Sentenza giudiziaria:
Allego un’interessante ordinanza del Giudice dell’esecuzione mobiliare del Tribunale di Catanzaro con la quale è stato chiarito che avverso l’ordinanza ex art. 560 c.p.c. del Giudice delegato, che, nel caso di specie, aveva disposto la liberazione di circa 40 ettari di terreno agricolo oggetto di compravendita nell’ambito di una procedura fallimentare, deve proporsi reclamo, nella forma del ricorso, ai sensi dell’art. 26 legge fallimentare nel termine perentorio di dieci giorni.
Conseguentemente, l’opposizione proposta oltre il suddetto termine deve ritenersi inammissibile e il titolo esecutivo efficace e inoppugnabile.
Segnatamente, il Giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla curatela fallimentare, difesa dal sottoscritto, ha rilevato che: “ogni provvedimento emanato dal giudice delegato, anche l’ordinanza ex art. 560 c.p.c., come nel caso di specie, rimane un decreto del giudice delegato e, in quanto tale, deve essere impugnato in sede fallimentare, con gli strumenti previsti per tale sede e segnatamente con il reclamo ex art. 26 legge fallimentare. Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 5, legge fallimentare il reclamo si propone con ricorso depositato presso il competente Tribunale nel termine perentorio di dieci giorni. Ritenuto che quanto sopra esposto trova conferma nell’orientamento della Suprema Corte che così recita ‘il decreto emesso dal giudice delegato di immediata liberazione dell'immobile trasferito assoggettato a procedura concorsuale, deve essere impugnato in sede fallimentare mediante il reclamo previsto dall'art. 26 l. fal’ (v. Cass. Civ. Sentenza n. 25025/2019)”.