Avvocato Pietro Sellaro a Verona

Pietro Sellaro

Avvocato Civilista

Informazioni generali

Avvocato dal 1998. Passione, etica e concretezza ispirano la mia azione professionale che ho svolto a Palermo, prima di spostarmi a Verona. Seguo, in modo "sartoriale", Imprese e Persone, trattando ogni caso in maniera personalizzata: proprietà, condominio, locazioni ed altri contratti, tutela dei crediti, danni da incidenti stradali, eredità, altre azioni di tutela civile. Collaboro attivamente con uno Studio di Commercialisti, apportando l'esperienza civilistica per la soluzione di tematiche aziendali. Sensibile alle questioni familiari, affronto casi di separazioni, divorzi, unioni civili. Disponibile alla consulenza ON-LINE.

Esperienza


Pignoramento

L'esperienza maturata nel recupero dei crediti, grazie alla lunga attività prestata in favore di una banca cooperativa, mi consente di suggerire ai clienti/imprenditori che, prima di procedere, occorre effettuare un'accurata analisi costi - benefici, onde evitare azioni giudiziarie incerte e costose ! Superato il primo passo, ho sperimentato, con successo, i vari tipi di pignoramento previsti dal nostro ordinamento (immobiliare, mobiliare, presso terzi). Disponibile alla consulenza ON-LINE.


Diritto civile

Diritto e processo civile hanno, da sempre, destato le mie maggiori attenzioni. Ho, quindi, indirizzato la mia carriera professionale verso le casistiche di diritto civile: azioni risarcitorie, responsabilità da contratti inadempiuti, pignoramenti, questioni successorie, separazioni e divorzi, nuovi diritti familiari. L'esperienza più che decennale di magistrato onorario, preposto al civile, mi ha permesso di mantenere - nello svolgimento della professione legale - un approccio concreto, finalizzato alla ricerca di soluzioni in grado di soddisfare i reali interessi dei miei assistiti!


Separazione

La tenacia nella ricerca di una soluzione equa, avendo cura di contemperare interessi materiali e morali, muove le mie azioni in tale delicato ambito, ponendo particolare attenzione all'equilibrio ed alla serenità tanto della (ex) coppia, quanto e soprattutto dei minori. Pre-condizione: accostarsi alle questioni con professionalità e pazienza, sapendo che le decisioni condivise, se perseguite, arrivano! Disponibile alla consulenza ON-LINE.


Altre categorie

Divorzio, Recupero crediti, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni, Mediazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Incidenti stradali, Unioni civili, Matrimonio, Diritto di famiglia, Sfratto, Multe e contravvenzioni, Tutela degli anziani, Tutela dei minori, Eredità e successioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Assegnate al creditore le somme depositate in un c/corrente del debitore

Ordinanza del 10.07.2023, Trib. VR, Ruolo Generale Esecuzioni Mobiliari N. 1000/2023

Un mio assistito, commercialista, a cui non era stata pagata una parcella per compenso professionale, ha (prima) ottenuto dal Trib. di Verona un decreto ingiuntivo emesso contro il suo cliente, e (poi) ha promosso nei confronti di quest'ultimo un procedimento di recupero credito (pignoramento presso terzi), in virtù del quale il Giudice ha assegnato al creditore (da me difeso) sia parte delle somme depositate in un c/c del debitore, sia parte di somme dovute a quest'ultimo da un terzo soggetto.

Sentenza giudiziaria

Il momento rilevante - ai fini del tasso antiusura - è dato dalla stipula del mutuo

Sent. Trib. Termini Imerese 07.05.2020

Il Tribunale, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei correntisti, aderendo agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che l'usura sopravvenuta deve ritenersi legittima in quanto non è ravvisabile una specifica violazione della legge antiusura (art. 644 c.p. e art. 1815, comma II c.c.), posto che si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal loro pagamento.

Pubblicazione legale

Inps e visite fiscali: in aumento nel 2025

Pubblicato su IUSTLAB

Nel corso del 2025 si è registrato un aumento delle visite fiscali a domicilio, per i dipendenti in malattia. Nessuna stretta del quadro normativo, semplicemente più richieste da parte dei datori di lavoro (pubblici e/o privati), quindi più accertamenti Inps. Vale la pena ricordare che le fasce di reperibilità (sia per i lavoratori pubblici che privati) sono previste tra le 10 e le 12, e tra le 17 e le 19 di tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi coperti dalla prognosi, fatte salve le ipotesi di esonero espressamente indicate nel certificato del medico di medicina generale (c.d. medico di famiglia), ovvero i casi di allontanamento dal domicilio, giustificato e comprovato. Si ricorda, altresì, che le sanzioni applicabili a carico del lavoratore, nel caso di assenze ingiustificate in sede di visita fiscale, possono essere di natura economica, consistenti nella perdita progressiva dell’indennità economica spettante, sino a giungere all’inadempimento contrattuale, che legittima il datore di lavoro ad avviare un procedimento disciplinare. Da ultimo, nelle fattispecie più gravi e/o reiterate, la sanzione può concretizzarsi nel licenziamento, soprattutto laddove siano rinvenibili “prove” circa la non veridicità della malattia (fatta salva l’eventuale perseguibilità penale del lavoratore).

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