Avvocato Nicolò Amore a Lucca

Nicolò Amore

Avvocato penalista

Informazioni generali

Esercita nei fori di Pisa e Lucca ed è Professore associato abilitato di diritto penale. Offre una difesa chiara, rapida e strategica, con particolare attenzione alle conseguenze concrete che i procedimenti giudiziari possono avere. È partner dello studio legale PrimaDi, dove opera in stretta collaborazione con professionisti di diverse aree del diritto, garantendo ai clienti un’assistenza integrata e coordinata in ambito penale, civile e commerciale.

Esperienza


Diritto penale

Il diritto penale costituisce l’asse portante della mia attività professionale. Il mio percorso si fonda su un curriculum professionale e accademico specialistico in diritto penale. L’esperienza maturata consente di affrontare procedimenti penali complessi con metodo rigoroso e visione sistematica, sia nella fase delle indagini sia nel giudizio, affiancando all’attività difensiva una consulenza preventiva orientata alla gestione del rischio penale. All’interno dello studio, tale competenza si integra con le altre aree di specializzazione, assicurando al cliente una tutela completa e tecnicamente solida.


Violenza

Nel corso della mia attività ho maturato una specifica esperienza nella trattazione di procedimenti relativi a reati violenti, sia in qualità di difensore dell’imputato sia nell’assistenza alla persona offesa. All'interno dello studio la materia è affrontata con particolare attenzione agli specifici profili processuali che la caratterizzano, nonché alla raccolta e valutazione della prova, e alla tutela dei diritti fondamentali delle parti coinvolte. L’attività difensiva è svolta con un approccio rigoroso e responsabile, che tiene conto della delicatezza delle vicende personali sottese a questo tipo di procedimenti.


Stalking e molestie

Il curriculum professionale e accademico maturato mi consente di affrontare questi procedimenti con un approccio rigoroso, attento alla valutazione e prova dei fatti, nonché alla gestione delle misure protettive e cautelari. Le fattispecie rilevanti richiedono un inquadramento giuridico particolarmente attento, anche in considerazione delle frequenti interferenze con il diritto di famiglia. All’interno dello studio, l’attività si inserisce in un contesto multidisciplinare che permette di offrire un’assistenza coordinata, capace di coniugare tutela penale e civile.


Altre categorie

Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Malasanità e responsabilità medica, Immigrazione e cittadinanza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Contratti, Diritto amministrativo, Diritto condominiale, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto dell'informatica, Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Locazioni, Sfratto.



Credenziali

Pubblicazione legale

La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo Cybercrime disciplinato dall’art. 612-ter c.p.

La legislazione penale

On il precipitoso inserimento del delitto di diffusione illecita nell’articolato del c.d. “Codice rosso”, il legislatore ha tentato di soddisfare le complesse esigenze di tutela della riservatezza sessuale, nel contesto della odierna società a trazione digitale. L’obiettivo, però, è stato raggiunto soltanto in parte. In questo scritto si propone un commento a prima lettura della fattispecie, corredato da un’analisi critica della fenomenologia criminosa che ambisce a contrastare, nonché delle (sparute) misure di stampo processuale e preventivo che sono state implementate per rafforzarne l’efficacia.

Pubblicazione legale

La responsabilità medica per mancata diagnosi. Contributo allo studio della cooperazione omissiva ipotetica

La legislazione penale

Lo scritto si confronta con il problema della rilevanza penale dei contributi negativi colposi privi di diretta capacità impeditiva, attraverso lo studio dei casi di diagnosi clinica omessa, ritardata o effettuata in modo erroneo (c.d. “diagnosi mancata”). Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, si tratterebbe di un’ipotesi di “negligenza o imperizia” estranea al perimetro dell’art. 590-sexies Cp. e, in ogni caso, condicio sine qua non dell’evento infausto. A ben vedere, però, l’indagine diagnostica, da un lato, è sottoposta a leges artis sue proprie, funzionali alla migliore individuazione della patologia; dall’altro, pur essendo fondamentale, rappresenta spesso soltanto uno tra i primi atti di una lunga catena di contributi funzionali alla realizzazione dell’unica condotta che può dirsi naturalisticamente impeditiva: la somministrazione del trattamento sanitario probabilmente curante. Esistono, dunque, buone ragioni per verificare in che modo e rispettando quali condizioni, sia possibile rimproverare le negligenze valutative compiute nella fase d’individuazione della patologia, specialmente nell’ambito di un percorso di cura che avrebbe richiesto l’intervento di professionisti differenti, e con diverse competenze (c.d. “équipemultidisciplinare”). È una questione complessa, che si lega a doppio filo col problema dell’ammissibilità teorica e ricostruttiva del c.d. “impedimento frazionato dell’evento”, e in particolare di una sua species piuttosto controversa, che si è ritenuto di denominare “concorso omissivo ipotetico”: invero, quando viene a mancare proprio la prima frazione della catena impeditiva, all’interprete non resta altro che “ipotizzare” il contenuto e l’efficacia impeditiva dei contegni susseguenti, con conseguenze a cascata sulla tenuta della fattispecie plurisoggettiva eventuale, nonché sull’accertamento scientifico dell’impedimento “collettivo” dell’evento illecito. Per tali ragioni, nella parte conclusiva del presente approfondimento si proporranno alcuni spunti politico-criminali, funzionali a implementare la razionalità e proporzionalità dell’intervento penale su queste fattispecie.

Pubblicazione legale

La responsabilità medica tra cause di non punibilità e difensivismo in crescita. Una breve ricognizione e una possibile alternativa

Discrimen

L’articolo riflette sulle soluzioni impiegate dal legislatore penale per disciplinare la responsabilità medica e contrastare il problema della medicina difensiva. La disamina si concentra inizialmente sulla strategia legislativa basata sull’introduzione di clausole di non punibilità correlate alla colpa medica, evidenziandone i limiti strutturali: tali istituti, tra l’altro, incidono esclusivamente sull’esito del procedimento penale, che però in questa materia già di per sé raramente si conclude con sentenze di condanna. A ben vedere, il problema della medicina difensiva sembra innescato non tanto dai risultati del processo, quanto dalle sue modalità d’innesco, ossia dalla fase delle indagini preliminari. In effetti, il rilevante scarto che esiste tra la tipicità ipotizzata nelle fasi preliminari, e quella accertata nella fase decisoria suggerisce come la problematica sia radicata principalmente nella fase investigativa: l’impatto degli avvisi di garanzia e della conseguente eco mediatica, infatti, è tale da poter spesso compromettere irreversibilmente la serenità dell’operatore sanitario. Si propone, pertanto, un approccio differente, volto a razionalizzare l’esercizio dell’azione penale in ambito sanitario, anche al fine di meglio sincronizzare le fasi preliminari con quelle terminali del processo. A tal fine, si suggerisce l’adozione di un modello ispirato alle prosecution guidance del Crown Prosecution Service britannico, con gli opportuni adattamenti richiesti dal nostro peculiare sistema giuridico e giudiziario

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