Avvocato Monica Battaglia a Roma

Monica Battaglia

Avvocato civilista a Roma


Informazioni generali

Studio fondato nel 1948 dall'Avv. Giuseppe Battaglia (1922-1995). L'Avv. Monica Battaglia, laureata presso l'Università La Sapienza di Roma con votazione di 110/110 e Lode, svolge la professione di avvocato da oltre 30 anni nel settore civile e amministrativo con particolare riferimento al diritto ereditario, di famiglia, immobiliare, contrattuale. Cassazionista e Mediatore presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma. Aree di Attività: Amministrativo, Civile, Condominio, Famiglia e Successioni, Lavoro, Locazioni, Immobiliare

Esperienza


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell'ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell'ambito delle problematiche di famiglia.


Eredità e successioni

Tratto abitualmente la materia delle successioni: problematiche legate all'invalidità di testamenti e relative impugnazioni, lesioni dei diritti dei legittimari, assistenza nella predisposizione di volontà testamentarie, controversie sulla gestione di beni ereditari. La rappresentanza legale è ovviamente garantita anche nella fase della mediazione obbligatoria, preventiva alla eventuale azione giudiziaria; fondamentale avere un approccio costruttivo durante la mediazione, che può condurre ad accordi di riconoscimento dei diritti con reciproca soddisfazione e in un tempo breve.


Separazione

La separazione fra coniugi è la prima esperienza di ricostruzione di un possibile equilibrio dopo la crisi; accompagno con sensibilità e discrezione la persona che si rivolge a me per affrontare questa problematica, sostenendola anche sotto il profilo psicologico per evitare che la rabbia e il rancore travolgano i suoi stessi interessi. E' fondamentale infatti il consiglio del professionista che con il necessario distacco fornisca assistenza diretta al raggiungimento di un risultato sia personale che economico nel rispetto dei figli. Prediligo la soluzione della negoziazione assistita che evita al cliente stress e ingenti spese.


Altre categorie:

Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Diritto immobiliare, Contratti, Locazioni, Diritto civile, Recupero crediti, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Stalking e molestie, Cassazione, Domiciliazioni, Unioni civili, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Successioni e diritti ereditari: i diritti dei legittimari

Pubblicato su IUSTLAB

 Quando una persona viene a mancare, si presenta il problema della ripartizione del patrimonio tra i legittimi eredi. Forse non tutti sanno che esiste una "quota legittima" a cui hanno diritto figli, ascendenti e coniuge: queste figure possiedono tali diritti sia nel caso di successione senza testamento, sia in caso di successione testamentaria, anche se con alcune differenze. Scopriamo quali. La quota legittima Per quanto riguarda il patrimonio, esistono due quote complementari: la quota legittima e la quota disponibile. Il codice civile definisce la quota di cui i vari legittimari hanno diritto, costituendo anche uno speciale diritto al coniuge del defunto che sussiste anche in presenza di testamento. Sono diversi, dunque, gli aspetti che concorrono alla determinazione delle singole quote: in primis, il rapporto di parentela, seguito da eventuali categorie di successibili e, ovviamente, alla presenza di più legittimari. In caso di separazione, il coniuge separato senza addebito può avvalersi degli stessi diritti di un coniuge non separato; nel caso di divorzio, invece, l'ex coniuge non godrà più dei diritti di quota legittima. A chi spetta la quota legittima Abbiamo già accennato che i legittimari sono figli e discendenti, coniugi e ascendenti, che sussistono solo col verificarsi di determinati requisiti. Se il figlio è uno solo, a lui spetterà almeno la metà del patrimonio lasciato in eredità. Se, invece, i figli sono più di uno, avranno diritto ad almeno due terzi del patrimonio. Se, al contrario, il defunto non aveva figli, agli ascendenti andrà un terzo del patrimonio ereditario. Qualora questi ultimi concorressero col coniuge, avranno diritto a un quarto, mentre al coniuge andrà metà del patrimonio. E ancora, se il coniuge non si trovasse a concorrere con altri legittimari o con i soli ascendenti, avranno diritto, oltre alla metà del patrimonio come già specificato, ai diritti di abitazione nella residenza della famiglia, inclusiva dei mobili. Se, infine, il coniuge si trovasse a concorrere con un figlio, ciascuna delle due parti avrà diritto ad almeno un terzo a testa, mentre se i figli sono più di uno avranno congiuntamente diritto ad almeno metà del patrimonio; al coniuge, di conseguenza, spetterà una legittima di un quarto. Come si calcola la quota legittima Il calcolo della quota legittima da ripartire tra gli eredi è un'operazione complessa, regolata dall'articolo 556 del codice civile. Bisogna, infatti, sommare tutte le entità patrimoniali (da intendersi al netto di eventuali debiti) con le entità patrimoniali di eventuali donazioni dirette e indirette eseguite dal defunto quando era ancora in vita. Il risultato verrà considerato la quota disponibile, pronta da suddividere tra figli, coniugi e ascendenti.

Pubblicazione legale

L'usufrutto universale inteso come istituzione ereditaria

Pubblicato su IUSTLAB

Uno degli argomenti più discussi in materia di successione è quello dell'usufrutto universale in relazione all'eredità. Prima della riforma del diritto di famiglia, il coniuge superstite usufruttuario veniva considerato come legatario e non come erede, ma anche dopo la riforma sono stati utilizzati gli stessi argomenti per sostenere la natura di legato della disposizione testamentaria di usufrutto universale. Poiché l'usufruttuario non subentra in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto, il lascito avente a oggetto l'usufrutto viene infatti considerato un legato, salvo altre disposizioni che possano far derivare la qualità di erede. Successione nel possesso e pagamento dei debiti Una delle norme che può aiutare a comprendere tale situazione è l'art. 1146 c.c., secondo cui mentre l'erede continua il possesso del de cuius con gli stessi caratteri e le medesime caratterizzazioni del possesso del defunto, “il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”: il legatario, in pratica, non subentra nella situazione possessoria del testatore ma inizia un nuovo possesso, caratterizzato da una nuova condizione e situazione psicologica. L'art. 1010 c.c., invece, esclude che l'usufruttuario di un'eredità risponda dei debiti ereditari e limita la responsabilità dello stesso al pagamento delle annualità e degli interessi prodotti dai debiti medesimi. L'erede è responsabile per i debiti del de cuius, al contrario del legatario, e, anche nel caso in cui il testatore imponga al legatario il pagamento, la sua responsabilità resta limitata al valore dell’oggetto legato. Anche nei confronti dei terzi creditori, sono sempre gli eredi a essere obbligati e non il legatario. Usufrutto come istituzione ereditaria Se prima del diritto di famiglia la tesi che vuole l'usufrutto universale come istituzione ereditaria era minoritaria, dopo tale riforma è stata accolta sempre più spesso come valida, come dimostrano diverse pronunce giurisprudenziali sul tema. Lo stesso art. 1010 già citato viene letto in maniera opposta a quanto visto in precedenza: se alcuni vedono le norme sulla responsabilità dell'usufruttuario per gli interessi prodotti dai debiti ereditari come una prova della natura di legato dell'usufrutto, oggi molti le interpretano in maniera opposta, leggendovi un segnale in favore della natura ereditaria del lascito. Anche se si tratta di una forma limitata di responsabilità, essa dimostra comunque che l'usufruttuario universale è erede; in caso contrario, non deve rispondere in alcun modo delle passività. I sostenitori di tale tesi prendono in considerazione anche il tema del mancato subentro automatico dell'usufruttuario nel possesso dei beni ereditari, ritenendo inapplicabile l'art. 1002 c.c., poiché valido solo per le ipotesi di costituzione o alienazione del diritto di usufrutto per atto inter vivos e non da testamento, che rientrerebbe in una materia diversa. In presenza di un lascito testamentario di usufrutto, il beneficiario non è tenuto a fare l'inventario o a prestare garanzia, ma entra automaticamente nel possesso dei beni sin dall'apertura della successione.

Intervista pubblica

Assegno di mantenimento, assegno divorzile

Radio Roma #life social - 5/2018

Natura e finalità dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli; differenze con l'assegno di divorzio per l'ex coniuge, presupposti e orientamenti giurisprudenziali in materia.

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Lo studio

Monica Battaglia
Via Giorgio Morpurgo 16
Roma (RM)

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