Sentenza giudiziaria:
Opposizione a ordinanza ingiunzione: l'onere della prova grava sull'amministrazione intimante.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso introdotto da un pubblico esercizio avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa da un ente comunale affermando il seguente principio: "incombe sulla P.A. intimante l’onere della prova dei fatti ( costitutivi ) posti a fondamento della sanzione irrogata , all’intimato residuando soltanto l’onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi o impeditivi , salvi i principi generali in tema di rilevanza processuale dei fatti allegati e non contestati"; statuendo, altresì, che "sarebbe sufficiente il summenzionato principio di diritto a determinare l’accoglimento della spiegata opposizione , atteso che l’Ente convenuto non ha offerto prova sufficiente, mediante la produzione dei documenti in atti , della piena fondatezza dei fatti posti a fondamento della procedura azionata che ha condotto all’emissione dell’ordinanza ingiunzione".