Pubblicazione legale
La Pensione di reversibilità: spetta all’ex coniuge?
Pubblicato su IUSTLAB
Lo studio legale Fm si è visto accogliere totalmente due
ricorsi presso il Tribunale di Fermo che chiedevano, a seguito della morte del
coniuge, l’equa distribuzione della
pensione di reversibilità in favore della ex moglie divorziata da anni contro l’attuale
compagna (sposata) unica beneficiaria .
In caso di morte di uno dei due coniugi divorziati e se
sussistono certe condizioni, l'ex coniuge superstite ha diritto a
ricevere la pensione di reversibilità . Tale tutela si aggiunge alle altre
forme di assistenza previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un
assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto
a una quota del TFR.
Presupposti imprescindibili per la domanda sono:
- la morte dell'ex coniuge,
- l 'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, della
costituzione del rapporto di lavoro, cui si ricollega la pensione;
- il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato;
- titolarità dell'assegno di divorzio.
Il requisito dell'assenza di nuove nozze.
Le nuove nozze hanno l'effetto di precludere il
riconoscimento della pensione anche se esse non siano più in corso, per morte,
divorzio o altra ragione, nel momento in cui la pensione di reversibilità deve
essere attribuita. Il requisito delle nuove nozze deve intendersi in senso
formale, con esclusione della convivenza .
Il requisito della titolarità dell'assegno di divorzio L'ex
coniuge del divorziato deve essere effettivamente titolare, al momento in cui
si verifica il decesso, di un assegno di divorzio derivante da una effettiva
decisione giudiziale. Coloro che trovandosi nelle condizioni per avere
l'assegno non agiscano giudizialmente perdono il diritto alla reversibilità.
Tale assegno deve esser stato concesso direttamente in favore
del coniuge, ai sensi dell'art.5 L. n.898/70 e non al coniuge stesso per il
mantenimento dei figli (quindi ai sensi del successivo art.6).
Perdono il diritto alla reversibilità tutti coloro che erano
già titolari dell'assegno, ma per effetto di successive modifiche alle
condizioni di divorzio, questo gli sia stato revocato prima della morte della
parte obbligata.
Trattandosi di un autonomo diritto previdenziale, il richiedente
deve possedere anche i requisiti richiesti dalle leggi previdenziali vigenti
per l'attribuzione del trattamento di reversibilità.
Nel caso di concorso tra coniuge divorziato ed ex coniuge
l'intervento del Giudice è indispensabile per la ripartizione delle quote della
pensione di reversibilità .
Il concorso può aversi solo se il coniuge divorziato
percepisca il relativo assegno. Nel caso in cui tale assegno per il coniuge
divorziato manchi, perché non attribuito o concesso unicamente per il mantenimento
dei figli, non si determina alcun concorso ed il coniuge effettivo superstite
percepirà integralmente il trattamento pensionistico.
L'onere di adire il Giudice spetta all'ex coniuge, poiché
l'ente previdenziale non è tenuto a conoscere la situazione familiare pregressa
del titolare di pensione e in mancanza di azione, può attribuire integralmente
la pensione a chi risulti coniuge al momento della morte.
La decisone del Giudice è necessaria anche nel caso di
accordo tra i due. Il procedimento seguirà il rito della Camera di Consiglio,
la domanda andrà proposta con ricorso ex art.737 ss. c.p.c. e si concluderà con
sentenza.
Nel diverso caso in cui il processo sia instaurato dal
coniuge divorziato nei confronti sia del coniuge superstite che dell'ente erogatore,
il Foro competente può essere, ai sensi dell'art.20 c.p.c., anche il luogo dove
l'ente ha la propria sede. Ciò perchè la parte istante fa valere un diritto
proprio nei confronti di entrambi. L'ente pensionistico, così, diviene parte
necessaria del procedimento e destinatario della decisione adottata. Se a
conoscere la domanda nei confronti dell'ex coniuge è competente il Tribunale
Ordinario, in quanto non ha natura previdenziale, a conoscere della domanda
avanzata nei confronti dell'ente pensionistico è il Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro. In tal caso “il rito del lavoro” risulta prevalente ex
art.40, co.3, c.p.c. La sentenza ha natura costitutiva con efficacia
retroattiva.
L'art.9 L.898/70 stabilisce il criterio della “durata del
rapporto”. La Corte di Cassazione, nel 2006, ha sostenuto la necessità di
considerare altri elementi, tra i quali la durata delle rispettive convivenze
prematrimoniali. Come criteri correttivi possono essere utilizzati anche gli
elementi desumibili dall'art.5 della L.898/70, tra cui l'ammontare dell'assegno
dovuto prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni economiche e personali
dei soggetti coinvolti .
Revisione del quantum Secondo la Giurisprudenza, la decisione
sulla ripartizione delle quote tra ex coniuge del divorziato e coniuge
superstite non è modificabile per effetto di circostanze sopravvenute. In
quanto la decisione è assunta con esclusivo riguardo alla situazione esistente
al momento del decesso e tutto ciò che avviene in epoca successiva è irrilevante.
Pertanto, la sentenza resta soggetta agli ordinari strumenti processuali
previsti per la sua impugnazione.