L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.
L'Avv. Carignani si occupa delle procedure di pignoramento. Il Pignoramento è un atto che dà il via al vero e proprio processo di espropriazione forzata: l’atto di pignoramento è infatti il primo atto esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.
Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.
Divorzio, Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.
Lo Studio Legale, oltre ad assistere la propria clientela nel recupero del credito anche nella fase esecutiva, fornisce assistenza ai debitori esecutati cui è stato notificato un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o un pignoramento mobiliare o immobiliare, al fine di trovare soluzioni che consentano loro di ridurre, posticipare o annullare i debiti contratti.
Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.
Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.
Il divorzio congiunto è una procedura giudiziaria con la quale si persegue l’obiettivo dello scioglimento del matrimonio . La “particolarità” rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è legata al fatto che la procedura è avviata consensualmente da entrambi i coniugi , dopo aver stabilito di comune accordo le condizioni che dovranno disciplinare la fine del proprio vincolo coniugale (a titolo di esempio non esaustivo: la gestione dei beni comuni , l’ assegno divorzile , le visite ai figli , e così via). Da quanto sopra dovrebbe esser piuttosto chiara la differenza tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale . Quest’ultimo identifica infatti un procedimento finalizzato alla cessazione degli effetti del matrimonio avviato su ricorso di uno solo dei due coniugi, anche se l’altro non ha prestato il consenso. Ne deriva che generalmente si ricorre al divorzio giudiziale quando tra i due coniugi non è stato possibile trovare un accordo su come andrà “gestita” la parte finale del proprio matrimonio, e gli effetti conseguenti. Si tratta in buona sostanza del procedimento omologo a quello di separazione consensuale : anche in questo caso è necessario il previo accordo dei coniugi per la formalizzazione degli accordi. La domanda congiunta di divorzio Introdotto quanto sopra, e accennato brevemente quali sono le caratteristiche e le finalità del divorzio congiunto, possiamo certamente rammentare come la procedura del divorzio congiunto segua un iter ben più rapido ed economico rispetto a quello che andrebbe a caratterizzare il divorzio giudiziale. Peraltro, così come il divorzio giudiziale, anche il divorzio congiunto prevede che la forma con la quale presentare la domanda sia quella del ricorso , indirizzato al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi). La domanda di divorzio congiunto dovrà necessariamente includere alcuni elementi essenziali ai fini della validità del ricorso quali, in particolare: i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei propri effetti civili (in caso di matrimonio concordatario); l’esistenza di figli di entrambi i coniugi; le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici; le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia; l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo. Divorziare mediante la negoziazione assistita Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della “ negoziazione assistita “ . La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo . Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio. Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare ad alcuna udienza . Lo studio legale si occuperà poi del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica . Solitamente il nulla osta (necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti) è concesso entro pochi giorni dal deposito. L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Divorzio congiunto: la presenza dei coniugi Una volta che i coniugi hanno presentato il ricorso per divorzio congiunto, le parti verranno chiamate a comparire personalmente davanti al giudice per il tentativo di conciliazione . Anche in questa procedura, è prevista l’audizione dei coniugi. Il giudice che tenderà ad accertare che la comunione tra i due non possa essere ricostituita o conservata, e che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all’interesse della prole. Una volta effettuate tali verifiche, e riscontrata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, il giudice pronuncerà il divorzio con sentenza. Nel caso contrario, invece, il tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, nominando un giudice istruttore. Presupposti per il divorzio congiunto Ad ogni modo, per poter pronunciare divorzio congiunto con sentenza non si potrà che verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Questi devono essere costituiti dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni: i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale); uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge); uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero; il matrimonio non è stato consumato; uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di rattifica dell’attribuzione del sesso. I costi del divorzio congiunto o consensuale Per quanto concerne i costi del divorzio congiunto , così come abbiamo anticipato in apertura del nostro approfondimento, tale ipotesi è certamente la più economica tra le ipotesi di divorzio. Pertanto, oltre ad essere la procedura che grava meno sugli aspetti psicologici della coppia, è altresì l’iter che comporta costi più contenuti rispetto a una procedura giudiziale. Gli onorari professionali variano, a seconda delle modalità scelte, dai mille ai tremila euro circa a coniuge. Con la negoziazione assistita i costi possono essere inferiori. Ricordiamo in tal senso che il contributo unificato per il procedimento di divorzio congiunto è pari a 43 euro, e non è prevista alcuna marca da bollo. I documenti necessari per la procedura di divorzio consensuale Quando è presentato il ricorso per ottenere il divorzio congiunto, oppure si procede con negoziazione assistita , è necessario allegare: L’estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio. Lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge. I certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza. La copia autentica del verbale di separazione consensuale con i relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la Cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti. Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge. Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge. Divorzio congiunto e assistenza dell’avvocato Sempre in relazione ai costi di tale procedura – ma non solo – è opportuno ricordare come contrariamente a quanto avviene nel divorzio giudiziale, dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia potrà essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato . Nel caso il divorzio sia congiunto ma a mezzo di negoziazione assistita, sarà invece necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge. Rammentiamo altresì come da alcuni anni opinione giurisprudenziale comune abbia chiarito come la presentazione della domanda di divorzio mediante ricorso debba essere effettuata ricorrendo alla difesa tecnica. Non è dunque possibile limitarsi alla sola presentazione personale. A rendere più trasparente tale aspetto è stata la nota sentenza Cass. n. 6365/2011 , con i giudici della Suprema Corte che hanno evidenziato come il provvedimento di divorzio congiunto abbia carattere decisorio, e dunque preveda l’osservanza della regola della difesa tecnica, trattandosi di un provvedimento che può incidere su status e su diritti soggettivi, e che viene assunto mediante una sentenza che è destinata a passare in giudicato. In altri termini, gli ermellini hanno sottolineato come il fatto che il divorzio sia congiunto non significa che sia consensuale. Spetta solamente al tribunale la verifica dei suoi presupposti di legge. Come abbiamo già visto, i presupposti sono costituiti dalla rispondenza dell’accordo all’interesse della prole delle condizioni concordate dagli istanti.
La Cassazione ribadisce che anche per attribuire e quantificare l'assegno di mantenimento non rileva più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Stop all'applicazione del tenore di vita anche per la separazione. A ribadirlo l'ordinanza della Cassazione n. 26084/2019 (sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un marito pretenzioso che, non contento dell'assegno mensile di 1500, 00 euro fissato dal giudice di secondo grado, ha chiesto l'aumento a 6000,00 euro e l'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della moglie. Come chiarito dalla SU n. 18287/2018 infatti non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno, il quale deve assolvere semmai a una funzione assistenziale e compensativa, che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatte. Una donna chiede la separazione dal marito, che non si costituisce, e il Tribunale, valutata l'autosufficienza economica dei coniugi, non dispone alcun assegno di mantenimento. Il marito appella la sentenza rilevando la nullità del procedimento perché non gli è stata notificata l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza presidenziale. Nel merito invece contesta che sia stata accertata l'intollerabilità della convivenza solo in base alle dichiarazioni unilaterali della moglie. La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'uomo, dichiara nullo il procedimento per mancata convocazione all'udienza presidenziale e decide, escludendo la necessità di rimettere la causa al primo giudice. Nel merito invece ritiene infondata la richiesta del marito di accertare la non irreversibilità delle crisi coniugale e dispone a carico della ex moglie un assegno mensile di 1500 euro. Ricorre in Cassazione il marito lamentando come il giudice d'Appello, dopo la pronuncia di nullità del procedimento, non abbia rimesso la causa al primo giudicante e come sia stata dichiarata la separazione, nonostante l'assenza di prove sulla irreversibilità della crisi coniugale. Fa inoltre presente come la ex moglie, nonostante la causa di separazione, abbia continuato a comportarsi normalmente con lui e a elargire in suo favore diverse somme di denaro. Con il quarto motivo di ricorso chiede inoltre che l'assegno in suo favore venga portato a 6000 euro mensile e con il quinto, di essere rimesso nei termini per poter acquisire la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26084/2019 rigetta il ricorso dell'ex marito. Per quanto riguarda i primi due motivi la Suprema Corte precisa che, nel momento in cui il soggetto contumace impugna la sentenza, il giudice d'appello, tranne nei casi previsti dall'art 353 c.p.c, è tenuto a decidere la causa nel merito dopo la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e l'espletamento delle attività precluse. Per quanto riguarda l'intollerabilità della convivenza, gli Ermellini precisano che non è necessaria la sussistenza di una situazione conflittuale imputabile a entrambe le parti, trattandosi di un sentire individuale dimostrabile anche dalla condotta processuale e dall'esito del tentativo di conciliazione. Per quanto riguarda infine la misura dell'assegno la Corte rileva la conformità della sentenza di secondo grado alla giurisprudenza di legittimità e in particolare alla SU n. 18287/2018 per la quale l'assegno divorzile ha prima di tutto una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi che deve tenere conto del contributo fornito dall'ex coniuge più debole alla vita familiare. Non occorre quindi, come richiesto dal ricorrente, chiedere prove sulla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie, considerato che il tenore di vita non è un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno di separazione e che l'entità dello stesso, disposta a favore dell'ex marito, soddisfa pienamente sia la funzione compensativa che quella assistenziale, richieste dalla giurisprudenza.
Se già un figlio minorenne dovrebbe, per legge, sentirsi del tutto a suo agio, “a casa”, sia presso la madre che presso il padre in regime di affidamento condiviso, e quindi vedere concretamente soddisfatti i suoi bisogni per iniziativa sia dell’uno che dell’altro, non è pensabile che un figlio maggiorenne – legittimato a cambiare in qualunque momento la propria domiciliazione nonché, soprattutto, in grado di autogestirsi – debba fare un passo indietro nell’amministrazione delle risorse a lui destinate rispetto a un genitore che non è mai stato affidatario esclusivo e che oggi è considerato “il genitore convivente” solo in forza dei “ prevalenti tempi di convivenza ”. Evidentemente per giungere a ciò si considera questa prevalenza rigidamente stabilita e si attribuisce ad essa decisiva valenza ai fini delle regole di contribuzione al mantenimento. A dispetto di una maggiore età che – oltre alla possibilità di acquistare e vendere immobili, contrarre matrimonio, eleggere il Parlamento e portare una pistola – conferisce a quel figlio anche la facoltà di spostarsi liberamente da un genitore all’altro, non essendo più in affidamento. Giova, d’altra parte, a rendere meno nuova e sorprendente questa assunzione, il modulo per le separazioni consensuali adottato dal tribunale di Varese e raccomandato come esempio da seguire dal Ministero della Giustizia dove si richiede ai redattori di impegnare il futuro con questa singolare dichiarazione: “ I figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, vivranno con …”. Dove, in aggiunta, non può farsi a meno di notare che il modulo non viene compilato dal soggetto protagonista, ma dai suoi genitori, ovvero che il figlio maggiorenne viene ufficialmente esautorato dalle istituzioni. In altre parole, dal fittizio prolungamento oltre la maggiore età di un regime illegittimamente sbilanciato si deduce anche il permanere jure proprio e non ex capite filiorum del diritto di percepire e gestire le risorse destinate ai figli, benché maggiorenni. Illumina sul punto la decisione, ex pluris , di Cass. 25300/2013 che così motiva: “… soprattutto osta all'accoglimento della richiesta di versamento diretto ai figli la circostanza che questi ultimi non hanno proposto la relativa domanda in giudizio. A tale ultimo riguardo va richiamata la giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla base della disciplina anteriore all'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (cui si deve l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c .”. Il “principio di continuità”, ovvero la riluttanza nel prendere atto della riforma del 2006, non poteva essere illustrato in modo più efficace. Il capovolgimento attuale della posizione del figlio, posto in subordine rispetto al fantomatico “genitore convivente”, la dice lunga sulla autenticità della preminente (se non esclusiva) considerazione per l’interesse dei figli che il sistema legale continuamente sbandiera. Naturalmente tutto questo è reso tecnicamente possibile grazie alla infelice e adultocentrica formulazione attuale dell’ art. 337- septies comma I c.c., voluta da un emendamento degli avversari della riforma durante i lavori preparatori della Legge n. 54/2006 , che stravolse la stesura originaria, che per i figli maggiorenni stabiliva “ Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, disponga diversamente.” Resta il fatto che il codice civile continua anche in altri passaggi a offrire soluzioni di maggiore ragionevolezza. Ci si potrebbe, ad es., ispirare all’art. 315 bis, comma IV, c.c. secondo il quale “Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”, applicando il quale ben si potrebbe “indennizzare” il genitore che per effetto delle sue scarse risorse e degli oneri inevitabilmente sostenuti nell’ospitare il figlio si trovasse in credito verso di lui; anziché mantenere in vita (o creare: il figlio potrebbe essere già maggiorenne al momento della separazione dei genitori) una relazione interna all’estinto rapporto di coppia, del tutto impropria visto che entrambi sono autonomamente obbligati verso il figlio e non tra loro.
La Suprema Corte conferma l'addio al parametro del tenore di vita. Il mero divario reddituale non giustifica il versamento dell'assegno da parte del ricco professionista alla moglie impiegata. Niente assegno divorzile alla ex moglie impiegata: il divario reddituale con il marito, facoltoso professionista, non giustifica il riconoscimento dell'esborso al fine di farle mantenere il pregresso tenore di vita in quanto quest'ultimo parametro non è più utilizzabile. Alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, infatti, non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24934/2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'ex marito tenuto, secondo la Corte d'Appello, a versare alla moglie un assegno divorzile affinché la stessa potesse "conservare il tenore di vita matrimoniale (...) tenuto conto della disparità economica tra gli ex coniugi". In particolare, i giudici rilevavano come i redditi percepiti dalla donna (da lavoro impiegatizio) non fossero affatto paragonabili a quelli dell'ex marito che, professionista nell'attività di consulenza, godeva di un rilevante patrimonio anche immobiliare. Decisione ribaltata in Cassazione. Gli Ermellini rammentano che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, contiene un parametro (la disponibilità di "mezzi adeguati o "comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente, ovvero: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale; tuttavia, come noto, le critiche a tale parametro hanno indotto a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504/2017). La Cassazione ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità (Cass. n. 3015/2018). Un esito interpretativo solo in parte corretto, ma sicuramente non sovvertito, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 che ha confermato come il parametro (della conservazione) del tenore di vita non trovi più cittadinanza nel nostro sistema. Ancora, la Corte ha chiarito come debba essere il coniuge richiedente l'assegno a provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, mentre in passato era il coniuge potenzialmente obbligato a dover dimostrare l'insussistenza delle relative condizioni. Infine, si è chiarito come l'assegno svolga una finalità (anche o principalmente) assistenziale, evidenziando altresì l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno qualora il coniuge richiedente l'assegno dimostri che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune. Nell'ordinanza in esame, la Corte sottolinea come il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive debba quindi riferirsi sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. La mera differenza reddituale tra i coniugi è infatti coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto. D'altronde, ai sensi di legge, l'assegno divorzile neppure svolge una funzione "riequilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi. Nel caso di specie, la decisione impugnata va cassata poiché, dopo un mero confronto reddituale che ha mostrato il divario tra le parti, la Corte di merito ha attribuito e quantificato l'assegno divorzile in favore dell'ex sull'affermata esigenza di farle conservare il tenore di vita matrimoniale. Una conclusione che, chiarisce la Cassazione, contrasta con i principi che regolano la materia.
Mi sono occupata della materia civile, in particolare del diritto di famiglia, seguendo separazioni e divorzi. Incontravo i coniugi nello studio e ascoltavo le loro problematiche, dando loro un supporto non solo legale ma umano. Inoltre seguivo le pratiche di risarcimento danni da sinistro stradale, interagendo con le compagnie assicurative nella ricerca di una soluzione stragiudiziale. Qualora questa non veniva raggiunta procedevo in via giurisdizionale.
Dopo un lungo scontro tra due coniugi durato mesi, l'Avv. Carignani è riuscita a trovare un accordo tra gli stessi per la definizione delle condizioni di separazione. I rapporti tra i coniugi erano tortuosi, soprattutto per la gestione dei 3 figli nati dal matrimonio. Tra loro mancava da tempo dialogo e rispetto, ma nonostante ciò lo Studio legale è riuscito a trovare un accordo volto a soddisfare entrambi i coniugi e a tutelare i i tre minori.
Mi occupavo della materia penale, presenziavo alle udienze penali dinanzi al Tribunale monocratico, collegiale e Giudice di Pace. Davo pareri ai clienti sulla strategia difensiva da adottare e li seguivo con impegno e serietà per tutta la durata del processo penale.
L'Avvocato Carignani operava per tutelare, nel modo migliore, gli interessi del danneggiato, anche nei casi in cui vi siano delle responsabilità penali o risulti necessario avviare delle procedure di indennizzo per gli altri soggetti coinvolti. Punto di forza dell'avvocato era ed è l'aggiornamento continuo, che Le consentiva di essere a conoscenza dei più recenti criteri risarcitori adottati nei tribunali, così da poter prestare assistenza sempre competente e specialistica ai clienti. Tutelare con professionalità e competenza gli interessi di coloro che hanno subito un danno e risolvere quelle problematiche collegate all'incidente stradale al fine di far ottenere il giusto risarcimento al danneggiato, era ed è l'obiettivo principale dello Studio Legale Carignani.
Cos’è lo sfratto Lo sfratto per morosità è un procedimento che permette al locatore (spesso, il “padrone di casa”) di poter ottenere il rilascio e la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore (l’affittuario, o inquilino) in seguito alla morosità nel pagamento del canone pattuito. Si tratta di un procedimento speciale, tendenzialmente più rapido rispetto alle altre procedure, attivabile nel caso di persistente carenza nei pagamenti degli affitti. È disciplinato dall’art. 658, comma 1 c.p.c. . La norma stabilisce che “il locatore può intimare al conduttore lo sfratto, anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti”. Necessita di alcuni presupposti e del rispetto di un procedimento che, in sintesi, andremo a riepilogare. Quando si può ricorrere allo sfratto per morosità: i presupposti Come anticipato, per poter accedere alla procedura di sfratto per morosità è necessario il rispetto di alcuni presupposti essenziali. I più importanti sono due: vediamoli separatamente. Contratto di locazione e sfratto per morosità Il primo dei due presupposti fondamentali per l’attivazione della procedura di sfratto per morosità è legata alla presenza di un regolare contratto scritto di locazione immobiliare ad uso abitativo o commerciale. Ne deriva che, di contro, non è possibile ricorrere all’azione di intimazione di sfratto di cui all’art. 658 c.p.c. sulla base – ad esempio – di un mero accordo verbale sussistente tra il proprietario e il conduttore. Mancato pagamento dei canoni e sfratto per morosità Il secondo dei due presupposti che sopra abbiamo definito come “fondamentali” per poter avviare la procedura di sfratto per morosità è legato al mancato pagamento del canone di locazione, la cui misura viene stabilita – per gli immobili ad uso abitativo – dalla legge sull’equo canone, la l. 392/1978, nella mensilità decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, o – nel termine previsto – dal mancato pagamento degli oneri accessori se l’importo non pagato supera quello di due mensilità del canone. Ribadiamo ancora una volta come tale criterio trovi applicazione tuttavia per le sole locazioni ad uso abitativo, mentre non sia valido per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, come quelle commerciali. Per queste, invece, rimane operante il criterio dell’inadempimento di “non scarsa importanza”, di cui all’art. 1455 c.c., secondo il quale Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Trattandosi di una definizione varia e non quantitativamente declinata, come nel caso delle locazioni abitative, dovrà essere il giudice a valutare in concreto l’importanza dell’inadempimento da parte del conduttore. La giurisprudenza oramai consolidata indica tuttavia che lo stesso principio già visto per le locazioni abitative, di cui alla l. 392/1978, può essere un parametro orientativo anche per le locazioni non abitative. Procedimento sfratto per morosità: come richiederlo Chiarito che cosa si intenda per sfratto per morosità e quali sono i suoi principali presupposti, cerchiamo di comprendere chi possa ricorrere al procedimento, e come si possa attivare lo sfratto per morosità. Per quanto attiene la legittimazione alla procedura , appare chiaro come la legittimazione attiva spetti al locatore. La figura di questi può coincidere con il proprietario del bene o con chiunque ne abbia la disponibilità sulla base di un titolo o di un rapporto giuridico. La posizione del locatore deve però includere anche la facoltà di trasferire al conduttore la detenzione o il godimento del bene. Sono legittimati ad agire anche l’erede o il legatario e il comproprietario del bene. È escluso il caso in cui vi sia un manifesto dissenso da parte degli altri comproprietari. Di contro, come intuibile è il conduttore la parte cui spetterà la legittimazione passiva. Per quanto concerne il procedimento di sfratto per morosità, generalmente il primo passo consiste nell’invio di una lettera di diffida da parte del locatore, una volta valutata la persistente morosità del locatario. L’invio di questa comunicazione è di solito effettuato per raccomandata con ricevuta di ritorno (o strumento equiparabile, anche digitale, come la PEC), nella quale si sollecita il pagamento dei canoni oggetto di morosità, ponendo un termine di riferimento trascorso il quale il locatario è invitato a lasciare libero l’immobile, pena il ricorso alle vie giudiziali. Nel caso in cui la diffida non sortisca gli effetti sperati dal locatore, costui agirà con un atto di intimidazione di sfratto per morosità, e contestuale citazione in udienza per la convalida (il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione si trova la cosa locata), e con ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. Le ipotesi per il conduttore A questo punto, il conduttore può presentarsi all’udienza e fare opposizione, presentarsi e saldare la morosità, presentarsi e domandare al giudice il termine di grazie o, infine, non presentarsi. Cosa accade in ognuna di queste ipotesi? Se il conduttore si presenta all’udienza e fa opposizione alla convalida , il giudice rinvierà l’esame delle cause di opposizione al giudizio ordinario. Sceglierà dunque se concedere o meno al proprietario l’ordinanza di rilascio dell’immobile. Quando invece il conduttore si presenta e salda la morosità , il procedimento si concluderà – come presumibile – con la migliore soddisfazione da parte del locatore e con la chiusura della stessa procedura. Se il conduttore si presenta e domanda al giudice il termine di grazia (cioè un periodo entro il quale saldare il proprio debito), il giudice valuterà se assegnare un termine non superiore a 90 giorni. L’udienza sarà rinviata ad altra data non superiore ai 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato (termine, peraltro, valido solo per le locazioni abitative). Vi è inoltre l’opportunità che il locatore possa ricorrere all’apposito fondo per le morosità incolpevoli, di cui parleremo in separato approfondimento. Quando non si presenta il conduttore Se infine il conduttore non si presenta , o si presenta all’udienza ma sceglie di non fare opposizione, il giudice verificherà la sussistenza dei presupposti di cui sopra abbiamo brevemente riassunto. Emetterà quindi una ordinanza di convalida di sfratto. Sarà in tal sede stabilita la data entro la quale si potrà ottenere il rilascio forzato dell’immobile mediante intervento dell’ufficiale giudiziario. Una volta che è stata emessa l’ordinanza, che costituisce un titolo esecutivo per il rilascio, se il conduttore moroso non adempie entro la data che è stata stabilita dal giudice, il locatore – previa notifica dell’atto di precetto – e decorso un termine non inferiore a 10 giorni, potrà procedere con la monitoria di sgombero. Si tratta di un intervento di esecuzione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario. Questi, nel termine indicato al conduttore, si recherà personalmente presso l’immobile per poter eseguire lo sfratto e immettere nuovamente il locatore nel possesso del bene.
Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa . Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell’interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale. Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato de quo posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce. Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all' art. 612-bis c.p. sul presupposto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice. Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa. Quanto al contenuto di tali condotte è bene precisare che, già in precedenza, la giurisprudenza ha ritenuto configurato il delitto di cui all’ art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker. Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo. Appare opportuno chiarire che l’elencazione appena fatta individua le condotte che sono state più frequentemente denunciate e, pertanto, non deve essere considerata esaustiva ma semplicemente esemplificativa. Come accennato in precedenza, trattandosi di un reato di evento, la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia non è sufficiente da sola alla sua integrazione, in quanto occorre verificare che le medesime siano idonee a cagionare le tre possibili conseguenze alternative, individuate nella norma, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola. La valutazione di idoneità deve essere condotta in concreto dal giudice, sulla base “ della dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima" così per come stabilito, ex plurimis , dalla Corte Costituzionale nel 2014 con la sentenza n. 172. Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono state espressamente individuate nella norma ed esse consistono nel cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero nell’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero nel costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Sul punto occorre specificare che non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti (cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704). Con riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “ lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente ”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703). Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima. Infine, per quanto concerne il riferimento all' alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo. Per quanto concerne l' elemento soggettivo del reato la sentenza in commento, ribadisce, infine, il principio consolidato secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi”. Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi. Tant’è che si parla di dolo in "itinere" quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all'ulteriore apporto criminoso. Dalla lettura dell’intera sentenza si evince che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso.
Il matrimonio è un negozio giuridico ed è regolato nell’ordinamento giuridico italiano dal Libro Primo del Codice Civile cosiddetto “ Delle persone e della famiglia “. La collocazione del matrimonio nell’ambito del Primo Libro del Codice Civile esclude che l’istituto del matrimonio sia da ricomprendersi nella disciplina dei contratti che viene trattata nel Libro Quarto del Codice Civile. La convenzione matrimoniale è il contratto con il quale i coniugi stabiliscono un regime patrimoniale coniugale diverso dalla comunione legale , e cioè il regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale . La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli (collocati all’interno del Titolo II intitolato “Rapporti etico-sociali”). L’art. 29 stabilisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. L’art. 30 stabilisce che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. L’art. 31 stabilisce che “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Diversi tipi di matrimonio in Italia In Italia sono previste tre forme di matrimonio, quello civile, quello solo religioso e quello religioso con effetti civili (matrimonio concordatario). I matrimoni religiosi i cui effetti sono riconosciuti civilmente dallo Stato italiano sono quelli celebrati davanti a un ministro di culto della confessione religiosa che ha stipulato un’intesa con lo Stato italiano. Il matrimonio cattolico valido solo ai fini religiosi viene definito matrimonio canonico. Attualmente sono riconosciuti i matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle seguenti confessioni religiose: Matrimonio concordatario Nel diritto civile italiano , il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall’art. 8 della legge 25 marzo 1985 , n. 121 [1] e dall’art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell’accordo. Come per il matrimonio civile , occorre che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la casa comunale secondo le norme del codice civile e dell’ordinamento di stato civile. Trascorsi tre giorni dal compimento del termine per le pubblicazioni, l’ ufficiale di stato civile , ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato , in cui dichiara che non risulta l’esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico . La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell’ atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all’ufficiale di stato civile. Nell’atto possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni ed il riconoscimento di un figlio naturale ). L’atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell’ordinamento italiano. L’ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono quindi dal giorno della sua celebrazione. In presenza di impedimenti inderogabili secondo la legge civile, la trascrizione non può avere luogo. Se il termine di cinque giorni non viene rispettato, si ha trascrizione tardiva che però è ammessa solo su richiesta concorde dei coniugi o su richiesta di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro. Non è ammessa la trascrizione post mortem . Per la legge italiana la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico (valido solo per la Chiesa), con la sua trasformazione quindi in matrimonio concordatario (valido anche per lo Stato), non è affatto obbligatoria, mentre è fortemente consigliata dalla Chiesa al punto tale che per contrarre un matrimonio solo canonico necessita l’autorizzazione del Vescovo competente. Una caratteristica fondamentale che distingue il matrimonio concordatario da quello civile è la possibilità del riconoscimento da parte dello Stato italiano delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dalla giustizia ecclesiastica, di cui la Rota Romana (ex Sacra Rota) rappresenta l’ultimo grado di giudizio. In base all’art. 8 del nuovo Concordato del 1984 di regola queste sentenze, salvo casi particolari, devono essere riconosciute dallo Stato (tramite la Corte d’appello competente attraverso un giudizio cd. di delibazione) con la conseguenza che, in caso di delibazione avvenuta, non si applica, se non in minima parte, la legislazione italiana sul mantenimento del coniuge economicamente debole, sulla base della considerazione naturale che il matrimonio annullato giuridicamente è come mai celebrato (non si tratta perciò di divorzio ). Resta fermo l’obbligo del mantenimento dei figli, che non grava sui coniugi ma sui genitori. L’annullamento (tecnicamente “dichiarazione di nullità”) del matrimonio, secondo il diritto canonico non è libero (come il divorzio civile) ma è concesso solo se il vincolo matrimoniale presentava determinati vizi del consenso già al momento della celebrazione e non invece per problemi sorti tra i coniugi nel corso della vita matrimoniale. Tra questi vizi del consenso, che è sufficiente siano presenti anche in un solo coniuge, ve ne sono alcuni molto simili a quelli previsti dal diritto civile per tutti i contratti ( violenza , dolo , errore , incapacità psichica), ma ve ne sono altri di natura esclusivamente spirituale (mancata accettazione della durata del vincolo per tutta la vita, volontà di non volere dei figli, non accettazione della fedeltà ) che per la Chiesa rivestono la massima importanza per dare senso o meno al proprio matrimonio, ma quasi del tutto assenti nel matrimonio civile, che prevede condizioni di accesso al matrimonio molto meno stringenti. Per proporre istanza ( libello ) di annullamento del matrimonio canonico, diversamente dal divorzio, non è necessaria la preventiva separazione civile. Abilitati alla difesa presso i tribunali ecclesiastici sono solo gli avvocati ecclesiastici, abilitati dalla Santa Sede e non i comuni avvocati civili.
Cos’è il contratto di locazione: definizione La locazione è un contratto con il quale una parte ( locatore ) permette il godimento di un bene mobile o immobile ad un’altra parte ( conduttore o locatario ), per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro . Il contratto di locazione è dunque necessariamente oneroso ed è questa la fondamentale differenza con il contratto di comodato , essenzialmente gratuito. Contratto tipicamente consensuale (il perfezionamento si conclude al momento dello scambio del consenso, senza necessità di consegna materiale della cosa), è ad effetti obbligatori (poiché da esso non deriva l’acquisizione di alcun diritto reale sul bene, ma solo il diritto di godimento e di uso) ed è riccamente disciplinato dal codice civile e da alcune leggi specifiche. Vediamone insieme le principali caratteristiche Contenuto del contratto di locazione Il contenuto dei contratti di locazione varia a seconda della tipologia contrattuale specifica che le parti scelgono di porre in essere, e delle clausole che inseriscono all’interno del contratto. Ad ogni modo, nonostante la libertà concessa alle parti, vi sono comunque alcuni elementi che tipicamente fanno parte del contratto di locazione, e che dunque locatore e conduttore dovranno avere cura di inserire nella redazione dello stesso. Gli elementi necessari Si pensi, tra i principali a: data di stipula del contratto : è la data di firma del contratto, a partire dalla quale (salvo che non sia pattuito un termine diverso) prenderà il decorso dello stesso. Ove coincida con la data di decorrenza, dalla data di stipula parte anche il termine che viene concesso dalla legge alle parti per effettuare la registrazione dello stesso; indicazione dettagliata del conduttore e del locatore : è fondamentale includere correttamente i dati che permettono di ricostruire in modo chiaro e univoco la generalità delle parti, ovvero dei soggetti che stipulano. Per quanto concerne i dati essenziali, ci si riferisce principalmente a nome, cognome (o ragione sociale), data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o sede sociale, codice fiscale o partita IVA; identificazione del bene che si fornisce in godimento e in uso . È un elemento che non può mancare all’interno di un contratto, ed è riferibile alla fornitura dei dati di dettaglio dell’oggetto dello stesso. Soprattutto nel caso di locazioni di beni immobili, dovrà riportare ogni dato idoneo. Pertanto, occorrerà procedere con l’evidenza dell’indirizzo (con precisazione di scala, piano e altri elementi che permettono la corretta individuazione del bene), dati catastali, locali e servizi di cui si compone l’immobile, eventuali pertinente, utilizzo per cui viene ceduto in locazione (es. abitazione, laboratorio, ecc.); prezzo del canone di locazione e modalità di corresponsione; durata della locazione . Di prezzo (o più correttamente canone) e durata della locazione, parleremo in paragrafi separati. Si ribadisce, ad ogni modo, che le parti potranno ben scegliere di adottare lo schema contrattuale preferito, usufruendone di uno predefinito, oppure predisponendolo liberamente ex novo. Registrazione del contratto di locazione Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione, le parti hanno l’obbligo di registrare il contratto . L’eccezione prevista dal legislatore è legata alla disponibilità di un contratto di durata inferiore a 30 giorni all’interno dell’anno solare. Si consideri che la legge prevede che i contratti di locazione siano registrati dal locatore o dal conduttore, con versamento delle imposte dovute, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito e la durata. Il canone di locazione Il canone della locazione , è introdotto e disciplinato dall’art. 1571 c.c. . L’articolo 1571 sottolinea come il corrispettivo sia la controprestazione del contratto di locazione, spettante al locatore per la cessione in locazione del bene al conduttore. Ne deriva che il canone della locazione sia un elemento essenziale per la “regolarità” del contratto. Laddove non sia riportato e non risulti essere determinabile, potrà determinare la nullità del contratto stesso. Il corrispettivo, o canone di locazione , è dunque la somma di denaro he il conduttore si obbliga a versare al locatore allo scadere del periodo concordato (generalmente coincidente con un mese, sebbene nulla vieti alle parti di potersi regolare diversamente, con periodicità trimestrale o quadrimestrale). Stando a quanto afferma il codice, la determinazione del canone è affidata alla libera pattuizione delle parti, anche se nel tempo alcune leggi specifiche in materia hanno comunque contribuito a incidere sull’autonomia contrattuale introducendo, ad esempio, canoni concordati, sistemi di blocco o di congelamento e altro ancora. L’inadempimento del conduttore in relazione al versamento del canone può dar luogo al procedimento di sfratto per morosità . Le voci del canone È inoltre generalmente pattuito che il canone che viene stabilito nel contratto possa subire degli aggiornamenti periodici. Di solito l’aggiornamento avviene sulla base degli indici medi accertati dall’Istat. In ogni caso, a scanso di equivoci e di difficoltà interpretative in contratto, le parti dovranno avere cura di specificare le varie voci di cui si compone il corrispettivo dovuto, distinguendo tra: spese annue , ovvero tutte le somme che risultano essere dovute per gli oneri accessori connessi. Questo avviene per esempio per le spese per le utenze o quelle condominiali o ancora altre voci eventualmente specificate (che frequentemente sono ripartite con addebito al conduttore degli oneri relativi all’ordinaria amministrazione, e con previsione a carico del locatore di quelli relativi alle opere di straordinaria manutenzione); rata , ovvero la cifra deve essere pagata ad ogni scadenza specificata nel contratto, quale somma tra le due voci precedenti, suddiviso per il numero delle rate (dodici se il pagamento è mensile). La durata del contratto di locazione Elemento essenziale del contratto locatizio è anche la durata del contratto di locazione . Anche in questo caso, il legislatore è intervenuto più volte per poter disciplinare questo aspetto, stabilendo ad esempio che, nell’art. 1573 c.c., la locazione non possa superare i trent’anni. Non è prescritta però alcuna durata minima, con la conseguenza che viene lasciata alle parti ogni determinazione al riguardo. Ne consegue che la durata del contratto viene generalmente stabilita dalle diverse leggi speciali che sono emanate in materia. Le leggi speciali si occupano di definire i termini di decorrenza, come ad esempio 4 anni per i contratti ad uso abitativo, 6 anni per i contratti ad “uso diverso” e 9 anni per uso alberghiero, così come per quanto concerne i termini di rinnovo (come ad esempio 4+4 per i contratti ad uso abitativo). Altre clausole eventuali del contratto Come abbiamo già rammentato, il contratto di locazione può essere liberamente personalizzato tra le parti con inserimento di altre opzioni e elementi. Tra i più ricorrenti ricordiamo caparra , o deposito cauzionale. È la somma di denaro che il conduttore consegna al locatore al momento della stipula del contratto. L’importo è versato a titolo di garanzia del rispetto delle obbligazioni in esso presenti. Dovrà poi essergli restituita, al termine del rapporto di locazione (corrisponde generalmente a due o tre mensilità); cedolare secca , ovvero l’esercizio, da parte del locatore, dell’opzione prevista ex art. 3, comma 11, d.lgs. n. 23/2011. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef a cui il locatore potrà aderire. Il locatore, così facendo, non sarà tenuto a versare l’imposta di registro e quella di bollo per la registrazione. Il contratto di locazione ad uso abitativo La locazione ad uso abitativo è disciplinata, oltre che nelle disposizioni del codice civile (articoli 1571 e seguenti), in due leggi speciali. Queste sono la legge 392 del 1978 e, soprattutto, la legge 431 del 1998 . Le norme sulle locazioni ad uso abitativo derogano in parte quelle generali del codice civile. È prevista innanzitutto la necessaria forma scritta “ad substantiam” e cioè a pena di nullità del contratto. La legge incide poi sulla durata del contratto, che deve essere pattuita per una durata non inferiore ai quattro anni . Al termine dei quattro anni il locatore (chi concede in locazione l’immobile) ha facoltà di recedere solo per i casi disciplinati all’articolo 3 della legge 431 del 1998 . Viceversa il locatario (o conduttore) ha facoltà di recedere , unilateralmente, dal contratto in qualsiasi momento, ove sussistano “gravi motivi” dando al locatore un preavviso di almeno sei mesi (art. 3, sesto comma 431/1998). Ove non vi siano recesso del conduttore o disdetta del locatore, il contratto dovrà rinnovarsi per una durata di ulteriori quattro anni. Al termine dei quattro anni successivi le parti saranno libere di non rinnovare il contratto. Il contratto di natura transitoria È previsto dall’ articolo 5 della legge 431 del 1998 . Il tipo contrattuale tuttavia trova la propria compiuta disciplina negli “specifici accordi locali” dei comuni che siano sedi di università o limitrofi . In questo caso la locazione potrà avere durata inferiore ai quattro anni della disciplina generale ad uso abitativo, e sarà correlata alle esigenze particolari relative all’uso transitorio degli studenti universitari. Alla formazione dei tipi contrattuali locali di questo tipo partecipano anche le rappresentanze degli studenti . Gli “accordi contrattuali” sono diversi a seconda del contesto in cui sono inseriti. Generalmente i comuni che prevedono queste fattispecie mettono a disposizione dei cittadini alcuni modelli nonché gli specifici accordi locali menzionati dalla sopra citata legge. La locazione ad uso commerciale La locazione ad uso commerciale trova fonte e disciplina nella legge numero 392 del 1978 . Il contratto prevede, come stabilito all’articolo 27 della predetta legge, una durata di sei anni rinnovabili o di nove anni rinnovabili in caso di attività alberghiere o assimilabili e teatrali. L’articolo 4 prevede la possibilità di convenire un diritto di recesso convenzionale a beneficio del solo conduttore anche in assenza di gravi motivi. Il conduttore, tuttavia, potrà sempre recedere dal contratto ove sussistano gravi motivi dando però preavviso di almeno sei mesi dal recesso. L’articolo 28 della legge prevede la rinnovazione tacita del contratto di sei anni in sei anni o di nove anni in nove anni (per attività alberghiere o assimilabili e teatrali). In caso il locatore non intenda rinnovare il contratto, il conduttore, secondo quanto disposto dall’ articolo 34 della legge , ha diritto ad una “indennità per la perdita di avviamento” . Tale indennità è pari a 18 mensilità di canone oppure a 21 per il caso di attività alberghiere, assimilabili o teatrali.
L’assistenza professionale è stata fornita su ogni questione giuridica attinente il recupero crediti: dalla fase stragiudiziale, mediante l’invio di lettere di diffida e messa in mora, alla predisposizione di accordi e piani di rientro, fino alla fase giudiziale, con la redazione di ricorsi per decreto ingiuntivo e precetti. In questo ambito ho assistito i nostri Clienti anche nella fase dell’esecuzione forzata, attraverso pignoramenti mobiliari ed immobiliari.
Lo Studio assiste la clientela con professionalità e competenza nella preparazione, redazione e stipula di contratti di ogni genere, redatti su misura e sulla base delle specifiche richieste del cliente. Si fornisce inoltre consulenza e assistenza legale contrattuale personalizzata, al fine di meglio comprendere il contenuto e il significato delle varie forme contrattuali.
1. Cos'è la violenza privata? La violenza privata , disciplinata nell’ art. 610 codice penale , è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali. In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia. È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione. La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva. La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria , ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria , intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima. La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto , il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento. Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione. Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo. Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a fare , tollerare od omettere qualcosa. Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata . Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato. 2. Le aggravanti del reato di violenza privata L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti , che determinano un sensibile aumento di pena. Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa: con armi; da persona travisata; da più persone riunite; con scritto anonimo; in modo simbolico; valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte) tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale. 3. La violenza e la minaccia È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale . Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati. Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto. 4. Esempi di violenza privata Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà : partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute. In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006). Fonti normative: Art. 610 c.p. Sei stato vittima? Pensi di aver costretto qualcuno a fare qualcosa che non voleva? Sei indagato o imputato in un processo per violenza privata? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online . Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.
Il diritto privato e di diritto civile, si contrappongono al “diritto pubblico”, che regola il funzionamento dello Stato, e sembrano essere molto simili. Esistono tra loro dei punti di contatto, però ci sono anche delle differenze. Quando si parla di legge, non si intende esclusivamente quella approvata dal Parlamento nel corso della legislatura, ma s’intendono le norme in vigore in un determinato periodo, sia quelle di “ultima generazione” sia quelle del passato. Queste norme spesso risalgono a periodi molto remoti. Il codice civile è stato emanato con un Regio Decreto del 1942. Nonostante siano trascorsi molti anni, diverse norme contenute nel testo normativo, risalgono a un’epoca lontana. Le leggi sono generali e astratte, non regolano ipotesi concrete, ma cercano di essere il più generiche possibili, in modo da essere applicabili anche a contesti che nel corso del tempo sono cambiati. Spesso le norme vengono modificate e, in alcuni casi, le disposizioni si vanno a sostituire a quelle vecchie del codice civile, mentre in altri restano separate dal codice civile costituendo testi autonomi. Quando si parla di ordinamento giuridico s’intende l’insieme delle norme emanate dallo Stato e che sono attualmente in vigore, indipendentemente dall’epoca nella quale sono state approvate. Nell’ordinamento giuridico si fa la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che è la principale e più importante ripartizione che ci sia tra le norme giuridiche. Quando si parla di diritto pubblico si parla delle norme che regolano il funzionamento dello Stato, dei suoi organi, delle sue promanazioni, come gli enti pubblici e le amministrazioni, gli enti locali, come Comuni, Regioni e Province, e dei rapporti tra cittadini e Stato. Nel diritto pubblico rientrano il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto degli enti locali, il diritto costituzionale, il diritto tributario, che regola il pagamento delle tasse, il diritto penale. I processi penali vengono intentati dallo Stato nei confronti dei cittadini e non vedono contrapposti i cittadini tra loro come nelle controversie di diritto civile. Quando si parla di diritto privato si parla delle norme che regolano i rapporti tra privati cittadini oppure tra cittadini ed enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando. Ne costituiscono un esempio i rapporti di lavoro e i risarcimenti dei danni per attività illecite della pubblica amministrazione. Nell’ambito del diritto privato, per comodità, si adottano molte distinzioni tra le varie branche del diritto. Tra queste le più importanti sono il diritto commerciale, che regola il commercio, le aziende e le società, il diritto del lavoro e il diritto civile. Il diritto civile rappresenta una parte del diritto privato che sta in un rapporto di generale/speciale. Il diritto civile si inserisce nell’ambito del diritto privato e regola i rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà di contratti, di successione ereditaria. Se il diritto civile è esclusivamente diritto privato, il diritto privato non contiene esclusivamente il diritto civile, ma anche altri rami del diritto, come il diritto commerciale. Gran parte del diritto privato è contenuta nel codice civile e ci sono molte norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che sono contenute in leggi distinte dal codice. Si tratta delle cosiddette leggi complementari, chiamate in questo modo perché completano la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolano in modo più compiuto alcune questioni per le quali il codice fornisce una disciplina unica.
Dal divieto di fumo e cellulare alla guida ai nuovi limiti in autostrada, ecco le principali novità del testo della Riforma del Codice della Strada 2020 che oggi inizia il suo iter per l'approvazione in Parlamento. Negli ultimi sei mesi la riforma al codice della Strada iniziata a luglio 2019 ha subito una battuta d'arresto dopo la caduta del primo Governo Conte. Vediamo ora quali sono le principali novità che si vogliono mettere in atto per rendere le strade più sicure: 1. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida 2. Divieto di fumo alla guida 3. Novità per i ciclisti 4. Tutele per mamme e alunni 5. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa 6. Precedenza ai pedoni 7. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli 8. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende 9. Le altre misure da approvare. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida Previsto un inasprimento delle sanzioni previste per questo comportamento pericoloso che a quanto pare gli italiani non riescono a evitare e che comunque non riguarda solo i cellulare, ma tutti gli apparecchi elettronici come tablet, computer portatili, notebook e altri dispositivi similari. Per la prima violazione è prevista una multa compresa tra 422 e 1697 euro e la sospensione della patente di guida da 7 giorni a 2 mesi. Per la seconda violazione la multa aumenta tanto da arrivare a 2.588 euro e alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o comunque muniti di auricolare a condizione che il conducente senta bene da entrambe le orecchie e per il loro funzionamento non sia richiesto l'uso delle mani. Divieto di fumo alla guida Sul divieto di fumo in auto si prevede una discussione piuttosto animata, anche se ci si aspetta parere favorevole da parte dell'esecutivo. Novità per i ciclisti Casa avanzata per le biciclette, ovvero uno spazio riservato davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore agli incroci regolamentati dalla presenza del semaforo. Alle biciclette sarà consentito circolare a doppio senso nei centri urbani e nelle strade purché rispettino il limite di velocità massimo dei 30 km orari. Conseguenza della previsione della strada ad alta intensità ciclistica e della "strada 30" urbana o extraurbana, in cui deve essere rispettato il limite dei 30. In caso di sorpasso i veicoli dovranno rispettare una certa distanza laterale dalle biciclette. Gli autobus verranno dotati di strutture apposite per il trasporto delle biciclette. I ciclisti saranno tenuti a circolare sempre su una fila unica, mai affiancati, a meno che uno di loro non sia un minore e stia alla destra dell'altro e purché non circolino su corsie e percorsi ciclabili a loro riservati. Obbligo del casco fino a 12 anni per chi circola in bici. Tutele per mamme e alunni Il limite di velocità dei 30 chilometri riguarderà anche le zone in cui si trovano gli edifici scolastici. I Comuni inoltre saranno tenuti ad adottare un'ordinanza per fissare tale limite. Gli autobus dovranno essere dotati di cintura di sicurezza a quanto pare però a partire dal 2024. Parcheggi rosa per le mamme in gravidanza o che hanno bambini di età non superiore a due anni. Una delle novità più interessanti però riguarda l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli autisti di autobus, per poter procedere a un controllo costante sull'aggiornamento della patente di guida di questi conducenti. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa Si estende anche al conducente la sanzione comminata al passeggero che non indossa le cinture di sicurezza. Stessa regola anche nel caso in cui il passeggero di moto o scooter non indossi il casco. Precedenza ai pedoni Cambia a quanto pare la disposizione sull'attraverso pedonale. D'ora in poi i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada. Non occorre quindi che la stiano già impegnando per avere la precedenza sui veicoli in marcia. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli La Lega chiede d'innalzare il limite di velocità in autostrada ai 150 Km orari, inoltre si vogliono ammettere alla circolazione autostradale motocicli, velocipedi, ciclomotori di almeno 120 cc e motoveicoli elettrici superiori a 11 Kw purché condotti da maggiorenni. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende La prima regola prevede che l'Istituto di vigilanza per le assicurazioni debba redigere un documento da cui risulta la storia assicurativa per l'attribuzione della classe di merito. In caso di mutamento della titolarità di un'auto da una società a un socio, quest'ultimo potrà conservare la precedente classe di merito, anche se sostituisce il veicolo. Possibilità di effettuare il passaggio di proprietà tra coniugi o soggetti uniti civilmente. La classe di merito verrà mantenuta dal titolare anche in caso di furto del veicolo. Mantenimento della classe di merito anche per il coniuge o familiare del disabile intestatario del veicolo. Possibilità di mantenere la stessa classe di merito per chi ha acquistato un veicolo in leasing, anche se al termine del contratto non è in grado di riscattarlo. Le altre misure da approvare Oltre a quelle menzionate sono previste le seguenti misure: -raddoppia la durata del foglio rosa per chi deve sostenere gli esami per la patente di guida che dagli attuali sei mesi passa a 12 mesi; -in caso di mancato rispetto del divieto di sosta la sanzione passa dagli attuali minimi e massimi di 85 e 334 euro a 161 e 647 euro. Per i veicoli a due ruote la somma sarà compresa tra gli 80 e i 328 euro. I punti decurtati dalla patente salgono da 2 a 4. Previsto l'obbligo di lasciare sul parabrezza un preavviso per permettere al trasgressore di pagare la multa in misura ridotta; -notifica delle multe via Pec per tutti coloro che ne saranno muniti; -la luce gialla semaforica dovrà avere una durata minima di 3 secondi; -obbligo, per i veicoli a motore che trasportano merci, di dotarsi di sistemi per la guida assistita; -di riconvertire le licenze esistenti per svolgere servizio taxi o di noleggio; -esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i possessori dei veicoli storici; -accesso alle ZTL per i veicoli elettrici; -abolito 'obbligo degli anabbaglianti diurni al di fuori dei centri abitati; -multa raddoppiata per chi circola primo di assicurazione RCA; multe più salate per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili o vicino agli scivoli; -giro di vite sulle multe a strascico che prevedono la possibilità di riprendere con le telecamere il trasgressore senza che il conducente se ne accorga; -eliminato l'obbligo di dover presentare patente e libretto in caso di controlli da parte degli agenti perché il controllo potrà essere effettuato in via telematica.
Natascia Carignani
Via Benedetto Cairoli N. 61
Lucca (LU)
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy