Pubblicazione legale:
Il 18.12.2020 è stato convertito in
Legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 130/2020, recanti disposizioni
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,
nonché modiche agli articoli 131-bis. 391-bis. 391-ter e 588 del codice penale,
e altre misure di sicurezza correlate.
In tema di “sistema di accoglienza”, la Legge n. 173/2020 ha posto fine
al disegno salviniano, di fatto già censurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2020 del 09.07.2020, in seno
alla quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs.vo
18 agosto 2015, n. 142 come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a),
numero 2), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza),
convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (c.d. Legge
Salvini), nella parte in cui aveva precluso agli stranieri richiedenti asilo
l’iscrizione all’anagrafe. La Consulta aveva dichiarato, in via consequenziale,
anche l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’impianto
dell’art. 13 del D.L. n. 113 del 2018, poiché in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione.
Le norme dei decreti salviniani, oltre a
sfregiare i valori del sistema di accoglienza nazionale e comunitario, negando
l’iscrizione all’anagrafe agli immigrati, avevano alimentato un esercito di
“fantasmi” senza volto e senza identità, ostacolando di fatto il
perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto
sicurezza. I decreti sicurezza di Salvini avevano raggiunto il solo obiettivo
di creare insicurezza e più irregolari, da 530mila a 600mila in poco più di un
anno, dunque, andavano corretti nelle parti non conformi all’obiettivo, ai
principi della Costituzione e ai valori condivisi con la Comunità Europea.
Sono numerose le novità apportate dalla
riforma in materia di immigrazione e sicurezza, e di seguito si commentano i
principali profili in tema di immigrazione.
Rimedio all’abrogazione del
permesso di soggiorno per motivi umanitari
Una delle più importanti novità è la rivalutazione
dell’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, dov’è custodito il diritto di asilo dello straniero, al quale sia impedito nel suo
Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
Il permesso per motivi umanitari consentiva agli
stranieri richiedenti asilo, che non avevano i requisiti richiesti dalla
Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e sul diritto alla protezione
internazionale, di ottenere comunque un permesso di soggiorno in presenza di
ragioni umanitarie. Il decreto Salvini aveva impedito, di fatto, di compiere una
valutazione caso per caso, anche sulla base dei principi internazionali sanciti
dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo.
La nuova legge, dunque, ha modificato l’art. 5, comma
6, del D.L.vo n. 286/1998, limitando il potere di rifiuto o revoca del permesso
di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato Italiano. La
nuova norma, inoltre, richiama un principio che era già caposaldo del permesso
di soggiorno per motivi umanitari, ossia il dovere di tenere conto dell’esistenza,
nello Stato di origine del richiedente, di gravi e sistematiche violazioni dei
diritti umani.
Conversione dei permessi in lavoro subordinato
Con il nuovo comma 1 bis dell’art. 6 del D.L.vo 286/1998
viene ampliato l’elenco dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti
in permesso di lavoro subordinato.
Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio,
possono essere convertiti in permesso di lavoro anche il permesso di soggiorno per
protezione speciale, per calamità,
per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza
o dello stato di apolide, per attività sportiva, per attività artistica, per
motivi religiosi, per assistenza ai minori, e per cure mediche.
Iscrizione
anagrafica
È stata ripristinata l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato
rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta
attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai
richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione
anagrafica è rilasciata una carta d’identità, di validità triennale, limitata
al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a).
Permesso di soggiorno per
protezione speciale
È stato modificato il comma 1.1 dell’art. 19 D.L.vo n.
286/1998, e dunque ampliato l’elenco dei divieti di espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato, attraverso l’introduzione di nuovi criteri di
valutazione discrezionale.
Nella nuova norma sono vietate le espulsioni:
·
degli stranieri che
rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel
proprio Paese;
·
quando ricorrono gli
obblighi di cui all’art. 5, comma 6, TUI, ossia il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche
dell’esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell’esistenza di
violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;
·
in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano
comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare
dello straniero, tenuto conto dell’effettività
dei vincoli familiari dell’interessato, dell’effettivo inserimento sociale,
della durata del soggiorno in Italia, e dell’esistenza di legami familiari,
sociali e culturali col proprio paese di origine.
Quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda
di asilo o protezione internazionale, se sussiste uno dei divieti di
respingimento suddetti, deve trasmettere gli atti al Questore affinchè rilasci
il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Inoltre, viene modificato anche il comma 2 dell’art. 19 T.U.
immigrazione, in cui era previsto il divieto di allontanare gli “stranieri che versano in condizioni di
salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col
Servizio Sanitario Nazionale” e nel caso in cui il rientro nel paese di origine avrebbe
comportato un “rilevante pregiudizio” per la propria salute. La nuova
norma elimina il riferimento alla particolare gravità, estendendo il divieto di
espulsione anche a coloro che si trovano in gravi condizioni di salute, fisiche
o psichiche dovute anche a una patologia preesistente, introducendo la
definizione di “gravi condizioni
psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.
La
Legge Lamorgese ha modificato anche l’art. 20 bis del T.U., relativo al
permesso di soggiorno per calamità, fino a ora concesso nei casi in cui lo
straniero avrebbe dovuto fare rientro in uno Stato che si trova “in una situazione di contingente ed
eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni
di sicurezza”. Vengono ampliati i casi di concessione di tale titolo di
soggiorno, attraverso la sostituzione delle parole “contingente ed eccezionale”
con la frase “grave situazione di
calamità”, da valutare caso per caso. Inoltre, non appare più necessario
subordinare la proroga del permesso alla rivalutazione della gravità della
situazione già compiuta in sede di prima concessione del permesso. Infine,
mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso per
motivi di lavoro, il Decreto legge in esame consente la conversione per
motivi di lavoro, concedendo ai migranti ambientali di stabilizzarsi nel
territorio nazionale dopo che abbiano trovato occupazione
lavorativa.
Cittadinanza
Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della
cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione di cui all’art. 9 ter della
Legge n. 91/1992 è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36
mesi. Tale termine trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate
a partire dalla data del 21.12.2020.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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