Avvocato Paolo Gaballo a Nardò

Paolo Gaballo

Avvocato amministrativista

Informazioni generali

Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, diritto ambientale, appalti pubblici e privati, demanio marittimo, procedure concorsuali, etc.). Offre assistenza giudiziale e stragiudiziale ed è abilitato innanzi al Patrocinio innanzi al Consiglio di Stato ed alle altre Magistrature Superiori.

Esperienza


Diritto amministrativo

Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, demanio marittimo, appalti pubblici e privati, ambiente, procedure concorsuali, etc.) e predispone da tempo ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato. Offre, altresì, consulenza giudiziale e stragiudiziale in favore di privati, società e Pubbliche Amministrazioni


Diritto penale

Esperto nei reati contro la pubblica amministrazione, in particolare in materia di abusi edilizi e lottizzazioni abusive, nonchè reati paesaggistici ed ambientali ed occupazioni abusive di aree demaniali


Edilizia ed urbanistica

Lo studio legale Gaballo è consulente giuridico di uffici tecnici comunali e di piani urbanistici generali. Assiste società, privati e Pubbliche Amministrazioni in molteplici giudizi, innanzi alla Magistratura amministrativa, in materia di edilizia ed urbanistica.


Altre categorie

Diritto marittimo, Ricorso al TAR, Diritto ambientale, Diritto civile, Appalti pubblici, Arte e beni culturali.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il ricorso al tar del Comune di Galatone coglie nel segno: via libera della Regione al piano coste

Pubblicato su IUSTLAB

Il Comune di Galatone impugna al TAR Lecce la decisione della Regione di non autorizzare la concessione demaniale per una spiaggia libera con servizi, ma la Regione, ricevuto il ricorso, rivede la sua decisione e da il via libera a tale concessione ed al Piano comunale delle coste. I fatti. Il Comune di Galatone è uno dei Comuni costieri del Salento, con un breve tratto di costa roccioso, della lunghezza di circa 2 km, che si affaccia sul mar Ionio, caratterizzato dalla bellezza della “Montagna Spaccata”. Questo splendido tratto di costa, da anni, purtroppo subisce una situazione di abuso e degrado determinato dall’uso incontrollato da parte dei turisti che, numerosi, lo frequentano e dall’assenza di qualsiasi struttura che agevoli l’accesso al mare e garantisca la manutenzione, i servizi minimi e la pulizia del litorale. Per salvaguardare e valorizzare tale scorcio di natura, non essendo possibile e giusto inibirne l’accesso al mare, sottraendo alla collettività siffatta bellezza, il Comune, con la deliberazione di Giunta n. 76 del 28 marzo 2019, adottava un proprio Piano delle Coste, che individuava al centro del litorale un sito concedibile per spiaggia libera con servizi al fine di garantire pulizia, servizi e manutenzione per l’intero tratto costiero. Il resto del litorale veniva lasciato alla libera fruizione mediante la previsione di una serie di passerelle in legno. Sennonchè, con la determinazione n. 43 del 31 gennaio 2020, il Dirigente del dipartimento ecologia e paesaggio - Servizio VIA e VINCA - della Regione Puglia, pur esprimendo formalmente un parere favorevole al P.C.C., nella sostanza, lo bocciava, prescrivendo che non poteva essere rilasciata la concessione demaniale per la spiaggia libera con servizi, unico sito concedibile previsto dal P.C.C.. Ad avviso del Dirigente regionale, siffatta previsione avrebbe potuto incidere su un habitat che interessava il tratto di costa. Il Comune di Galatone, pertanto, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo, decideva di impugnare la determinazione regionale al TAR Lecce. Nel ricorso al TAR, l’Avv. Gaballo evidenziava non solo la manifesta illogicità ed irrazionalità della decisione regionale, ma anche la violazione della normativa comunitaria e regionale in materia paesaggistica, atteso che il Regolamento regionale n. 6/2016 stabilisce che l’habitat in questione non ha alcuna ricaduta e non può incidere sulla pianificazione costiera. Evidenziava, altresì, che le previsioni del Piano Coste avrebbero garantito un accesso controllato degli utenti della costa, limitandone e veicolandone il numero secondo percorsi e luoghi prestabiliti, l’eliminazione dei veicoli in sosta sulla scogliera, la costante pulizia della scogliera e la raccolta ordinata e differenziata dei rifiuti degli utenti, in tal modo tutelando in concreto le biodiversità oggetto del Sito di interesse comunitario. Ricevuto il ricorso, il dirigente regionale, dapprima, avviava, in autotutela, l’iter di riesame della sua precedente decisione e, dopo aver ricevuto delle integrazioni documentali e svolto una conferenza di servizi con il legale incaricato dal Comune ed il tecnico redattore del P.C.C., nella giornata odierna, ha emanato una nuova determinazione che consente il rilascio della concessione della spiaggia libera con servizi e da il via libera al P.C.C. adottato dal Comune. Ora, l’iter del P.C.C. di Galatone potrà procedere spedito verso l’approvazione definitiva che consentirà finalmente la valorizzazione e, nel contempo, la tutela del tratto di costa. Soddisfazione per l’esito della vicenda è stata espressa dall’Amministrazione di Galatone e dall’Avv. Gaballo.

Pubblicazione legale

L’asl bari paga risarcimenti danni di oltre 800.000 euro per le condanne inflitte dal tar bari e dal consiglio di stato per la mancata attivazione del servizio di trasporto dei disabili dei centri diurni

Pubblicato su IUSTLAB

L’ASL Bari paga risarcimento danni per complessivi € 830.000,00 a causa dei propri inadempimenti nell’attivazione del servizio di trasporto dei disabili dei centri diurni. I fatti. L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4/2010 assegna alle ASL competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socio-educativi contrattualizzati con le ASL. Negli anni passati, l’ASL Bari, nonostante le diffide per l’attivazione del servizio di trasporto ricevute dai centri diurni, dalle associazioni di categoria ed anche dal Comune di Bari, non attivava detto servizio. Solo nel 2020 l’ASL Bari, per tentare di porre rimedio a tanto, in via eccezionale e temporanea, consentiva ai centri diurni di provvedere al trasporto, corrispondendo, però, agli stessi una tariffa, € 6,51 per utente, che non copriva i costi realmente sopportati. Scaduto il contratto, i centri tornavano a diffidare l’ASL Bari a prendere in carico il servizio o a ricevere una tariffa adeguata ai costi reali. In caso contrario, i centri avvertivano che sarebbero stati costretti ad interrompere il trasporto e che ciò avrebbe creato gravissimi danni agli utenti disabili dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i disabili avevano estrema necessità sulla base dei programmi di riabilitazione autorizzati dalla stessa ASL Bari. Vista l’inerzia dell’ASL Bari, quattro centri diurni, tramite l’Avv. Paolo Gaballo del Foro di Lecce, invocavano giustizia al TAR Puglia, chiedendo di porre rimedio ad una situazione divenuta improcrastinabile, nonché il rimborso delle maggiori spese sostenute negli anni per il trasporto. Il TAR disponeva il coinvolgimento nei giudizi della Regione Puglia, affinchè la stessa, assieme all’ASL Bari, pervenisse con sollecitudine ad una soluzione della vicenda. Nonostante il disposto del TAR nulla accadeva; sicchè i quattro centri diurni tornavano ad invocare giustizia al TAR Puglia, che, accogliendo le istanze cautelari avanzate dall’Avv. Gaballo, con quattro ordinanze, imponeva all’ASL Bari ed alla Regione Puglia un tavolo tecnico al fine di risolvere la situazione e, nel caso, rinegoziare con i centri diurni l’originaria tariffa per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, del servizio di trasporto. Tuttavia, il tavolo tecnico regionale si risolveva in un nulla di fatto; sicchè subentrava il Commissario ad acta in luogo delle Amministrazioni inadempienti. Il TAR Puglia accoglieva i ricorsi dei centri diurni, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell’ASL Bari di rinvio dell’erogazione del servizio di trasporto, condannando la Regione Puglia e l’ASL Bari, in solido, a risarcire i danni, individuati nei costi del servizio sopportati dai centri, e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le responsabilità che la stessa avesse ritenuto di individuare. In caso di mancato accordo sulla somma da risarcire, il TAR nominava come Commissario ad acta il Prefetto di Bari. Nei giudizi interveniva, a supporto dei centri, l’Associazione Welfare a Levante con il proprio Presidente Antonio Perruggini. L’ASL Bari e la Regione decidevano di appellare tutte le sentenze del TAR. Nel dicembre 2024 il Consiglio di Stato, con quattro sentenze, accogliendo le tesi dell’Avv. Gaballo, confermava l’illegittimità dei provvedimenti dell’ASL Bari di rinvio nell’erogazione del servizio di trasporto presso i centri diurni e la condanna dell’ASL Bari e Regione Puglia, in solido, a risarcire le spese nelle more sopportate dai centri, oltre interessi . Le quattro nuove decisioni del Consiglio di Stato rivestivano particolare importanza, in quanto consentivano di sbloccare, definitivamente, una situazione che si trascinava da anni in danno dei centri diurni e dei loro utenti disabili e rappresentavano una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei diversamente abili e nell’interpretazione della normativa regionale in materia. Di recente, l’ASL Bari, dovendo dare esecuzione alle decisioni della Magistratura Amministrativa, ha risarcito ai centri vittoriosi complessivi € 830.000,00 . L’ASL, inoltre, ha convenuto con i centri di affidare agli stessi, ma solo fino al prossimo mese di dicembre, il servizio di trasporto, pagando ai centri una tariffa di € 14,50 ad utente, oltre il doppio quindi di quella di € 6,51 convenuta in passato . Dal primo gennaio 2026 spetterà all’ASL Bari assicurare il servizio, prendendolo in carico a affidandolo a terzi.

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