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Fin dove ci si può spingere per non violare l'altrui "libertà sessuale"?

Scritto da: Nico Nobis - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Affrontiamo un argomento molto attuale e sempre oggetto di numerose curiosità: la violazione della sfera sessuale e i limiti di essa.

Il contesto nel quale trattiamo la questione prende spunto, come spesso ci accade, da una sentenza della Cassazione che si è pronunciata su un caso che definiamo di “burlesca spacconeria”, tornando ancora una volta a pronunciarsi sul reato di violenza sessuale e ribadendo l’orientamento già espresso in altre occasioni.

Nella specie, la Suprema Corte si è occupata del ricorso di un quarantenne di Venezia, condannato a dieci mesi di reclusione (pena sospesa e riconoscimento delle attenuanti generiche) per violenza sessuale nei confronti di una barista.

La ragazza, così come ricostruisce la sentenza in esame, si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno, era stata assalita improvvisamente mentre era intenta, nel locale in cui lavorava, alla mescita del vino al tavolo, dove con alcuni amici sedeva l’imputato, il quale mettendole le mani sui glutei l'aveva attirata a sé facendola sedere sulle sue ginocchio, afferrandole e palpeggiandole i seni. L'uomo, "per verificare gli esiti" del ritocco l'aveva presa sulle ginocchia e le aveva palpeggiato il seno dicendole: “nessuno ha il coraggio di farlo, lo faccio io”. Era seguita la pagella sul “ritocco”: “Tutto qua, non sei un granché”.

La Corte assolutamente attendibile la versione dei fatti fornita dalla parte offesa, la quale, se avesse avuto intenti calunniatori, non si sarebbe di certo azzardata a presentare querela citando come testimoni i presenti (amici dell'imputato), i quali avrebbero potuto smentirla.

Non attendibili apparivano, invece, le dichiarazioni dei predetti i quali, contraddittoriamente, avevano palesemente cercato di ridimensionare il gesto dell'amico, precisando che si era trattato di uno scherzo.

Secondo la Corte, non c'era dubbio alcuno che la condotta posta in essere dall'imputato rientrasse nella nozione di atto sessuale, inteso in senso oggettivo, come aggressione alla sfera sessuale del soggetto passivo.

Nella dettagliata sentenza, i supremi giudici scrivono che "…l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica".

Quindi, "nella nozione di atti sessuali - evidenziano - debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione".

Tra gli atti puniti dall' art. 609 bis c.p., "vanno ricompresi anche quelli rapidi e insidiosi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente": "palpamenti, sfregamenti, baci", elencano i giudici.

Prosegue la decisione della Cassazione, "…è indifferente che chi costringe o induce lo faccia per lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o per gioco, purché si agisca con la coscienza e volontà di costringere o indurre taluno a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri". Non è importante, dunque, la motivazione del gesto! Ecco perché è "irrilevante il fine propostosi dal soggetto attivo che può essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere (ludico o di umiliazione della vittima)".

Nel caso in questione è stato del tutto inutile il ricorso in Cassazione del quarantenne (già condannato dalla Corte d'Appello di Venezia nell'ottobre 2008) volto a dimostrare che nei confronti della barista aveva fatto solo "un gesto scherzoso" visto che attirando a sé la ragazza "vi fu solo un contatto glutei-ginocchia che palesemente non può essere qualificato come atto sessuale".

La Suprema Corte, in nove pagine di motivazione ha spiegato che quel gesto, fatto per spavalderia davanti agli amici, non rientra nel “bon ton” sessuale.

"E' irrilevante - hanno scritto - che nell'aggressione alla sfera sessuale si proponesse di soddisfare la propria concupiscenza sessuale o volesse semplicemente compiere un'azione dimostrativa in presenza di amici". E' stata compressa la "libertà sessuale" della ragazza, il che basta per fare scattare la condanna.

A volte, dunque, anche se appare superfluo o eccessivo, è opportuno ribadire che il rispetto per le persone è sempre un valore inestimabile e le “attenzioni” eccessive rischiano di superare alcuni limiti inerenti la sfera sessuale che sfociano nella perseguibilità dal punto di vista penale.

Attenzione, quindi, anche alle modalità con le quali si “crede” di scherzare con una persona, potrebbero configurare presupposti di reato.


Avv. Nico Nobis - Penalista

Mi sono laureato all'Università Federico II di Napoli e perfezionato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in "diritto dei minori e della famiglia, mi occupo da sempre di diritto penale ma il mio studio spazia in ogni ambito del diritto grazie a preparati e validi colleghi. Nei casi in cui sia possibile, attenuiamo i costi seguendo i casi con patrocinio a Spese dello Stato. Presenti anche su Instagram e Facebook.




Nico Nobis

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Referenze

Pubblicazione legale

Le multe con autovelox ed affini sono sempre legittime?

Pubblicato su IUSTLAB

Molto probabilmente quando riceviamo una multa per infrazioni al codice della strada, unitamente alla rabbia per dover sborsare dei soldi non previsti e magari perdere qualche punto dalla patente, ci scatta subito un senso di rassegnazione misto a frenesia per quei famosi cinque giorni che ci vengono riconosciuti per ottenere uno sconto sull'importo da pagare. Ebbene, per molti "mentalisti" quel termine così esiguo è volto proprio a determinare nell'utente quel senso di smarrimento e rassegnazione, nel corso del quale, non riesce ad avere lucidità per trovare tempi e modi per informarsi, nonchè far valere i propri diritti, poichè quel verbale ricevuto potrebbe essere soggetto ad impugnazioni per i più svariati motivi. In primis, è importante sapere che non sempre questi provvedimenti arrivano al destinatario nel corretto termine previsto dalla legge per la notifica, e dunque, una volta superato, si rende di fatto nullo il verbale. Inoltre, le apparecchiature utilizzate non sempre sono dotate di tutte le autorizzazioni e procedure richieste dalla legge, per cui anche in questi casi si possono determinare nullità delle rilevazioni. Basti pensare che l'automobilista non ha, purtroppo, una controprova ad esempio della volocità tenuta il giorno in cui è stata rilevata l'infrazione, e quindi bisogna attenersi alla rilevazione effettuata con l'apparecchiatura in uso alle forze dell'ordine. Se, però, dette apparecchiature non rispettano alla lettera le prescrizioni di legge per essere utilizzate, allora il verbale sarà annullabile. Molto, spesso, dunque, si danno per scontati i risultati delle forze dell'ordine ritenendoli corretti e legittimi, ma sempre più spesso emergono elementi che fanno propendere per l'annullamento delle multe. La Cassazione è un punto di riferimento in tal senso, e i suoi orientamenti, anche se non sempre univoci, danno ogni giorni spunti mnuovi di riflessioni e di tutela dei diritti dell'automobilista e del consumatore. E', dunque, corretto e fondamentale informarsi tramite un professionista che si occupi di sanzioni amministrative, stabilire se un verbale ricevuto è da pagare o da impugnare, e valutare insieme la strada più consona al proprio caso.

Pubblicazione legale

Dopo quanto tempo il bollo auto si prescrive?

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Molto spesso, nelle conversazioni più comuni, tanti si domandano se il famigerato bollo auto sia legale ed in quanto tempo esso possa essere preteso, ovvero in quanto tempo si prescriva il diritto dello Stato di pretenderne il pagamento da parte del contribuente. Diciamo subito che la tassa di possesso automobilistica (cosiddetto “bollo auto”) si prescrive, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982, entro il terzo anno (non il quinto come dicono molti) successivo a quello in cui il precedente atto notificato al contribuente è diventato definitivo. Appare molto strano sentir parlare di tassa di possesso su un bene di cui siamo proprietari e che va pagata anche se il bene non circola per una volontà del proprietario. In ogni caso, riguardo al termine di prescrizione prima indicato, significa che se prima dell’intimazione di pagamento lei sono state ricevute soltanto le cartelle relative ai bolli auto (notificate per es. nel 2013 e 2014), entrambe queste tasse sono prescritte e la prescrizione può essere fatta valere impugnando l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. Tuttavia, occorre evidenziare che le tasse automobilistiche potrebbero non essere prescritte se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) avesse notificato, prima della notifica dell’intimazione di pagamento, altra richiesta di pagamento delle medesime tasse a mezzo raccomandata. Ció, infatti, avrebbe comportato l’interruzione del termine di prescrizione.

Pubblicazione legale

Cosa può accadere se si crea un profilo social con l’immagine di un’altra persona?

Pubblicato su IUSTLAB

Quasi tutti i social network, infatti, funzionano attraverso la creazione di un profilo nel quale tutti noi inseriamo non solo i nostri dati personali ma anche le nostre immagini, foto di luoghi e di amicizie. Ma cosa può accadere se, nella creazione di un profilo, anche solo per gioco o per creare un personaggio non individuabile, inseriamo non le nostre immagini bensì quelle appartenenti ad altra persona? Ebbene, su questo aspetto che a tanti può apparire come un semplice gioco, in realtà bisogna soffermarsi molto attentamente perché tali azioni possono configurare un vero e proprio reato. Integra, infatti, il reato di sostituzione di persona la condotta consistente nella creazione di un profilo su un social network con abusivo utilizzo dell’immagine di una persona del tutto inconsapevole, dal momento che in tal modo viene rappresentata una identità digitale non corrispondente al soggetto che utilizza il profilo. La Suprema Corte di Cassazione è tornata più volte a rimarcare la perseguibilità di tali comportamenti evidenziando che, ai fini della configurabilità del reato di sostituzione di persona è sufficiente la illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, con conseguente irrilevanza del fatto che sia stata divulgata un’immagine anche caricaturale della persona offesa, come nel caso analizzato, circostanza quest’ultima rilevante addirittura ai fini dell’integrazione dell’ulteriore reato di diffamazione. In che modo è possibile porre rimedio in questi casi per uscire indenni dal processo penale? E’ possibile estinguere il reato attraverso il procedimento di messa alla prova con esito positivo, se l’imputato eliminate le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, ha risarcito il danno alla persona offesa e ha svolto attività di pubblica utilità osservando le prescrizioni impartitegli dal giudice in base al programma predisposto dall’Ufficio Esecuzione Penale. Addirittura integra i gravi reati di revenge porn e di atti persecutori chi, attribuendosi un falso nome e creando distinti indirizzi e-mail con diversi profili Facebook, offende con messaggi diffamatori e ingiuriosi la vittima mostrando di quest’ultima foto intime apprese durante la loro relazione sentimentale.

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