Avvocato Monica Battaglia a Roma

Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma

About     Contatti






Cosa si intende per diffamazione su Internet e cosa si rischia

Scritto da: Monica Battaglia - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Oggigiorno si parla sempre più spesso di diffamazione su Internet, con ciò intendendosi le offese alla reputazione altrui perpetrate sul web, utilizzando Facebook, partecipando a un gruppo WhatsApp o scrivendo una recensione negativa su TripAdvisor, per citare gli esempi più comuni.

Per inquadrare correttamente il problema occorre partire dalle norme di riferimento contenute nel codice penale, che hanno disciplinato il reato di diffamazione in un’epoca in cui il web e i social network non erano neanche immaginabili, e vedere, poi, la chiave di lettura che la giurisprudenza ha dato a tali norme, non solo per attualizzarle alla luce dei moderni mezzi di comunicazione, ma anche per bilanciare il diritto di una persona a veder tutelata la propria reputazione con il diritto alla critica, altrettanto importante e costituzionalmente garantito.

Il reato di diffamazione e come si applica al web

Norma di riferimento è l’art. 595 c.p. che, al primo comma, definisce la diffamazione come un’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone, da punirsi con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a euro 1.032.

Una forma aggravata di diffamazione è prevista al terzo comma: se l’offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è la reclusione da tre a sei mesi o una multa non inferiore a 516 euro, per via della facilità e velocità con cui il messaggio offensivo può propagarsi.

E proprio l’art. 595, terzo comma, nella parte in cui fa riferimento a qualsiasi mezzo di pubblicità per diffondere l’offesa, è stata interpretata pacificamente dalla giurisprudenza nel senso di includervi anche la diffamazione su Internet.

Presupposti per la configurazione del reato sono:

  • l’indicazione del soggetto a cui sono rivolte le offese – non è necessario rivelare espressamente nome e cognome, basta che le caratteristiche descritte portino a identificare inequivocabilmente detto soggetto;
  • la comunicazione a più persone, con la consapevolezza, da parte del soggetto agente, che il messaggio possa raggiungere un numero indeterminato e quantitativamente apprezzabile di soggetti (tra le pronunce più recenti al riguardo, Cass., sent. n. 40083/2018);
  • la coscienza e volontà di usare un linguaggio offensivo dell’onore, della reputazione e del decoro del soggetto passivo – il messaggio deve essere concretamente offensivo e diffamatorio, non potendo bastare dei semplici commenti provocatori in una discussione su Facebook (Cass., sent. n. 3981/2015).

Per la Suprema Corte, l’eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia la persona offesa non consente di configurare il reato come ingiuria (sent. n. 40083/2018).

È opportuno ribadire nuovamente che la diffamazione su Facebook è aggravata dal mezzo di pubblicità, ricadendo nell’art. 595 c.p., ma non dal mezzo di stampa: non si tratta, cioè, di informazione o comunicazione di tipo professionale veicolata da una testata giornalistica, che ricadrebbe nella fattispecie disciplinata dall’art. 13 della L. 47/1948 (Cass., sent. n. 4873/2017 e sent. n. 12546/2017).

Diffamazione su Facebook e diritto di critica

Il legislatore prevede, tra le cause di esclusione del reato di diffamazione (e dunque, per esteso, della discriminazione su Internet), l’esercizio del diritto di critica, quale forma del più ampio diritto di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.

La critica va intesa come un giudizio valutativo che parte da un fatto reale e concreto e si esprime su tale fatto con toni aspri, polemici, frasi colorite o linguaggio gergale, purché le espressioni utilizzate siano proporzionali e funzionali a contestare il fatto.

Linea di demarcazione tra diffamazione e diritto di critica è la “continenza”, ovvero esprimersi con moderazione, attenersi ai fatti e non sfociare in un’immotivata aggressione alla reputazione di una persona. Pertanto, una recensione ironica nei confronti di un pubblico esercente pubblicata su Facebook non integra gli estremi della diffamazione perché il gestore, operando in un libero mercato, accetta che i propri servizi possano essere oggetto di valutazioni positive o negative (Trib. Pistoia, sent. n. 5665/2015).




Avv. Monica Battaglia - Avvocato civilista a Roma

Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare




Monica Battaglia

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell'ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell'ambito delle problematiche di famiglia.


Affidamento

L'affidamento della prole è uno dei problemi principali nella separazione e nel divorzio. Il mio approccio tende a tutelare il minore per garantirgli la presenza e l'affetto di entrambi i genitori; gli adulti a volte vanno guidati per far sì che apprendano il punto di vista del loro figlio, lasciando momentaneamente da parte i rancori reciproci. Purtroppo non sempre è così, in tal caso il mio obiettivo è evitare la perdita della responsabilità genitoriale; in tal senso ho trattato numerosi casi di affidamento ai servizi sociali ottenendo una soluzione favorevole al cliente, talvolta con un sostegno specialistico psicoterapeutico.


Eredità e successioni

Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto immobiliare, Contratti, Locazioni, Diritto civile, Recupero crediti, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Stalking e molestie, Cassazione, Domiciliazioni, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Questione su affidamento dei figli minori e diritto di visita

Una soluzione soddisfacente raggiunta in appello

Il signor A venne al mio studio lamentando che il tribunale di Roma, nella causa di divorzio, aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre dei due figli di 12 e 16 anni, prevedendo un regime di visita del padre molto restrittivo rispetto al passato. L’uomo era deluso e scoraggiato perché il provvedimento parlava di una sua totale inadempienza agli obblighi di mantenimento dei due figli, e in più i ragazzi erano disperati per le restrizioni delle visite paterne e sembravano “rimproverarlo” per non aver fatto tutto il possibile per evitare questi drastici cambiamenti. Decidemmo di ricorrere in appello; riuscimmo a dimostrare che il mio cliente aveva provveduto al mantenimento dei figli direttamente, avendoli di fatto tenuti con sé per un tempo addirittura superiore a quello della madre, durante il quale aveva provveduto a tutte le loro necessità. Inoltre chiedemmo che i figli minori fossero ascoltati in ordine ai tempi di permanenza presso ciascun genitore: non era infatti concepibile che il Tribunale avesse omesso tale incombente. La Corte d’Appello ha proceduto all’ascolto dei due ragazzi, i quali, benché emozionati, hanno superato brillantemente l’iniziale soggezione e hanno dichiarato di essere dispiaciuti di non essere stati consultati. Hanno chiesto quindi di tornare a un regime che prevedesse più tempo con il padre. All’esito, la Corte ha ristabilito l’affidamento congiunto e ha rimodulato il regime degli incontri del mio cliente con i minori, adeguandolo alle attuali esigenze di tutti. Anche la madre alla fine ha accettato questa situazione e oggi si è ristabilito un clima di serenità fra tutti.

Intervista pubblica

Assegno di mantenimento, assegno divorzile

Radio Roma #life social - 5/2018

Natura e finalità dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli; differenze con l'assegno di divorzio per l'ex coniuge, presupposti e orientamenti giurisprudenziali in materia.

Pubblicazione legale

Se il genitore decide di trasferirsi all'estero con il figlio minore

Pubblicato su IUSTLAB

Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso ed attuato unilateralmente dal genitore “collocatario” senza l’autorizzazione dell’altro; lo si evince dal testo dell’art. 316 del codice civile. Ove tale autorizzazione manchi, provvede il giudice decidendo esclusivamente in funzione del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla “bigenitorialità”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce. È indubbio infatti che lo spostamento della residenza del minore in un paese straniero può costituire un oggettivo ostacolo alla frequentazione del genitore non convivente, nonché delle altre figure familiari a lui legate (nonni, cugini, ecc.); in tal modo viene di fatto vanificato il diritto alla bigenitorialità. Tanto ciò è vero, che l’attuazione unilaterale del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o dell’autorizzazione del giudice, integra l’illecito della sottrazione internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980. D’altra arte non può assolutamente ritenersi, e la Cassazione lo ha ribadito di recente, che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione circa il collocamento del minore presso uno dei genitori costituisca un’implicita autorizzazione, al genitore convivente con il figlio, a portarlo con sé ovunque decida. Il giudice, in caso di disaccordo fra i genitori, dovrà contemperare due differenti diritti: quello, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, di fissare liberamente la propria residenza, e il diritto del minore a mantenere rapporti e legami con entrambi i genitori e i rami della famiglia, pur dopo la separazione (bigenitorialità, appunto). Sarà quindi necessaria un’approfondita indagine circa gli effetti che il chiesto trasferimento del minore all’estero possa avere sulla relazione con l'altro genitore, sull’effettivo interesse del figlio a mantener le radici nel paese di origine, sulle conseguenze, in termini di equilibrio psico fisico del minore, di un radicale cambio di ambiente, mentalità, amicizie, ecc.. Ove si accerti che il trasferimento non risponde all’interesse del minore, potrà essere valutata la soluzione alternativa del collocamento presso l’altro genitore (beninteso, se ve ne sono le condizioni) modificando in tal senso il precedente regime, anche se stabilito su accordo dei coniugi.

Leggi altre referenze (13)

Lo studio

Monica Battaglia
Via Giorgio Morpurgo 16
Roma (RM)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Battaglia:

Contatta l'Avv. Battaglia per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy