Pubblicazione legale
Metodi e strumenti per ottenere coattivamente la riconsegna dei beni e della documentazione condominiale dall'amministratore revocato
Pubblicato su IUSTLAB
«Avvocato, è davvero possibile che un amministratore di condominio, revocato dall’assemblea — quindi un professionista — trattenga documenti, fatture, dati dei condomini, registri dei verbali e perfino le chiavi della centrale termica, senza procedere alla restituzione?» Con queste parole una condomina mi ha contattato per chiedere assistenza legale nei confronti dell’amministratore revocato, che ritardava il passaggio di consegne al collega di nuova nomina. La risposta, per quanto possa sorprendere, è affermativa: si tratta di una situazione tutt’altro che rara nella prassi. Le ragioni di tali comportamenti possono essere molteplici: da semplici difficoltà organizzative nella raccolta e sistemazione della documentazione, fino — in ipotesi più gravi ma meno frequenti — al tentativo di evitare verifiche su modalità gestionali poco rigorose sotto il profilo contabile. Nella pratica, lo scenario tipico è il seguente. Il nuovo amministratore, appena nominato, contatta formalmente il predecessore per concordare un incontro finalizzato al passaggio di consegne. Tale adempimento è essenziale per garantire la continuità amministrativa: in assenza di registri, dati contabili, contratti, polizze assicurative e recapiti dei condomini, l’attività di gestione risulta di fatto compromessa. Non di rado, tuttavia, alle prime comunicazioni non segue alcun riscontro concreto. Le settimane trascorrono, talvolta i mesi, e l’inerzia dell’amministratore revocato rende necessario l’intervento di un legale per il recupero coattivo dei beni e della documentazione di pertinenza del condominio. Soluzioni “informali” o di forza — talvolta invocate con spirito goliardico in assemblea — non rientrano evidentemente tra gli strumenti consentiti né tra le modalità operative di un professionista forense. La ritenzione dei beni condominiali da parte dell’amministratore revocato può comportare responsabilità sia civile sia penale. Sotto il profilo penalistico — pur con le necessarie valutazioni caso per caso — la fattispecie può ricondursi, in prima battuta, all’ipotesi di appropriazione indebita, ferme restando eventuali ulteriori e più gravi configurazioni. Dal punto di vista civilistico, lo strumento più efficace per ottenere la restituzione immediata della documentazione e delle eventuali disponibilità di cassa è il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., normalmente preceduto da una formale diffida. La norma consente di richiedere al Tribunale un provvedimento cautelare quando sussiste il fondato timore che il tempo necessario per agire in via ordinaria possa determinare un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto fatto valere. In tali procedimenti non è richiesto il previo esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di tutela cautelare urgente esclusa per legge da tale condizione di procedibilità. La giurisprudenza prevalente ritiene oggi che la privazione, per il condominio, della documentazione e degli strumenti necessari alla gestione integri il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Ne consegue la possibilità per il giudice di ordinare la riconsegna immediata di tutti i beni e documenti da parte dell’ex amministratore. Non si tratta di una valutazione eccessiva: la mancanza di documentazione può comportare il mancato rinnovo delle coperture assicurative, l’inosservanza degli obblighi normativi sugli impianti, l’assenza di certificazioni di sicurezza, il decorso di termini fiscali, l’omesso pagamento di fornitori e l’avvio di azioni giudiziarie con aggravio di costi per la collettività condominiale. Compito del difensore sarà quindi rappresentare puntualmente al giudice il quadro dei rischi e dei pregiudizi potenziali, elemento centrale per l’accoglimento del ricorso. In termini semplificati, all’esito del deposito del ricorso si delineano generalmente due possibili sviluppi. Prima ipotesi: ricevuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, l’ex amministratore decide di procedere alla riconsegna spontanea, eventualmente tramite il proprio difensore. Resta in tal caso da definire la questione delle spese legali, mediante accordo tra le parti o decisione del giudice. Seconda ipotesi: l’ex amministratore si costituisce in giudizio e propone difese — ad esempio sostenendo di aver già offerto la restituzione, di aver subito un furto, di contestare la validità della revoca o della nuova nomina — che dovranno essere adeguatamente provate. Il giudice, valutate le rispettive posizioni, decide di regola in tempi rapidi, spesso già all’esito della prima udienza. In caso di accoglimento, viene ordinata la consegna immediata di tutta la documentazione e dei beni condominiali al nuovo amministratore. Il provvedimento è esecutivo e, se non rispettato, può essere attuato in via forzata mediante intervento dell’Ufficiale giudiziario presso lo studio del soggetto obbligato. Su richiesta, l’Ufficiale giudiziario può essere affiancato da un tecnico incaricato di individuare i documenti e i beni da acquisire. Nella prassi risulta particolarmente utile la presenza del nuovo amministratore, che conosce direttamente la gestione e consente di contenere i costi operativi.
Di norma, in caso di accoglimento del ricorso, le spese della procedura vengono poste a carico della parte soccombente. Consiglio di aggiungere la richiesta di pagamento di una penale giornaliera per la mancata riconsegna della documentazione condominiale in modo che l'amministratore revocato abbia concretamente uno stimolo per adempiere il prima possibile all'ordine del magistrato.