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Sequestro delle quote societarie ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e applicazione del Titolo IV Libro I del D.lgs. 159/2011 (“Codice Antimafia”), sulla sorte dei giudizi pendenti

Ordinanza Tribunale del lavoro di Catanzaro del 22.10.2024




Sentenza giudiziaria: Allego un’interessante ordinanza del Tribunale del lavoro di Catanzaro che, in accoglimento dell’istanza da me formulata per conto della società/ex datrice di lavoro, le cui quote societarie sono state sottoposte a sequestro ex art. 321 c.p.p., nella persona dell’amministratore giudiziario, ha dichiarato l’interruzione/sospensione del giudizio. Il Tribunale ha, infatti, rilevato che vi è una evidente pregiudizialità logico-giuridica, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.., tra la controversia di natura giuslavoristica sospesa, concernente il riconoscimento di un presunto credito antecedente al sequestro giudiziario, e il giudizio penale nel cui ambito è stato disposto il sequestro, all’esito del quale soltanto potrà essere eventualmente emessa la definitiva pronuncia di improcedibilità della domanda a fronte della irrevocabilità della confisca. Per altro verso, ha evidenziato il Tribunale, “… il pagamento dei creditori ammessi al passivo potrà avvenire, da parte dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), solo dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca (come dispone ora espressamente l’art. 60 del d. lgs. n. 159/2011) [… ] In ragione di quanto disposto dall’art. 104-bis delle disp. att. del cod. proc. pen., l’accertamento del credito di lavoro vantato dal ricorrente dovrà avvenire, rebus sic stantibus, nell’ambito della procedura “concorsuale” disciplinata dagli artt. 57 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 che, d’altronde, all’art. 59 (rubricato “Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo”), prevede che il Giudice, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario, proceda alla verifica delle domande “assunte anche d’ufficio le opportune informazioni” (proprio a conferma della inclusione nella procedura concorsuale di ogni tipologia di credito, anche da illecito, contrattuale ed extracontrattuale)”.



Pubblicato da:


Paolo Pitaro

Avvocato esperto in diritto del lavoro, civile e amministrativo