Pubblicazione legale:
“Diritto in pillole"
La Cassazione, in linea con un orientamento maggioritario, ha stabilito che in caso di decesso del promittente venditore, prima della stipula dell’atto di vendita, tutti gli eredi devono poi partecipare al rogito e firmare il contratto di compravendita che trasferisca la proprietà del bene (a suo tempo promesso in vendita solo dal “de cuius”, loro congiunto, ad un terzo soggetto).
Ne deriva che tutti gli eredi sono tenuti a prestare il loro personale consenso, sottoscrivendo il contratto definitivo, affinché il promissario acquirente possa validamente acquistare la proprietà del bene che gli era stato promesso in vendita prima della successione a causa di morte (cfr. ordinanza del 29.08.23, n. 25396).
Fonte: "Il Petrino" 04.2024 - Periodico di cultura e informazione - leggi l'articolo