Avvocato Monica Battaglia a Roma

Monica Battaglia

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Danno da infortunio sul lavoro e prova del nesso di causalità

Scritto da: Monica Battaglia - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nei casi di infortunio sul lavoro, vige per il lavoratore l'onere della prova per il risarcimento integrale del danno. Questa in realtà, però, non riguarda la colpa del datore di lavoro, che si presume, ma il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Nesso di causalità tra condotta e infortunio

Le norme in materia di infortuni sul lavoro mirano a tutelare in maniera completa il lavoratore, soffermandosi fermamente sulle responsabilità del datore di lavoro: questi è tenuto, infatti, a predisporre tutte le misure di sicurezza del caso e a mettere in atto comportamenti volti a garantire la piena incolumità del dipendente nello svolgimento delle sue mansioni.

La giurisprudenza di legittimità ha cercato, negli anni, di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di prevenzione e i principi costituzionali che regolano la responsabilità penale e la colpevolezza. Da questo punto di vista, si è sempre cercato di porre in evidenza il rapporto di causalità materiale tra il lavoro e il verificarsi del rischio, dunque si parlerà di infortunio sul lavoro quando è proprio il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio.

In tal senso, anche un infortunio avvenuto al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro ma come conseguenza di un rischio derivato dal lavoro, rientra nei casi di infortunio sul lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

La legge prevede che il datore di lavoro sia responsabile per gli infortuni avvenuti al lavoratore in virtù del nesso sopra descritto. Per questo motivo, egli è tenuto ad assicurare la piena sicurezza nel luogo di lavoro a tutti i soggetti che prestano la loro opera. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a tutelare anche tutti coloro che accedono all'ambiente lavorativo a prescindere dal rapporto di dipendenza diretta con il titolare.

Come stabilito dall'art.2087 c.c., infatti, l'imprenditore “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ponendosi come garante dell'incolumità di tutti coloro che operano nella sua impresa.

Il ruolo dei responsabili del servizio di prevenzione

Nell'ottica di garantire la più ampia tutela ai lavoratori, la responsabilità già prevista per l'imprenditore viene estesa anche ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo la loro funzione all'interno dell'impresa legata al ruolo di consulente.

Collaborando direttamente con il datore di lavoro, essi vengono infatti considerati veri e propri garanti degli eventi che si verificano a causa della violazione di tali doveri.



Avv. Monica Battaglia - Avvocato civilista a Roma

Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare




Monica Battaglia

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell'ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell'ambito delle problematiche di famiglia.


Divorzio

Nella fase del divorzio si consolidano i rispettivi obiettivi e interessi e si decide un assetto più definitivo dei diritti delle parti. Per questo motivo è essenziale per me aiutare la persona ad acquistare consapevolezza del futuro scenario. Nessun aspetto deve essere trascurato, in un approccio a tutto tondo che consideri le problematiche economiche, patrimoniali, la divisione dei beni, il futuro dei figli, le scelte educative e gli eventuali progetti di studio e di indirizzo al lavoro. Naturalmente senza mai trascurare il sostegno psicologico alla genitorialità. Quando assisto un adulto, implicitamente assisto anche il figlio.


Eredità e successioni

Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.


Altre categorie:

Separazione, Matrimonio, Affidamento, Diritto immobiliare, Contratti, Locazioni, Diritto civile, Recupero crediti, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Stalking e molestie, Cassazione, Domiciliazioni, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Se il genitore decide di trasferirsi all'estero con il figlio minore

Pubblicato su IUSTLAB

Il trasferimento del minore all’estero non può essere deciso ed attuato unilateralmente dal genitore “collocatario” senza l’autorizzazione dell’altro; lo si evince dal testo dell’art. 316 del codice civile. Ove tale autorizzazione manchi, provvede il giudice decidendo esclusivamente in funzione del preminente interesse del minore, alla luce del suo diritto alla “bigenitorialità”. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce. È indubbio infatti che lo spostamento della residenza del minore in un paese straniero può costituire un oggettivo ostacolo alla frequentazione del genitore non convivente, nonché delle altre figure familiari a lui legate (nonni, cugini, ecc.); in tal modo viene di fatto vanificato il diritto alla bigenitorialità. Tanto ciò è vero, che l’attuazione unilaterale del trasferimento, in assenza del consenso dell'altro genitore o dell’autorizzazione del giudice, integra l’illecito della sottrazione internazionale del minore, come stabilito dalla Convenzione de L’Aja del 1980. D’altra arte non può assolutamente ritenersi, e la Cassazione lo ha ribadito di recente, che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione circa il collocamento del minore presso uno dei genitori costituisca un’implicita autorizzazione, al genitore convivente con il figlio, a portarlo con sé ovunque decida. Il giudice, in caso di disaccordo fra i genitori, dovrà contemperare due differenti diritti: quello, costituzionalmente garantito ad ogni cittadino, di fissare liberamente la propria residenza, e il diritto del minore a mantenere rapporti e legami con entrambi i genitori e i rami della famiglia, pur dopo la separazione (bigenitorialità, appunto). Sarà quindi necessaria un’approfondita indagine circa gli effetti che il chiesto trasferimento del minore all’estero possa avere sulla relazione con l'altro genitore, sull’effettivo interesse del figlio a mantener le radici nel paese di origine, sulle conseguenze, in termini di equilibrio psico fisico del minore, di un radicale cambio di ambiente, mentalità, amicizie, ecc.. Ove si accerti che il trasferimento non risponde all’interesse del minore, potrà essere valutata la soluzione alternativa del collocamento presso l’altro genitore (beninteso, se ve ne sono le condizioni) modificando in tal senso il precedente regime, anche se stabilito su accordo dei coniugi.

Pubblicazione legale

Accordi di separazione e impugnazione per simulazione

Pubblicato su IUSTLAB

L’accordo con cui due coniugi, in sede di separazione consensuale, dispongano l’attribuzione di un immobile in favore di uno di essi, può essere oggetto di domanda di simulazione da parte dei creditori del simulato alienante. Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione in varie recenti pronunce. All’interno della separazione, infatti, deve distinguersi una parte essenziale, costituita dai provvedimenti sullo status dei coniugi, sull’affidamento dei figli minori, sull’assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento per i figli e il coniuge; e una parte meramente eventuale, relativa agli accordi di contenuto patrimoniale finalizzati a “sistemare” i rapporti in occasione dell’evento della separazione. In quest’ottica, l’attribuzione di un immobile in proprietà ad uno dei coniugi può avere ad esempio una funzione compensativa di situazioni maturate nel corso della convivenza, oppure una funzione di contributo al mantenimento, restitutiva in ragione di spese effettuate nell’interesse comune, ecc.. Mentre sugli elementi essenziali della separazione non è ritenuta concepibile un’azione di simulazione, al contrario con riferimento al contenuto eventuale degli accordi patrimoniali fra i coniugi omologati dal Tribunale è possibile instaurare il giudizio di simulazione assoluta da parte del creditore che si ritenga leso dall’attribuzione (si pensi ad esempio ad una Banca che ha concesso un fido in favore di un soggetto, contando anche solo indirettamente sulla garanzia costituita da un immobile di sua proprietà, che veda perdere tale garanzia in conseguenza dell’attribuzione di quel bene immobile al coniuge a titolo di mantenimento). Naturalmente chi ha interesse a far accertare la simulazione deve riuscire a dimostrare che i coniugi in realtà non avevano intenzione di porre in essere il negozio impugnato; prova non facile, ma certo neppure impossibile, specie in presenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione è rimessa al Giudice. In caso di accoglimento dell’azione di simulazione, l’attribuzione patrimoniale viene considerata come mai posta in essere e il bene rientra nella piena disponibilità dell’originario proprietario.

Pubblicazione legale

Come affrontare un divorzio: gli errori più comuni

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Divorziare non è semplice: quando un matrimonio finisce, si fanno infatti i conti con anni dedicati a qualcosa che non è andato come ci si aspettava, con le inevitabili delusioni, i sensi di colpa e la rabbia per tutto ciò che si era progettato ma che, invece, non è mai stato realizzato. Una volta compreso, però, che si tratta di un evento frequente e, per quanto negativo, comunque naturale nella vita di una coppia, è possibile affrontare il divorzio in maniera serena, cercando di evitare alcuni comportamenti errati; vediamo quali. Evitare la rabbia e il rancore Una delle prime emozioni che segue un divorzio è quella della rabbia, specie se la separazione segue un periodo di forti tensioni all'interno della coppia. Lasciarsi sopraffare da queste sensazioni da entrambe i lati, però, non fa che rendere il divorzio ancora più complicato e stressante. Piccole ripicche, minacce e litigi finiscono per allungare i tempi per ottenere il divorzio, innescando una vera e propria guerra a colpi di lettere di avvocati e ricorsi al giudice. Ciò non giova a nessuna delle parti in causa, ecco perché mettere da parte il nervosismo, per quanto possa essere giustificato, è il primo passo da fare per giungere a una conclusione serena del rapporto. Non coinvolgere i figli negli screzi col coniuge Quando in un divorzio sono coinvolti anche dei figli, la situazione si fa immediatamente più complicata, perché la separazione deve tener conto degli interessi dei più piccoli. Una coppia che giunge al divorzio in maniera consensuale e che riesce ad accordarsi su ogni aspetto per il bene dei figli riuscirà, senza dubbio, a trasformare questa pagina negativa in qualcosa di non eccessivamente traumatico per i bambini. Farsi la guerra utilizzando proprio i figli come scudo è una delle azioni peggiori che si possa mettere in atto durante una causa di divorzio, non solo per i due coniugi ma soprattutto per i bimbi, coinvolti in qualcosa che difficilmente riescono a comprendere e di cui porteranno i segni per molto tempo. Non innescare battaglie di natura patrimoniale ed economica I disaccordi in materia economica e patrimoniale sono tra le principali cause di allungamento dei tempi delle cause di divorzio e di tensioni tra i coniugi. Da questo punto di vista, anche se le dispute possono essere comprensibili, riuscire ad accordarsi in maniera razionale sulle eventuali proprietà e sul valore degli assegni di mantenimento rappresenta un importante passo per chiudere un matrimonio nella maniera più serena possibile. Prolungare una battaglia legale quando è possibile trovare un giusto compromesso non fa che logorare entrambe le parti in causa, non solo dal punto di vista finanziario ma anche da quello emotivo.

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Lo studio

Monica Battaglia
Via Giorgio Morpurgo 16
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