari per dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, è predeterminata dalla legge ex artt. 5 e 55 l. 392/1978 ed è ancorata a due presupposti oggettivi: - uno di tipo quantitativo, consistente nel mancato pagamento di una rata del canone o di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone; - uno di ordine temporale, dato dal protrarsi dell'inadempimento per oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori. L'art. 55 sopra citato pone una deroga a tale principio, consentendo al conduttore di impedire unilateralmente, ed a contraddittorio instaurato, la pronuncia di risoluzione del contratto, versando alla prima udienza l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare al conduttore un termine non superiore a giorni novanta.

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Lo studio

Mauro Pietrangeli Bernabei
Via Severo Carmignano 9
Roma (RM)