Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




Informazioni generali

Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.


Fallimento e proc. concorsuali

E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.


Eredità e successioni

Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

Frode e danno al creditore, illecito e responsabilità civile

Scritti in memoria di Rodolfo Sacco

È del resto davvero varia, multiforme, la pratica revocatoria. Anche se le vicende di cui con maggior frequenza ci si occupa nel foro sono catalogabili in pochi elenchi, non più di tre quattro, forse cinque: in quelli più fitti sono iscritti i casi di frode evidente, vicina spesso al falso6; i casi di frode tutt’altro che evidente, a volte davvero sofisticata, in altri piuttosto corti, nei tribunali almeno di provincia; in uno solo, fondamentalmente, i casi in cui al terzo – revoca o non revoca – non si può rimproverare nulla, o poco e niente; elenco quest’ultimo che si allungherebbe di molto vi si iscrivessero i ruoli aperti dietro iniziativa dei curatori fallimentari (...) Ampio e diversificato lo scenario, ciononostante, vi è chi afferma la essenziale liceità dell’atto in frode al creditore. Questa la tesi che muove dal postulato, invero discutibile, che la revocatoria non abbia natura e/od effetto sanzionatorio. Che, in altri termini, la reazione dell’ordinamento (...) mai, in nessun caso, implichi riprovazione. Opinato invero che senza l’obbligazione od altra norma primaria, impositiva di uno specifico obbligo di protezione, l’attività giuridica sia libera, in certi limiti s’intende (questo lo si deve per forza concedere), e che, producesse questa la lesione del diritto altrui, ecco, la tal lesione sarebbe giusta. O, meglio, non ingiusta. Ma vi è anche chi, al contrario, afferma la illiceità dell’atto revocato, se non essenziale, quando almeno la frode sia la giustificazione obiettiva (...) dell’atto.

Pubblicazione legale

Leasing. Inadempimento del finanziato. Penale. Patto di deduzione.

Persona e danno, 10/2021

In panne il finanziato, risoluto il leasing, il concedente può pretendere i canoni già scaduti, insoluti, e quelli a scadere. Trattenuto il percetto. Previo "diffalco" - al netto cioè - di quanto ricavato dalla riallocazione del dato bene, oggetto del leasing. Non comunque sia inferiore al valore "onesto" di mercato. In questi limiti licet il tal patto, di c. d. deduzione. Non contrario, ex se, all'ordine pubblico economico.

Pubblicazione legale

Lock-down e locazione commerciale

Gazzetta forense. Speciale Covid-19. Agg. 2021

Per fronteggiare l'emergenza covid l'Italia ha introdotto varie disposizioni di legge (formale e/o materiale) e in particolare ha disposto la temporanea chiusura di determinati stabilimenti industriali ed esercizi commerciali. In conseguenza molti contratti di locazione sono risultati particolarmente onerosi per i conduttori colpiti dal c. d. lock- down. Per ciò la legge ha previsto una agevolazione fiscale in favore dei soggetti suindicati, concedendo loro un credito d'imposta pari al 60% del canone locatizio dovuto e pagato per i mesi di marzo aprile e maggio (di lock-down). Ciò che evidentemente presuppone la perdurante validità ed efficacia della locazione. Presupposto tuttavia non condiviso da parte della dottrina e della giurispriudenza che, invece, considera temporaneamente anzi parzialmente ineseguita la prestazione del locatore (durante il lock-down), per impossibilità - di utile fruizione di questa da parte del conduttore -, ritenendo in conseguenza che il canone della locazione relativo ai mesi di lock-down non sia dovuto e che il contratto locatizio possa essere per tal motivo risolto. Certo che il lock-down ha stravolto l'economia del rapporto di locazione come inizialmente convenuto. Certo anche che possa legittimare la risoluzione del contratto. Non però per la ragione di cui sopra. Su altre differenti basi, semmai.

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Lo studio

Riccardo Riccò
Via Guido Da Castello 29
Reggio Emilia (RE)

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