Avvocato Nicoletta Genovese a Rivello

Nicoletta Genovese

Avvocato civilista, giuslavorista e immigrazionista

Informazioni generali

Sono un avvocato che grazie alla collaborazione con diversi studi legali ha maturato una consolidata esperienza sia nel settore giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto civile, diritto dell'immigrazione e diritto del lavoro. In particolare nel settore del diritto civile mi occupo di separazioni, divorzio, contrattualistica, responsabilità civile, infortunistica, infortunistica stradale, recupero crediti, diritto condominiale et al. Mi occupo inoltre di diritto del lavoro e diritto dell'immigrazione. Lo studio è in Basilicata a Rivello in provincia di Potenza, ma fornisco assistenza in tutto il territorio nazionale.

Esperienza


Diritto civile

Ho fatto una pratica nel settore del diritto civile che mi ha permesso di approfondire le tematiche proprie del diritto civile. In particolare, attualmente mi sto dedicando alla tematica del risarcimento danni da somministrazione di vaccini-vaccini covid 19, nonché risarcimento danni da somministrazioni di trasfusione ed emoderivati e, in generale, malasanità. Mi occupo inoltre di diritto di famiglia ( separazione e divorzi sia consensuali che giudiziali, anche internazionali), responsabilità civile (infortunistica stradale- infortunistica-), contrattualistica, recupero crediti, diritto condominiale, diritto del lavoro.


Diritto del lavoro

Mi occupo di assistenza e consulenza in diritto del lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Aiuto i lavoratori a far valere i loro diritti in diverse situazioni, tra cui Impugnazione di licenziamenti illegittimi, dimissioni per giusta causa, richieste di differenze retributive (ad esempio, straordinari non pagati), controversie per mobbing, straining e stalking sul luogo di lavoro, infortuni sul posto di lavoro. Fornisco inoltre assistenza per l'accesso al fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti di lavoro. Il mio obiettivo è tutelare i lavoratori, offrendo supporto per affrontare e risolvere le ingiustizie subite.


Immigrazione e cittadinanza

Ho assistito clienti nelle richieste di permesso di soggiorno e nelle pratiche di cittadinanza, tra cui decreto flussi e pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Ho assistito persone, dalla raccolta della documentazione all'ottenimento della cittadinanza, nelle richieste di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis sia nelle pratiche amministrative al consolato e al comune che nelle pratiche giudiziali, al tribunale. Ho inoltre assistito richiedenti asilo nelle pratiche per il riconoscimento della protezione internazionale. Il mio obiettivo è garantire la tutela dei diritti degli immigrati.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Diritto condominiale, Separazione, Divorzio, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Licenziamento, Diritto amministrativo, Matrimonio, Diritto militare, Diritto tributario, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto penale.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'apertura del nostro sistema alle " ADR" ( Alternative dispute resolution): lo strumento della negoziazione assistita

Pubblicato su IUSTLAB

Da tempo si parla di una crisi dei sistemi giuridici tradizionali e della loro incapacità di rispondere alle esigenze di giustizia che la società moderna reclama. La giustizia tradizionale risente di un eccessivo carico di lavoro che comporta un insostenibile dilatazione dei tempi del processo ed un irragionevole aumento dei costi, anche per le cause-controversie di minor valore. In questo quadro si inserisce l'apertura alle “ ADR” Alternative dispute resolution e al diritto collaborativo. L’obiettivo è superare la stagnazione del processo civile odierno, grazie allo sviluppo di strumenti di risoluzione alternative delle controversie. Tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie, al fine di prevenire le liti, decongestionare la giustizia ordinaria, rimediare ai conflitti in modo semplificato, poco costoso e rapido, così permettendo, da un lato una deflazione del carico dei processi pendenti dinnanzi ai tribunali, e dall’altro addivenire ad una risoluzione della controversia, nel minor tempo possibile, e con meno costi economici. Si annoverano, tra tali strumenti alternativi, la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita, di cui si ci occupa La negoziazione assistita è disciplinata dall’intero Capo II del decreto legislativo 132/2014 convertito, con modifiche, dalla legge 162 del 10 novembre 2014 , ed è finalizzata alla risoluzione stragiudiziale di una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo, espressione di un diritto cd collaborativo, di “collaborative law” di esperienza nordamericana, nonché alla “procédure patecipative” regolata nel codice civile e di procedura civile francese, che si svolge completamente nell’ambito dell’autonomia privata, in cui occupa un ruolo centrale l’avvocato, il quale da semplice “ litigator” che affini le sua armi per sbaragliare l’avversario e vincere la causa per il cliente, vede esaltata la sua figura di consulente, di paciere che, svolge la sua attività volta a pacificare, a conciliare, a mediare, affinché si riesca ad individuare una soluzione, o meglio una risoluzione della controversia, che possa essere efficiente e soddisfacente, anziché alimentare e protrarre a lungo un litigio. In altre parole, il diritto collaborativo è un processo volontario e riservato in cui le parti coinvolte in una controversia lavorano insieme con l'aiuto di avvocati collaborativi e, se necessario, di altri professionisti neutrali (come consulenti finanziari, terapisti, ecc.) per negoziare un accordo legalmente vincolante. Questo metodo si basa su principi di comunicazione aperta, rispetto reciproco e impegno a risolvere le controversie in modo costruttivo. Un metodo più umano e costruttivo per gestire le dispute. il diritto collaborativo può essere visto come complementare ad altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), tra questi rientra la negoziazione assistita. La negoziazione assistita, è una ADR, basata sulla procedura di “convenzione di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita, descritta dalla legge 132/2014, non è altro che un accordo sottoscritto dalle parti mediante le quale le stesse convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. L’obbiettivo della cooperazione è quello di raggiungere un soddisfacente accordo conciliativo volto ad evitare il ricorso alla giurisdizione e a consentite la rapida formazione di un titolo esecutivo in via del tutto stragiudiziale. La convenzione è redatta a pena di nullità in forma scritta e deve contenere: a) Il termine concordato delle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti; b) L’oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili. La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, che certificano le sottoscrizioni apposte ad essa (art. 2 c.6). È peraltro un dovere deontologico per gli avvocati quello di informare l’assistito all’atto di conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione. Ma oltre ad essere un dovere deontologico, ritengo che lo strumento delle negoziazione assistita, sia per l’avvocato un’opportunità tentare di derimere la controversia mediante la stipula di una negoziazione assistita, questo infatti, permette allo stesso di addivenire ad una risoluzione nel minor tempo possibile e di non dover attendere i tempi della giustizia tradizionale, al contempo, offre un notevole vantaggio per il proprio assistito, il quale nel minor tempo riesce ad ottenere un soluzione alla propria causa e al contempo a ridurre i costi economici. Allo stesso tempo, gli effetti benefici si riflettono anche sull’intero sistema riducendo il carico dei giudizi pendenti dinnanzi all’autorità giudiziaria, quindi si riflette positivamente anche in termini di economia processuale, fermo restando i casi in cui la legge, prevede quale condizione di procedibilità la negoziazione assistita obbligatoria. Di particolare favore è la negoziazione assistita in ambito familiare, grazie al quale oggi è possibile la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Quindi, in conclusione, il dl. 132/82021 prevede tre diverse forme di negoziazione assistita: 1. La negoziazione assistita obbligatoria; 2. la negoziazione assistita volontaria; 3. la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica della condizioni di separazione e divorzio. Nelle negoziazione assistita obbligatoria, la legge individua una serie di controversie per le quali la negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità. Più precisamente, chi intende esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria, deve esperire tramite il suo avvocato un procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità. La negoziazione assistita volontaria La procedura di negoziazione volontaria presuppone l’intenzione comune delle parti di addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia tra loro pendente, espressione di autonomia privata, in cui le parti negoziazione le proprie ragioni e spontaneamente addivengono ad una soluzione amichevole della controversia, cioè ad un accordo. La negoziazione assistita in ambito familiare. La negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica della condizioni di separazione e divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, costituisce una ipotesi di negoziazione volontaria, in ambito familiare. La negoziazione assistita in ambito familiare, permette attraverso l’utilizzo di un’istituto più flessibile dell’intervento del giudice di separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione e del divorzio, riconoscendo alle coppie in crisi un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale di addivenire ad una separazione e/o divorzio in via stragiudiziale, con una notevole riduzione dei tempi e dei costi inerenti alla separazione e/o divorzio tradizionale. Il diritto collaborativo e lo sviluppo delle adr nel nostro ordinamento può essere davvero un’opportunità, tant’è che L’art. 11, comma secondo, del decreto-legge n. 132/2014 dispone che “con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia”, pertanto sul sito del ministero della giustizia è disponibile un report dell’utilizzo dello strumento della negoziazione assistita nei vari tribunali e nei singoli settori.

Pubblicazione legale

Recupero crediti_ il credit management

Pubblicato su IUSTLAB

Una delle principali cause della crisi economica odierna , che sovente coinvolge professionisti, imprese ma anche privati cittadini sono i crediti insoluti . Spesso aziende, società o privati non riescono in autonomia a recuperare le somme di denaro (i propri crediti) da parte dei propri clienti e dei propri debitori, quindi necessitano dell’assistenza e della consulenza di un legale, che sia in grado di curare e seguire le singole fasi del recupero del credito. Una fase, particolarmente importante, è il cd credit management. Il credit management consiste in tutte quelle attività volte alla gestione , amministrazione e controllo di un credito . Insomma, un insieme di pratiche volte a monitorare un credito, al fine di approntare strategie per il recupero del credito efficaci, ad iniziare dalla verifica dell’eventuale solvibilità del nostro debitore. In altre parole, si ci occupa dell’analisi della documentazion e, della gestione della posizione creditizia/ debitoria , dell’eventuale stesura di piani di rientro , della valutazione della qualità del credito, dell ’attività di recupero del credito vera e propria. Successiva alla fase del credit management, è il recupero del credito vero e proprio, per mezzo di una serie di azioni coordinate tra di loro, che vanno dalla redazione di diffide e messe in mora, alla stipula di accordi transattivi-i famosi saldi e stralcio- fino alla predisposizioni di atti ed azioni dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, quali richieste di decreti ingiuntivi et al. Ogni azione, viene posta in essere a seconda del credito da recuperare. I crediti possono avere una diversa origini e natura . A seconda della loro origine possono derivare da un rapporto di natura contrattuale o da altro rapporto obbligatorio, possono distinguersi, a seconda della loro natura in crediti bancari, crediti professionali, in crediti per prestazioni lavorative etc. Le azioni per il recupero crediti possono essere di natura stragiudiziale o giudiziale . Le prime mirano a raggiungere un accordo amichevole tra le parti, mentre le seconde prevedono l’avvio di un’azione legale innanzi al giudice competente ( Giudice di Pace o Tribunale). Il recupero stragiudiziale avviene attraverso diffide, solleciti di pagamento, messe in mora e trattative per raggiungere un accordo transattivo . Ma quando la via amichevole non basta, allora è necessario agire in giudizio, attraverso una pronta ed efficace strategia giudiziale. Il recupero giudiziale , prevede l’invio di intimazioni di pagamento , richieste di decreti ingiuntiv i, precetti e pignoramenti di beni mobili, presso terzi o immobili, a seconda dei casi, al fine di riuscire a recuperare il credito insoluto.

Pubblicazione legale

Risarcimento del Danno per Morte a Seguito di Somministrazione di Sangue Infetto. Il risarcimento del Danno Parentale: Profili Giuridici e Giurisprudenziali.

Pubblicato su IUSTLAB

Abstract La somministrazione di sangue infetto, con conseguente decesso del paziente, rappresenta una delle più gravi violazioni del diritto alla salute e all'integrità fisica. In ambito giuridico, il risarcimento del danno si articola su due livelli principali: il danno subito direttamente dalla vittima in vita e il danno parentale, riconosciuto ai familiari superstiti. L'obiettivo del presente articolo è analizzare i profili giuridici e giurisprudenziali relativi alla responsabilità per trasfusione di sangue infetto e le modalità di risarcimento del danno ai congiunti della vittima. 1. Introduzione La trasfusione di sangue infetto è una problematica di rilevanza medica e giuridica che ha dato origine a numerose controversie giudiziarie. Tale evento lesivo può derivare da omissioni o negligenze nella raccolta, conservazione e somministrazione del sangue, con gravi ripercussioni sulla salute del paziente e sulla sua famiglia. La giurisprudenza italiana ha delineato specifici criteri di responsabilità e risarcibilità del danno, anche alla luce di avvenimenti storici che hanno caratterizzato il nostro Paese. 2. Responsabilità per la somministrazione di sangue infetto La responsabilità per danni da trasfusione infetta può essere ricondotta a due principali figure giuridiche: - Responsabilità contrattuale, nei casi in cui la prestazione sanitaria sia stata fornita nell'ambito di un rapporto di cura e assistenza; - Responsabilità extracontrattuale, nei casi in cui il danno derivi da comportamenti omissivi o negligenti, anche in assenza di un rapporto diretto tra paziente e struttura sanitaria. Il principio di riferimento è l'art. 2043 del Codice Civile, che sancisce l'obbligo di risarcire il danno ingiusto, nonché l’art. 1218 per la responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie. La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto la responsabilità dello Stato per omessa vigilanza e controllo sulla qualità del sangue e degli emoderivati (Cass. Civ., sez. III, n. 576/2020). 3. Il danno risarcibile alla vittima e ai familiari La vittima della trasfusione infetta può richiedere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito prima del decesso. Tuttavia, in caso di morte del paziente, sorgono ulteriori profili risarcitori in favore dei familiari superstiti, tra cui: - Danno iure hereditatis: rappresenta il risarcimento che spetta agli eredi per le sofferenze patite dalla vittima fino al momento della morte; - Danno iure proprio (danno parentale): consiste nel pregiudizio morale ed esistenziale subito dai congiunti per la perdita del rapporto affettivo con la vittima. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 29789/2020), il danno parentale deve essere valutato in base a criteri quali l'intensità del legame affettivo, l’età della vittima e del superstite, nonché le ripercussioni sulla vita quotidiana. 4. La quantificazione del danno parentale La quantificazione del danno parentale avviene secondo parametri equitativi, con riferimento alle tabelle elaborate dai Tribunali (es. le Tabelle di Milano). I criteri di liquidazione considerano sia il danno non patrimoniale (dolore morale, sofferenza interiore) sia le conseguenze esistenziali nella vita del superstite (alterazione della qualità della vita, perdita di supporto morale e affettivo). 5. Giurisprudenza rilevante Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha rafforzato il diritto al risarcimento dei familiari delle vittime di trasfusioni infette, riconoscendo l'autonoma rilevanza del danno parentale. Tra le sentenze più significative si annoverano: - Cass. Civ., sez. III, n. 11609/2019, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale dei congiunti; - Cass. Civ., sez. Un., n. 26972/2008, che ha delineato i confini tra danno patrimoniale e non patrimoniale. Ma vi è di più, di particolare rilevanza sono le sentenze della Corte di Cassazione in merito alla decorrenza del termine di prescrizione, in particolare grazie al contributo del formante giurisprudenziale, si è riconosciuta la possibilità di ottenere oggi il risarcimento del danno per emotrasfusioni subite ad esempio nel 1976. Il principio di diritto elaborato dalla giurispdurenzade, è quello secondo il quale, in tema di danni lungolatenti il “dies a quo” a partire dal quale decorrono in termini di prescrizione è quello della effettiva conoscenza del nesso di causalità tra la somministrazione del sangue infetto e il danno cagionato, e non quello in cui si è verificato il danno conseguente alla somministrazione stessa. Quello che cioè rileva è il danno giuridicamente rilevante. Pertanto la Cassazione in molteplici pronunce ha affermato il principio secondo il quale: “ deve ritenersi che per un paziente privo di conoscenze mediche, la mera diagnosi di positività al Virus HCV non integri di per sé sola-ovvero in difetto di ulteriori e più specifiche informazioni fornite da parte del personale sanitario o comunque altrimenti acquisiti la consapevolezza e percezione della riconducibilità casuale della patologia epatica alla trasfusione di sangue (cfr. Cassazione Civile n. 25472/2024; Cassazione Civile n. 36548/2023; Cassazione Civile n. 2375/2024). 6. Conclusioni Il risarcimento del danno derivante dalla somministrazione di sangue infetto rappresenta un tema complesso che coinvolge aspetti di responsabilità sanitaria e diritti dei familiari superstiti. La giurisprudenza si è evoluta nel riconoscere un ristoro adeguato sia per la vittima in vita sia per i congiunti, sottolineando l'importanza di una valutazione caso per caso del danno subito.

Leggi altre credenziali (16)

Contatta l'avvocato

Avvocato Nicoletta Genovese a Rivello
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Genovese per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Nicoletta Genovese a Rivello

Avv. Nicoletta Genovese

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Nicoletta Genovese
C/da Vignale N.12
Rivello (PZ)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy