Sentenza giudiziaria:
Condivido una recente sentenza del Tribunale di Crotone in materia di appalti pubblici, segnatamente in ordine all’obbligo per la stazione appaltante di pagamento diretto del subappaltatore, con la quale rigetta la domanda introdotta dal subappaltatore nei confronti della stazione appaltante affermando l’applicabilità anche ai contratti pubblici della previsione di cui all’art. 1227, comma 2, codice civile e rilevando che “… il comportamento del creditore, che dapprima si è dichiarato soddisfatto di quanto contabilizzato e dopo qualche mese ha emesso le fatture a saldo assume un rilievo particolare ai fini del rigetto della domanda. Quanto alle altre fatture delle quali richiede il pagamento […], deve rilevarsi che, pur non volendo dubitare che le somme ivi portate siano dovute, in quanto le prestazioni sono state eseguite, tuttavia non si è ancora perfezionato, al momento dell’instaurazione del giudizio, il meccanismo contrattuale che consente di ritenere che sia sorto il diritto di a percepire il compenso…”.