Avvocato Patrizia Loredana Di Marco a Vasto

Patrizia Loredana Di Marco

Avvocato matrimonialista e divorzista


Informazioni generali

Laureatasi con il massimo dei voti presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" nel 1987, è iscritta all'albo degli Avvocati di Vasto dal 1991 e abilitata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori dal 2004. Dal 2012 è mediatore forense presso l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto. Esperienza, professionalità e riservatezza, garantiscono una consulenza ed assistenza legale, rapida ed adeguata, con particolare riferimento al diritto di famiglia, alle separazioni e divorzi, e alla tutela delle donne e dei minori.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Dopo avere svolto per anni pratiche ordinarie volte al rilascio dei permessi di soggiorno e istanze per il rilascio di cittadinanza, di recente ho trattato e risolto, già in sede amministrativa, diversi "casi" delicati relativi a cittadini stranieri che rischiavano di vedersi negato o revocato il diritto alla protezione umanitaria (status di rifugiato- protezione sussidiaria- permesso di soggiorno per motivi umanitari).


Separazione

Ho seguito numerosi casi di separazioni tra coniugi, sia consensuale che giudiziale, affrontando le più svariate problematiche legali che ne conseguono, legate sia all'affidamento dei figli che alla gestione del patrimonio. Ritengo, come donna e madre, di avere una spiccata sensibilità in materia che, aggiunta alle competenze maturate nell'arco di trent'anni, mi permette di fornire al cliente il supporto necessario per affrontare e risolvere al meglio le dette problematiche, anche da un punto di vista pratico.


Divorzio

Ho seguito numerosi casi di divorzio tra coniugi, sia consensuale che giudiziale, affrontando e risolvendo le più svariate problematiche che ne conseguono, con particolare riferimento all'affidamento dei figli minori, all'assegno di mantenimento per i figli minori e per il coniuge e all'assegnazione della casa coniugale.


Altre categorie:

Matrimonio, Affidamento, Mediazione, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Negoziazione assistita, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Multe e contravvenzioni, Unioni civili, Eredità e successioni, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Locazioni, Sfratto, Arbitrato, Cassazione, Contratti, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Si al rinnovo dello status di protezione sussidiaria al cittadino gambiano nonostante la sentenza irrevocabile di condanna ostativa al rilascio

DELIBERA COMMISSIONE NAZIONALE ASILO DEL 9 NOVEMBRE 2023

Nel luglio 2023, dopo oltre un anno dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e del certificato di protezione sussidiaria, un cittadino gambiano si vedeva notificare dalla Commissione Nazionale Asilo: “avvio del procedimento di revoca della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 18, che rimanda all’art. 16, comma I lett. d)bis del Dlgs 251/2017 e successive modifiche ed integrazioni poichè condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 12 comma 3 Dlgs 286/1998”, ovvero per un reato di per sé ostativo al rilascio della protezione sussidiaria. Determinante, in questa delicata fase, è sicuramente stato l’intervento del legale che, senza attendere l’emissione del paventato e pressocchè automatico provvedimento di revoca dello status di protezione sussidiaria, dopo la dovuta richiesta di accesso agli atti, depositava presso la Commissione Nazionale Asilo “Scritti difensivi” con i quali, oltre a documentare la piena integrazione sociale e culturale raggiunta dal giovane gambiano, ne chiedeva l’audizione, facendo altresì rilevare la carenza dei presupposti giuridici a fondamento dell’avviato procedimento di revoca. Se già il Tribunale di L'Aquila era intervenuto -riconoscendo la protezione sussidiaria- in un momento successivo al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna di per sé ostativa al rilascio come potrebbe, detta protezione, essere negata dall’Organo Amministrativo competente in sede di rinnovo della misura? Il tempestivo intervento legale ha sventato questa minaccia consentendo al giovane gambiano, di poter continuare a vivere e lavorare in Italia.

Sentenza giudiziaria

Separazione giudiziale: La moglie casalinga non ha diritto all'assegnazione della casa coniugale se la figlia e' maggiorenne ed economicamente autosufficiente -La Corte di Appello degli Abruzzi conferma la decisione del Tribunale di Vasto-

Decreto Corte di Appello di L'Aquila cron. n. 496 del 21-07-2022

La decisione del Presidente f.f. del Tribunale di Vasto, poi confermata dalla Corte di Appello, solo apparentemente penalizzante per la moglie “casalinga”, nasce in un processo per separazione giudiziale estremamente conflittuale in cui la moglie separata, casalinga cinquantenne con precedenti ma non recenti esperienze lavorative, solo per tale circostanza e pur avendo una figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, riteneva pressocchè scontato che le fosse assegnata la casa coniugale cointestata con il marito, e con mutuo a carico di entrambi. Il Tribunale di Vasto, già in fase presidenziale, dopo una accurata analisi delle argomentazioni e della documentazione fornita dal legale dell’ex marito, in particolare in merito all’autosufficienza economica della figlia maggiorenne, “ha ritenuto di non disporre l’assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi.” La donna ha quindi proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento innanzi alla Corte di Appello di L’Aquila che tuttavia ha confermato con decreto la decisione di I grado osservando che: “il controllo esercitato in sede di reclamo deve essere finalizzato allo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono macroscopicamente errate, senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il Giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine processuale a lui riservata. Con la conseguenza che la Corte di Appello dovrà limitarsi a valutare la correttezza del provvedimento presidenziale alla luce delle condizioni di fatto e delle emergenze processuali già sottoposte al vaglio del Presidente."

Sentenza giudiziaria

Il padre non collocatario puo' pernottare con la figlia minore di soli due anni. La Corte di Appello degli Abruzzi da' ragione al papa'

Decreto Corte di Appello di L’Aquila del 16/05/2017 nella causa civile di appello iscritta al n. 24/2017 R.G.V.G.

La Corte di Appello de L’Aquila, accogliendo il reclamo promosso da un giovane papà che aveva visto negare dal Tribunale di Vasto il suo diritto a pernottare con la figlia di soli due anni e a portarla con sé anche presso la propria residenza, ha indubbiamente mostrato di uniformarsi a i più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto. Tutto nasce, da un decreto del Tribunale civile di Vasto (a definizione del procedimento in Camera di Consiglio R.G.V.G. n. 314/2016) che, pur avendo disposto l’affidamento condiviso ai due genitori ex conviventi della figlia di soli due anni con collocamento presso la madre (residente a San Salvo), pur non rilevando profili di inidoneità del padre non collocatario, senza alcuna motivazione specifica, negava al padre (residente a Milano) di poter pernottare con la figlia. Nulla disponendo anche in merito al diritto di visita di questi per le festività natalizie, pasquali ed estive. La Corte di Appello de L’Aquila, in piena condivisione non solo della più recente giurisprudenza in materia ma anche della più recente letteratura in ambito psicologico, con grande sensibilità giuridica, ha ritenuto che: “la pur tenera età della bambina non giustifica la limitazione a frequentare il padre solo di giorno, specialmente se si consideri che quello, per via della distanza, la incontra un solo fine settimana al mese, e per vederla deve sobbarcarsi un lungo viaggio. Allo stesso modo è fondato il rilievo secondo il quale è stata omessa qualsiasi statuizione circa i modi ed i tempi con i quali il padre potrà stare con la figlia durante le festività e d’estate.”

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Lo studio

Patrizia Loredana Di Marco
Via Alborato, 24f
Vasto (CH)

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