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Avvocato Pietro Lauretta a Vittoria

Pietro Lauretta

Avvocato civilista e penalista - esperto di diritto dell'immigrazione

Informazioni generali

Sono l'avv. Pietro Lauretta del Foro di Ragusa, mi occupo di diritto civile, diritto del lavoro e previdenziale, diritto dell'immigrazione e diritto penale. Presto assistenza legale sul piano stragiudiziale e giudiziale in favore di imprese e privati, nei settori di mia competenza. Per info recati il giovedì pomeriggio al Patronato ENASC Ragusa - via Monreale 4.

Esperienza


Diritto penale

Assistenza e difesa tecnica nei procedimenti penali. Prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge.


Immigrazione e cittadinanza

Ho trattato numerosi casi relativi a procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza, e assistenza ai minori. Fornisco assistenza legale anche in favore di richiedenti protezione internazionale, nelle diverse fasi del procedimento.


Previdenza

Assistenza legale in materia di ricorsi nei confronti dell'INPS/INAIL per riconoscimento di rendite e pensioni varie.


Altre categorie

Recupero crediti, Contratti, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto.



Credenziali

Pubblicazione legale

La prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta: atti idonei a interrompere la prescrizione

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18672 dell'11.07.2019, hanno risolto una questione definita di massima importanza, avente a oggetto il contrasto giurisprudenziale insorto sull'effetto giuridico degli atti stragiudiziali ai fini dell'interruzione del termine annuale della garanzia per vizi della cosa venduta, così come imposto dall'art. 1495, comma 3, codice civile. L'art. 1495 c.c., in particolare, sancisce un termine di decadenza e uno di prescrizione dell'azione. Il primo comma del predetto articolo, infatti, stabilisce che " il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge ". Il terzo comma, stabilisce poi che " l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna... ". Quali sono gli atti idonei a interrompere il termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 1490 c.c.? Un primo indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto atti idonei a interrompere la prescrizione dell'azione esclusivamente gli atti aventi natura giudiziale, ossia soltanto per il tramite della proposizione della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 20705/2017). Si è formato, tuttavia, un secondo indirizzo di segno opposto al primo, secondo cui costituisce atto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi della cosa, anche la semplice manifestazione in via stragiudiziale al venditore della volontà -del compratore- di volerla esercitare, benchè lo stesso differisca a un momento successivo l'opzione per il tipo di azione giudiziale da esercitare (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, n. 22903 del 2015). Secondo tale ultimo orientamento, quindi, la prescrizione sarebbe interrotta anche dalla semplice manifestazione stragiudiziale del compratore diretta al venditore della volontà di volere esercitare l'azione di garanzia. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, successivamente, è stata chiamata a dirimere tale contrasto giurisprudenziale con la sentenza in commento. Ebbene, le Sezioni Unite, propendendo per il secondo indirizzo giurisprudenziale hanno affermato il seguente principio di diritto: " nel contratto di compravendita, costituiscono -ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.- idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c. ". Decorrenza del termine di otto giorni per la denunzia dei vizi occulti al venditore: Nell'ambito della medesima sentenza, con riferimento al termine di decadenza di otto giorni entro il quale il compratore è chiamato a denunciare i vizi al venditore, le Sezioni Unite hanno specificato che esso decorre "... solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto... ". Sul piano pratico, tale termine iniziale può individuarsi dal momento in cui il compratore anche all'esito degli accertamenti eseguiti sul bene dal proprio perito, da cui è stato possibile avere piena contezza del vizio medesimo. avv. Pietro Lauretta (tutti i diritti riservati)

Pubblicazione legale

Transazioni commerciali: la valenza del contratto nell'ambito dell'azione legale di recupero del credito

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IL RECUPERO CREDITI AZIENDALE: L’importanza dei contratti commerciali sotto molteplici profili. Un aspetto ancora oggi sistematicamente sottovalutato dalla maggioranza delle imprese, è la stipula dei contratti nell’ambito dell’attività commerciale (forniture di beni e/o servizi, trasporti, depositi, noleggi etc...). Sebbene essa possa risultare una pratica superflua, specialmente per determinate operazioni poste in essere con i c.d. soggetti “fidati”, si rivela poi una scelta nefasta quando sorgerà l’esigenza di recuperare il credito portato dalla fattura commerciale rimasta impagata. Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016 (sempre attuale sul piano dell’incidenza pratica), hanno stabilito che il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie può essere il domicilio del creditore solo ove il credito sia liquido . In concreto, dunque, il creditore di una somma di denaro potrà agire in giudizio avanti il Tribunale del luogo in cui lo stesso ha il proprio domicilio/sede (art. 1182 c.c. 3° comma), solo nel caso in cui la somma sia determinata nel suo ammontare (ad esempio attraverso un contratto), ovvero sia determinabile in base a un semplice calcolo aritmetico (si pensi al caso in cui il contratto indichi il prezzo per unità di prodotto), e non si renda necessario procedere a ulteriori accertamenti e indagini in giudizio sull’effettivo ammontare. Viceversa, nel caso in cui il credito non sia provvisto del requisito della liquidità e venga quindi determinato unilateralmente dal creditore (ad es. attraverso l’emissione di fatture), si applicherà il 4° comma dell’art. 1182 c.c., e quindi l’obbligazione dovrà essere adempiuta presso il domicilio del debitore. Sul punto è, anzitutto, da dire che il principio affermato dalla Cassazione non è, secondo il parere di chi scrive, per nulla condivisibile anche perché tende a tutelare maggiormente la posizione del debitore piuttosto che quella del creditore, il quale (in assenza di contratto) sarà costretto ad anticipare anche i costi ulteriori della trasferta del proprio avvocato presso il foro in cui ha domicilio il debitore. Stante comunque il carattere vincolante di una pronuncia emessa a Sezioni Unite, il consiglio rivolto a tutte le imprese è in ogni caso quello di assumere i necessari accorgimenti predisponendo i contratti commerciali con l’ausilio di un legale di fiducia, o in alternativa adottare una strategia d'impresa vincente. Sottoscrivere nella fase iniziale del rapporto commerciale un contratto, in cui cristallizzare gli importi concordati, modalità e termini di pagamento e ogni altro elemento accessorio, è utile anche per ottenere la provvisoria esecutorietà dell’eventuale decreto ingiuntivo, che consentirà di giungere in breve termine all’esecuzione forzata. Ancora oggi, dunque, sono molteplici i motivi per introdurre una prassi aziendale virtuosa e far così sottoscrivere ai propri clienti un regolare contratto. Il consiglio è sempre quello di adattare il contratto alla fattispecie concreta, evitando di utilizzare i modelli scaricati on.line che spesso complicano la situazione anzichè migliorarla.

Pubblicazione legale

Legge n. 173 del 18.12.2020 - Archiviati i decreti salvini già "silurati" dalla Corte Costituzionale

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Il 18.12.2020 è stato convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 130/2020, recanti disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché modiche agli articoli 131-bis. 391-bis. 391-ter e 588 del codice penale, e altre misure di sicurezza correlate. In tema di “sistema di accoglienza”, la Legge n. 173/2020 ha posto fine al disegno salviniano, di fatto già censurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2020 del 09.07.2020, in seno alla quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs.vo 18 agosto 2015, n. 142 come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza), convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (c.d. Legge Salvini), nella parte in cui aveva precluso agli stranieri richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe. La Consulta aveva dichiarato, in via consequenziale, anche l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’impianto dell’art. 13 del D.L. n. 113 del 2018, poiché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Le norme dei decreti salviniani, oltre a sfregiare i valori del sistema di accoglienza nazionale e comunitario, negando l’iscrizione all’anagrafe agli immigrati, avevano alimentato un esercito di “fantasmi” senza volto e senza identità, ostacolando di fatto il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza. I decreti sicurezza di Salvini avevano raggiunto il solo obiettivo di creare insicurezza e più irregolari, da 530mila a 600mila in poco più di un anno, dunque, andavano corretti nelle parti non conformi all’obiettivo, ai principi della Costituzione e ai valori condivisi con la Comunità Europea. Sono numerose le novità apportate dalla riforma in materia di immigrazione e sicurezza, e di seguito si commentano i principali profili in tema di immigrazione. Rimedio all’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari Una delle più importanti novità è la rivalutazione dell’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, dov’è custodito il diritto di asilo dello straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il permesso per motivi umanitari consentiva agli stranieri richiedenti asilo, che non avevano i requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e sul diritto alla protezione internazionale, di ottenere comunque un permesso di soggiorno in presenza di ragioni umanitarie. Il decreto Salvini aveva impedito, di fatto, di compiere una valutazione caso per caso, anche sulla base dei principi internazionali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La nuova legge, dunque, ha modificato l’art. 5, comma 6, del D.L.vo n. 286/1998, limitando il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano. La nuova norma, inoltre, richiama un principio che era già caposaldo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ossia il dovere di tenere conto dell’esistenza, nello Stato di origine del richiedente, di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. Conversione dei permessi in lavoro subordinato Con il nuovo comma 1 bis dell’art. 6 del D.L.vo 286/1998 viene ampliato l’elenco dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso di lavoro subordinato. Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere convertiti in permesso di lavoro anche il permesso di soggiorno per protezione speciale , per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per attività artistica, per motivi religiosi, per assistenza ai minori, e per cure mediche. Iscrizione anagrafica È stata ripristinata l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica è rilasciata una carta d’identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a). Permesso di soggiorno per protezione speciale È stato modificato il comma 1.1 dell’art. 19 D.L.vo n. 286/1998, e dunque ampliato l’elenco dei divieti di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attraverso l’introduzione di nuovi criteri di valutazione discrezionale. Nella nuova norma sono vietate le espulsioni: · degli stranieri che rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel proprio Paese; · quando ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, TUI, ossia il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche dell’esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ; · in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero , tenuto conto dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia, e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali col proprio paese di origine. Quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda di asilo o protezione internazionale, se sussiste uno dei divieti di respingimento suddetti, deve trasmettere gli atti al Questore affinchè rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale. Inoltre, viene modificato anche il comma 2 dell’art. 19 T.U. immigrazione, in cui era previsto il divieto di allontanare gli “ stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale ” e nel caso in cui il rientro nel paese di origine avrebbe comportato un “rilevante pregiudizio” per la propria salute. La nuova norma elimina il riferimento alla particolare gravità, estendendo il divieto di espulsione anche a coloro che si trovano in gravi condizioni di salute, fisiche o psichiche dovute anche a una patologia preesistente, introducendo la definizione di “ gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie ”. Permesso di soggiorno per calamità di cui all’art. 20 bis del D.L.vo n. 286/1998 La Legge Lamorgese ha modificato anche l’art. 20 bis del T.U., relativo al permesso di soggiorno per calamità, fino a ora concesso nei casi in cui lo straniero avrebbe dovuto fare rientro in uno Stato che si trova “ in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza ”. Vengono ampliati i casi di concessione di tale titolo di soggiorno, attraverso la sostituzione delle parole “contingente ed eccezionale” con la frase “ grave situazione di calamità ”, da valutare caso per caso. Inoltre, non appare più necessario subordinare la proroga del permesso alla rivalutazione della gravità della situazione già compiuta in sede di prima concessione del permesso. Infine, mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso per motivi di lavoro, il Decreto legge in esame consente la conversione per motivi di lavoro, concedendo ai migranti ambientali di stabilizzarsi nel territorio nazionale dopo che abbiano trovato occupazione lavorativa. Cittadinanza Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione di cui all’art. 9 ter della Legge n. 91/1992 è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi. Tale termine trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data del 21.12.2020.

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