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Quando il datore di lavoro non è responsabile dell'infortunio

Scritto da: Monica Battaglia - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:


In generale, in caso di infortunio del dipendente, il datore di lavoro viene considerato responsabile penalmente in quanto tenuto a rispettare specifici obblighi di formazione antinfortunistica e a fornire tutti gli strumenti affinché il lavoro possa essere svolto in totale sicurezza. Di recente, tuttavia, una sentenza della Cassazione ha ribaltato tale responsabilità per i casi in cui l'infortunio sia dovuto al comportamento incauto del dipendente.

Infortunio dovuto al comportamento incauto: cosa accade

La sentenza a cui si fa riferimento è quella del 3 marzo 2016, n. 8883, relativa al caso di un lavoratore esperto di sicurezza e nominato responsabile per la sua azienda, precipitato da un tetto sul quale era incautamente salito per eseguire un riposizionamento di alcuni fili.

In una situazione di questo tipo, viene da chiedersi quale possa essere la colpa del datore di lavoro a fronte del comportamento di un dipendente adeguatamente formato e informato in materia di sicurezza: è da questo presupposto che la Cassazione ha inteso partire per giungere alla risoluzione del caso.

La sentenza sul caso specifico

Il caso in evidenza si era chiuso dinanzi ai giudici del Tribunale di Rieti con l'assoluzione del datore di lavoro, ritenuto non responsabile di reato relativo alla violazione delle normative sulla prevenzione degli infortuni, una sentenza alla quale era seguito il ricorso in Cassazione della controparte.

Secondo la difesa del datore di lavoro, l'istruttoria aveva fatto emergere la correttezza del comportamento dell'imputato e l'imprudenza del dipendente, il quale non aveva posto in essere le dovute misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Causa dell'incidente era stato dunque proprio il comportamento del dipendente, che non aveva rispettato le direttive impartite.

Assoluzione degli imputati

La Corte ha richiamato il principio per cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, ex art. 533 c.p.p. comma 1, un giudizio non applicabile in questo caso in quanto si era già dimostrata, da parte del datore di lavoro, la predisposizione delle giuste misure di sicurezza, date dalla scelta di un operatore esperto e dalla fornitura dei mezzi adeguati per salire sul tetto ed eseguire l'intervento previsto.

Se in altre situazioni, la stessa Cassazione ha sottolineato come non basti a escludere la responsabilità del datore di lavoro il solo comportamento negligente del dipendente infortunato, qualora risultino anche mancanze nell'adozione delle giuste cautele, in questo caso specifico si è proceduto con l'annullamento senza rinvio e la totale assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato, ragion per cui non è possibile affermare che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio subito dal dipendente.




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Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma