Avvocato Raffaele Soddu a Cagliari

Raffaele Soddu

Avvocato a Cagliari


Informazioni generali

Laureato all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1990 con una tesi sugli “Aspetti privatistici delle carte di credito” (110 e lode), ha conseguito nel 2015 Master di I livello in Diritto dei Servizi Sanitari, Management e Coordinamento dei Servizi Socio Sanitari presso l’Università degli Studi Roma TRE. E’ stato relatore in diversi convegni. Abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori, svolge attività professionale nel settore del diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, pubblico impiego privatizzato, in campo civilistico e penale.

Esperienza


Diritto penale

Ho difeso in processi con imputazione per reati contro la pubblica amministrazione, reati urbanistici e paesaggistici, smaltimento rifiuti e in generale in cause penali dove si affrontano questioni di diritto amministrativo. Nonché in processi di maltrattamento e stalking


Diritto amministrativo

Tra le altre materie, ho patrocinato in giudizi in materia di: Concorsi: Vigile del fuoco, Forze dell’ordine, avvocato, notarile; Concorsi universitari. Sospensione dalla professione per inosservanza obbligo vaccino anticovid. Decadenza da finanziamenti. Contenzioso elettorale; Discariche di rifiuti pericolosi e non. Appalti pubblici. Autorizzazione alberghiera; Diniego licenza porto d’armi, revoca, divieto detenzione; Daspo; Canone occupazione beni pubblici, Sdemanializzazione, Usi civici,Concessioni demaniali marittime, Concessione suolo pubblico, Strade pubbliche e private. Commercio: distributori carburante. Licenze commerciali.


Ricorso al TAR

La maggior parte delle cause che ho seguito nella mia attività riguarda controversie davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato. Garantisco efficace assistenza non solo innanzi al TAR Sardegna ma anche presso gli altri Tribunali Amministrativi con sede nelle diverse città di Italia


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto del lavoro, Edilizia ed urbanistica, Cassazione, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Incapacità giuridica, Immigrazione e cittadinanza, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Contratti, Mobbing, Appalti pubblici, Diritto internazionale ed europeo, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Caso legale seguito

Gli infermieri stranieri assunti ai sensi della normativa emergenziale covid - art. 13 d.l. 18/2020 - non devono necessariamente essere iscritti all'Ordine degli Infermieri

Il GIP archivia procedimento penale per esercizio abusivo della professione e frode nelle pubbliche forniture

IL GIP del Tribunale di Sassari ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale nei confronti di due infermiere straniere e del direttore sanitario di una RSA presso la quale lavoravano per i reati di cui agli artt. 110, 348 e 356 c.p. L'accusa per le prime era esercizio abusivo della professione infermieristica e per il secondo avere consentito che la esercitassero in mancanza del requisito dell'iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche territorialmente competente. Le due infermiere erano state assunte ai sensi dell'art. 13 d.l. 18/2020 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materi di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della P.A.). Sia il Ministero della salute che l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità avevano ritenuto che tra le norme derogate non vi fosse quella che impone l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale. Accogliendo le tesi della difesa nelle memorie ex art. 415 bis c.p.p., il P.M. ha invece affermato che nel periodo in contestazione – da luglio a dicembre 2022 l’iscrizione al locale ordine professionale non fosse necessaria. Ha chiesto dunque l’archiviazione che è stata poi disposta dal GIP. Qui di seguito un estratto della richiesta del PM.

Sentenza giudiziaria

Accesso agli atti ex l. 241/1990 - Concessione Demanio Marittimo - Sanzione irrogata dalla Capitaneria di Porto ex l. 689/1981

TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 15.11.2023 n. 875

La società ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima di un tratto di spiaggia destinata a posizionamento ombrelloni, lettini e natanti da noleggiare, lamentava di essere stata danneggiata dalla condotta della titolare di una concessione demaniale confinante la quale - in violazione delle limitazioni poste dalla sua concessione - riceveva anche utenti diversi dagli ospiti dell'albergo, sottraendo così clientela alla ricorrente. Tale violazione era stata accertata dalla Capitaneria di Porto irrogando in due occasioni sanzioni amministrative. La società ricorrente aveva chiesto con istanza d'accesso copia dei verbali di infrazione da esibire alla Regione per ottenere la declaratoria di decadenza della concessione della controinteressata ai sensi dell'art. 47 cod. nav., e in un giudizio risarcitorio civile per violazione della concorrenza. La Capitaneria di Porto ha rigettato la richiesta di accesso ritenendo che la l. 689/81 ha carattere di specialità, onde per i procedimenti da essa contemplati non residuerebbe spazio per l’applicazione della disciplina di cui alla l. 241/1990, compresa la parte relativa al diritto di accesso. Il TAR, superando un remoto orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso affermando che i principi in materia di accesso di cui alla l. 241/1990 sono applicabili anch enei procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative, anche quando l'istanza è proposta da un terzo diverso dal destinatario delle sanzioni, qualora, come nel caso trattato, sussistano esigenze di difesa della ricorrente che giustificano l'accoglimento dle diritto di accesso.

Sentenza giudiziaria

Concorso Vigile del Fuoco – Esclusione per mancato superamento della prova di acquaticità – Sospensione. Illegittimità del sistema di cronometraggio

Ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 4.9.2023 n. 3713 - Decreto Pres. 7.9.2023 n. 3729

Consiglio di Stato – Concorso per Vigile del Fuoco. Accogliendo l'istanza cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza e con decreto presidenziale inaudita altera parte, ha sospeso l’esclusione dal concorso di due candidati per mancato superamento della prova di acquaticità. Ha rilevato che sistema di cronometraggio adottato non prevede l’utilizzo di strumenti di misurazione preventivamente verificati, ad opera di soggetti abilitati, l’omologazione, l’avvenuta taratura, la corretta installazione e il perfetto funzionamento. I candidati dovranno pertanto ripetere la prova con la presenza, a supporto dell'attività della Commissione, di un soggetto in possesso dell'attestato di cronometrista e previa verifica da parte dello stesso della corretta installazione e del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione

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Lo studio

Raffaele Soddu
Via Xx Settembre 6
Cagliari (CA)

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