Avvocato Niccolò Zampaolo a Padova

Niccolò Zampaolo

Avvocato a Padova e a Chioggia


Informazioni generali

Sono Niccolò Zampaolo, avvocato del foro di Padova. Opero prevalentemente in Veneto e ricevo sia a Padova, sia a Chioggia. Assisto persone coinvolte in procedimenti penali e, per quanto nelle mie competenze, anche procedimenti civili. Offro un'assistenza profonda e attenta, con l'obiettivo di dimostrare sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, mantenendo sempre un approccio professionale. Sono iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio, ordinarie e presso il Tribunale dei Minori.

Esperienza


Diritto penale

Assisto l'autore o la persona offesa nei delitti contro la persona, il patrimonio, lo stato, la pubblica fede. Sono, inoltre, difensore iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale di Padova.


Tutela dei minori

Assisto minori vittime e/o autori di reato. Ho una formazione specifica e settoriale derivante anche dalla frequenza del Corso necessario ai fini dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale dei Minorenni. Sono iscritto, infatti, nelle liste dei difensori di ufficio per i minorenni.


Violenza

Assistenza nei delitti contro la persona e contro l'intangibilità della sfera sessuale. Ad esempio, assistenza a persone offese e/o autori del delitto di Violenza sessuale, di cui all’art. 609 bis c.p.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Stalking e molestie, Sostanze stupefacenti, Separazione, Divorzio, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Recupero crediti, Diritto civile, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Usura.


Referenze

Pubblicazione legale

Revenge porn, diffusione di immagini pedopornografiche e gruppi Telegram. Riflessioni

Filodiritto

Recentemente Wired ha portato alla luce l’esistenza di un grande canale italiano su Telegram, in cui alcuni iscritti sembrerebbero scambiarsi materiale pornografico ottenuto senza il consenso delle persone riprese, nonché immagini e video di natura pedopornografica e richieste di effettuazione di molestie ai danni di ex partner (articolo reperibile cliccando qui). Questo contributo tenterà di illustrare lo stato attuale della tutela penale dello sviluppo sessuale del minore e della tutela della libertà sessuale dell’individuo, alla luce dell’utilizzo dei social network, dei siti pornografici e dei moderni sistemi di messaggistica. In particolare, si farà riferimento alle norme ex articoli 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, e 612 ter del Codice penale.

Titolo professionale

Primo dei 10 finalisti nella prima fase della prima edizione del Contest Scripta Manent

Office Advice - 12/2020

Il concorso ha visto coinvolti 120 tra avvocati o praticanti avvocati di età inferiore ai 40 anni, provenienti da 74 province. La modalità di valutazione dell’elaborato è stata suddivisa in due fasi: in una prima fase la classifica è stataredatta sulla base del numero di visitatori unici che leggeranno l’elaborato; nella seconda fase, i 10 articoli più letti sono stati poi valutati da una apposita giuria. L'elaborato dell'avv. Zampaolo è risultato primo per visualizzazioni nell'ambito della prima fase del concorso.

Pubblicazione legale

Il caso Ciontoli-Vannini alla luce della sentenza della Corte d’Assise d’Appello bis

Office Advice

La Corte d’Assise d’Appello di Roma, sezione seconda, ha depositato il 29 Ottobre scorso le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari per l’omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, del giovane Marco Vannini. Quest’ultima sentenza si contrappone in particolare a quella della prima sezione della Corte d’Assise d’Appello, che invece aveva statuito la natura colposa dell’omicidio di Vannini. La prima sentenza d’appello riteneva infatti che Antonio Ciontoli non avrebbe voluto la morte del giovane fidanzato della figlia Martina: questo perché, rispetto al solo ferimento, il decesso avrebbe procurato conseguenze più gravose dal punto di vista della situazione lavorativa dell’omicida, militare di carriera. Invece, nella visione proposta dalla nuova composizione collegiale di merito, sulla scia delle indicazioni proposte dalla Cassazione, questo assunto viene considerato del tutto illogico, per i motivi che si esporranno.

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Lo studio

Niccolò Zampaolo
Via E. Filiberto N. 14
Padova (PD)

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