Avvocato Riccardo Crippa a Cornate d'Adda

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Il parcheggio nel corsello condominiale. Ovvero i limiti dell’utilizzo della cosa comune

Scritto da: Riccardo Crippa - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E’ sostanzialmente pacifico in giurisprudenza – forse un po’ meno nella vita reale – che la sosta di automezzi nel cortile comune, che pregiudichi la transitabilità e/o l’utilizzo degli spazi, costituisca una violazione dell’art. 1102 c.c..

La norma citata prevede infatti che l’uso della cosa comune da parte del comproprietario sia sottoposto ad un doppio limite: primo non alterarne la destinazione d’uso, secondo non impedire agli altri comproprietari l'utilizzo.

Ne consegue che l’occupazione – mediante parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile condominiale, configura un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. n. 3640/2004).

Se di fronte a queste definitive argomentazioni giuridiche, il condomino proseguirà nella propria condotta illegittima, magari sostenendo “ma si, l’ho lasciata cinque minuti, adesso la sposto”, non resterà che invocare un’altra decisione della Suprema Corte.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che l’art. 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà (Cass. n. 7618/2019, riprendendo n. 3400/1978).

A questo punto il condomino (maleducato), non avrà più valide argomentazioni (giuridiche) da opporvi.


Avv. Riccardo Crippa - Avvocato civilista

Sono Riccardo Crippa e mi occupo principalmente di diritto civile. Sono altresì specializzato nell'assistenza e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Per me il rapporto tra cliente ed avvocato deve essere personale e diretto. Prediligo lavorare con piccole e medie imprese e con privati, a cui posso offrire una consulenza personalizzata, concreta e puntuale. Opero presso i tribunali di Monza, Milano, Bergamo e Lecco.




Riccardo Crippa

Esperienza


Diritto condominiale

Collaboro da anni con diversi studi di amministrazione condominiale, fornendo consulenza e assistenza sia nella fase stragiudiziale (consulti e redazione di pareri) che nella fase giudiziale, in tutte quelle problematiche tipiche del condominio: infiltrazioni, impugnazione delibere, risarcimento danni da cose in custodia, responsabilità amministratore, recupero spese condominiali, ecc.


Diritto civile

Mi occupo quotidianamente di tutte quelle questioni - stragiudiziali e giudiziali - che rientrano nel diritto civile: rapporti personali e familiari, successioni, proprietà e diritti reali, risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, tutela del credito e condominio. Assisto anche soggetti sovraindebitati nell'affrontare il momento di crisi, individuando la miglior strategia per superarlo.


Recupero crediti

Credo che gli elementi fondamentali nella gestione di una pratica di recupero crediti siano il tempo ed i costi. Procedere speditamente aumenta infatti l'efficacia dell'azione e riduce il rischio di incappare nell'inesigibilità del credito. Il cliente deve poi essere sempre consapevole dei costi dell'attività, così da superare la paura che "il gioco non valga la candela". Assisto alcune imprese di medie/piccole dimensioni del territorio, che mi affidano la gestione dei loro portafogli crediti


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Pignoramento, Domiciliazioni, Diritto di famiglia.


Referenze

Caso legale seguito

Recupero spese condominiali

Impresa costruttrice del complesso morosa nel pagamento delle spese condominiali

L'amministratore condominiale si rivolge al legale segnalando che l'impresa che ha realizzato un complesso immobiliare nella Provincia di Monza, e da cui è poi nato il condominio, non versa da tempo le spese condominiali. Il problema è particolarmente grave considerato che la suddetta impresa è ancora proprietaria di numerosi appartamenti (per oltre 300/1000) e che la morosità di un condomino tanto "pesante" sta privando il condominio di risorse finanziarie fondamentali all'erogazione dei servizi comuni. Naturalmente tutti gli appartamenti ancora di proprietà dell'impresa costruttrice sono gravati da ipoteca fondiaria, il che scoraggia la richiesta di un pignoramento immobiliare. Si decide quindi di pignorare i canoni di locazione che l'impresa costruttrice incassa mensilmente dai propri inquilini, che vengono così dirottati dalle casse dell'impresa a quelle del condominio. Grazie a questo stratagemma, il condominio riesce ad incassare le spese condominiali anche dall'impresa costruttrice (che evidentemente non le avrebbe volute versare) in attesa che venga completata la vendita di tutti gli appartamenti.

Caso legale seguito

Amministratore condominiale negligente

Provincia di Monza, sentenza del novembre 2020

Un condominio, non soddisfatto dell'operato del proprio amministratore e nutrendo dubbi sulla correttezza della sua gestione, decide di nominarne uno nuovo. Analizzati i cinque anni di gestione precedente, emergono gravi mancanze quali: denaro in cassa non consegnato, fatture registrate erroneamente, omessa denuncia all'assicurazione condominiale di alcuni sinistri con conseguente perdita del diritto al risarcimento, omessa corretta tenuta dei libri verbali ed omesso recupero per tempo delle spese condominiali. Nella fase stragiudiziale, l'ex amministratore nega ogni responsabilità. Ci si rivolge pertanto al Tribunale di Monza che, con sentenza del novembre 2020, condanna l'ex amministratore a versare al condominio circa € 17.000,00. L'accertata negligenza professionale esclude poi che l'amministratore possa validamente richiedere al condominio il pagamento dei propri compensi professionali.

Caso legale seguito

Difetti alle parti comuni di condominio recentemente realizzato

Provincia di Bergamo

Gli abitanti di un condominio di recente realizzazione, lamentano all'amministratore condominiale che alcuni lavori alle parti comuni non sarebbero stati eseguite a regola d'arte. In particolare i camminamenti dei vialetti pedonali che collegano i diversi fabbricati del complesso avevano un molto fondo irregolare, il corsello box presentava tracce di infiltrazioni di acqua e le facciate condominiali non avevano un colore uniforme. La situazione risultava particolarmente spiacevole perché il complesso era stato edificato da pochi mesi. L'amministratore condominiale, risultato vano il tentativo di ottenere bonariamente l'intervento dell'impresa che aveva costruito il complesso, decideva così di rivolgersi ad un avvocato. A seguito dell'intervento del legale, veniva stilato un capitolato di tutte le opere di sistemazione e ripristino che l'impresa si era impegnate a fare e le tempistiche di intervento, risolvendo così il problema.

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