Avvocato Raffaele Soddu a Cagliari

Raffaele Soddu

Avvocato a Cagliari

About     Contatti





Immigrazione – diniego di rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato art. 4 d.lgs 286/1998

TAR Sardegna, Sez. II, decreto 30 luglio 2024 n. 219

Sentenza giudiziaria:

Il ricorrente, immigrato dalla Tunisia, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore ha rigettato la richiesta adducendo tre condanne penali per reati nessuno dei quali rientranti tra quelli automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Il TAR, con decreto presidenziale monocratico, ha sospeso il diniego per assenza di alcuna verifica sulla pericolosità sociale del ricorrente e per mancata considerazione della situazione lavorativa e della sua integrazione sociale.


Avv. Raffaele Soddu - Avvocato a Cagliari

Laureato all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1990 con una tesi sugli “Aspetti privatistici delle carte di credito” (110 e lode), ha conseguito nel 2015 Master di I livello in Diritto dei Servizi Sanitari, Management e Coordinamento dei Servizi Socio Sanitari presso l’Università degli Studi Roma TRE. E’ stato relatore in diversi convegni. Abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori, svolge attività professionale nel settore del diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, pubblico impiego privatizzato, in campo civilistico e penale.




Raffaele Soddu

Esperienza


Edilizia ed urbanistica

Ho svolto assistenza in materia di impugnativa di PUC, PUL, Piani di lottizzazione, distanze tra costruzioni, ordinanze di demolizione, permesso di costruire, oneri di urbanizzazione, accertamento di conformità, decadenza del permesso di costruire, cessione di cubatura. Nonchè in materia di Edilizia residenziale pubblica: assegnazione alloggi residenziali.


Diritto amministrativo

Tra le altre materie, ho patrocinato in giudizi in materia di: Concorsi: Vigile del fuoco, Forze dell’ordine, avvocato, notarile; Concorsi universitari. Sospensione dalla professione per inosservanza obbligo vaccino anticovid. Decadenza da finanziamenti. Contenzioso elettorale; Discariche di rifiuti pericolosi e non. Appalti pubblici. Autorizzazione alberghiera; Diniego licenza porto d’armi, revoca, divieto detenzione; Daspo; Canone occupazione beni pubblici, Sdemanializzazione, Usi civici,Concessioni demaniali marittime, Concessione suolo pubblico, Strade pubbliche e private. Commercio: distributori carburante. Licenze commerciali.


Ricorso al TAR

La maggior parte delle cause che ho seguito nella mia attività riguarda controversie davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato. Garantisco efficace assistenza non solo innanzi al TAR Sardegna ma anche presso gli altri Tribunali Amministrativi con sede nelle diverse città di Italia


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto penale, Cassazione, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Incapacità giuridica, Immigrazione e cittadinanza, Contratti, Mobbing, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Appalti pubblici, Diritto internazionale ed europeo, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Condanna Comune, salva adozione del provvedimento di acquisizione sanante, alla restituzione dei beni previa rimessione in pristino e risarcimento dei danni

TAR Sardegna, Sez. II, 17.8.2021, n. 601

Condanna il Comune resistente – salva l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 - a restituire alla società ricorrente i terreni in epigrafe indicati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a corrispondere alla stessa la somma a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dei propri terreni per occupazione illegittima, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Sentenza giudiziaria

Accesso agli atti ex l. 241/1990 - Concessione Demanio Marittimo - Sanzione irrogata dalla Capitaneria di Porto ex l. 689/1981

TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 15.11.2023 n. 875

La società ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima di un tratto di spiaggia destinata a posizionamento ombrelloni, lettini e natanti da noleggiare, lamentava di essere stata danneggiata dalla condotta della titolare di una concessione demaniale confinante la quale - in violazione delle limitazioni poste dalla sua concessione - riceveva anche utenti diversi dagli ospiti dell'albergo, sottraendo così clientela alla ricorrente. Tale violazione era stata accertata dalla Capitaneria di Porto irrogando in due occasioni sanzioni amministrative. La società ricorrente aveva chiesto con istanza d'accesso copia dei verbali di infrazione da esibire alla Regione per ottenere la declaratoria di decadenza della concessione della controinteressata ai sensi dell'art. 47 cod. nav., e in un giudizio risarcitorio civile per violazione della concorrenza. La Capitaneria di Porto ha rigettato la richiesta di accesso ritenendo che la l. 689/81 ha carattere di specialità, onde per i procedimenti da essa contemplati non residuerebbe spazio per l’applicazione della disciplina di cui alla l. 241/1990, compresa la parte relativa al diritto di accesso. Il TAR, superando un remoto orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso affermando che i principi in materia di accesso di cui alla l. 241/1990 sono applicabili anch enei procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative, anche quando l'istanza è proposta da un terzo diverso dal destinatario delle sanzioni, qualora, come nel caso trattato, sussistano esigenze di difesa della ricorrente che giustificano l'accoglimento dle diritto di accesso.

Sentenza giudiziaria

Concorso Vigile del Fuoco – Esclusione per mancato superamento della prova di acquaticità – Sospensione. Illegittimità del sistema di cronometraggio

Ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 4.9.2023 n. 3713 - Decreto Pres. 7.9.2023 n. 3729

Consiglio di Stato – Concorso per Vigile del Fuoco. Accogliendo l'istanza cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza e con decreto presidenziale inaudita altera parte, ha sospeso l’esclusione dal concorso di due candidati per mancato superamento della prova di acquaticità. Ha rilevato che sistema di cronometraggio adottato non prevede l’utilizzo di strumenti di misurazione preventivamente verificati, ad opera di soggetti abilitati, l’omologazione, l’avvenuta taratura, la corretta installazione e il perfetto funzionamento. I candidati dovranno pertanto ripetere la prova con la presenza, a supporto dell'attività della Commissione, di un soggetto in possesso dell'attestato di cronometrista e previa verifica da parte dello stesso della corretta installazione e del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione

Leggi altre referenze (7)

Lo studio

Raffaele Soddu
Via Xx Settembre 6
Cagliari (CA)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Soddu:

Contatta l'Avv. Soddu per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy