Avvocato Monica Battaglia a Roma

Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma


Informazioni generali

Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell'ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell'ambito delle problematiche di famiglia.


Affidamento

L'affidamento della prole è uno dei problemi principali nella separazione e nel divorzio. Il mio approccio tende a tutelare il minore per garantirgli la presenza e l'affetto di entrambi i genitori; gli adulti a volte vanno guidati per far sì che apprendano il punto di vista del loro figlio, lasciando momentaneamente da parte i rancori reciproci. Purtroppo non sempre è così, in tal caso il mio obiettivo è evitare la perdita della responsabilità genitoriale; in tal senso ho trattato numerosi casi di affidamento ai servizi sociali ottenendo una soluzione favorevole al cliente, talvolta con un sostegno specialistico psicoterapeutico.


Eredità e successioni

Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Diritto immobiliare, Contratti, Locazioni, Diritto civile, Recupero crediti, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Stalking e molestie, Cassazione, Domiciliazioni, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Questione su affidamento dei figli minori e diritto di visita

Una soluzione soddisfacente raggiunta in appello

Il signor A venne al mio studio lamentando che il tribunale di Roma, nella causa di divorzio, aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre dei due figli di 12 e 16 anni, prevedendo un regime di visita del padre molto restrittivo rispetto al passato. L’uomo era deluso e scoraggiato perché il provvedimento parlava di una sua totale inadempienza agli obblighi di mantenimento dei due figli, e in più i ragazzi erano disperati per le restrizioni delle visite paterne e sembravano “rimproverarlo” per non aver fatto tutto il possibile per evitare questi drastici cambiamenti. Decidemmo di ricorrere in appello; riuscimmo a dimostrare che il mio cliente aveva provveduto al mantenimento dei figli direttamente, avendoli di fatto tenuti con sé per un tempo addirittura superiore a quello della madre, durante il quale aveva provveduto a tutte le loro necessità. Inoltre chiedemmo che i figli minori fossero ascoltati in ordine ai tempi di permanenza presso ciascun genitore: non era infatti concepibile che il Tribunale avesse omesso tale incombente. La Corte d’Appello ha proceduto all’ascolto dei due ragazzi, i quali, benché emozionati, hanno superato brillantemente l’iniziale soggezione e hanno dichiarato di essere dispiaciuti di non essere stati consultati. Hanno chiesto quindi di tornare a un regime che prevedesse più tempo con il padre. All’esito, la Corte ha ristabilito l’affidamento congiunto e ha rimodulato il regime degli incontri del mio cliente con i minori, adeguandolo alle attuali esigenze di tutti. Anche la madre alla fine ha accettato questa situazione e oggi si è ristabilito un clima di serenità fra tutti.

Intervista pubblica

Assegno di mantenimento, assegno divorzile

Radio Roma #life social - 5/2018

Natura e finalità dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli; differenze con l'assegno di divorzio per l'ex coniuge, presupposti e orientamenti giurisprudenziali in materia.

Pubblicazione legale

Se il genitore decide di trasferirsi all'estero con il figlio minore

Pubblicato su IUSTLAB

Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso ed attuato unilateralmente dal genitore “collocatario” senza l’autorizzazione dell’altro; lo si evince dal testo dell’art. 316 del codice civile. Ove tale autorizzazione manchi, provvede il giudice decidendo esclusivamente in funzione del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla “bigenitorialità”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce. È indubbio infatti che lo spostamento della residenza del minore in un paese straniero può costituire un oggettivo ostacolo alla frequentazione del genitore non convivente, nonché delle altre figure familiari a lui legate (nonni, cugini, ecc.); in tal modo viene di fatto vanificato il diritto alla bigenitorialità. Tanto ciò è vero, che l’attuazione unilaterale del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o dell’autorizzazione del giudice, integra l’illecito della sottrazione internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980. D’altra arte non può assolutamente ritenersi, e la Cassazione lo ha ribadito di recente, che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione circa il collocamento del minore presso uno dei genitori costituisca un’implicita autorizzazione, al genitore convivente con il figlio, a portarlo con sé ovunque decida. Il giudice, in caso di disaccordo fra i genitori, dovrà contemperare due differenti diritti: quello, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, di fissare liberamente la propria residenza, e il diritto del minore a mantenere rapporti e legami con entrambi i genitori e i rami della famiglia, pur dopo la separazione (bigenitorialità, appunto). Sarà quindi necessaria un’approfondita indagine circa gli effetti che il chiesto trasferimento del minore all’estero possa avere sulla relazione con l'altro genitore, sull’effettivo interesse del figlio a mantener le radici nel paese di origine, sulle conseguenze, in termini di equilibrio psico fisico del minore, di un radicale cambio di ambiente, mentalità, amicizie, ecc.. Ove si accerti che il trasferimento non risponde all’interesse del minore, potrà essere valutata la soluzione alternativa del collocamento presso l’altro genitore (beninteso, se ve ne sono le condizioni) modificando in tal senso il precedente regime, anche se stabilito su accordo dei coniugi.

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Lo studio

Monica Battaglia
Via Giorgio Morpurgo 16
Roma (RM)

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