Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione delle cartelle
esattoriali va eccepita, sin da subito, impugnando davanti alla Corte
Tributaria l’avviso di intimazione di pagamento, la cui notifica segue quella
dell’originaria cartella, senza aspettare un atto successivo a quest’ultimo
avviso, quale un pignoramento o un fermo amministrativo. “Il contribuente,
pertanto, ha l’onere d’impugnare l’avviso di intimazione per far valere
l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata tra la data di notificazione
delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell’avviso stesso”
(V. Corte di Cass. civ., sez. tributaria, ordinanza n. 28706 del 30.10.2025).