Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




Informazioni generali

Laureato con lode a Parma, con tesi in diritto processuale civile. Ha frequentato l'Accademia di diritto europeo di Treviri, in Germania. Master univ. I° in Contratto-Mercato. Prime esperienze e formazione acquisite in uno dei più rinomati studi legali di Milano, ove si è occupato, prevalentemente, delle "azioni Parmalat" (revocatorie e risarcitorie). Ha poi collaborato con lo studio del Prof. Bonfatti, a Modena. Autore di numerose pubblicazioni, in tema di responsabilità civile, diritto commerciale e dell'insolvenza. Da più di dieci anni ha studio a Reggio Emilia. Si occupa di diritto civile e commerciale, e dell'insolvenza.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Ha maturato significativa esperienza nella negoziazione e redazione di contratti, in particolare di cessione d'azienda, di azioni e quote sociali; di distribuzione commerciale, anche in esclusiva; di affitto di azienza; locazione immobiliare. Nella tutela del socio di minoranza, nella definizione delle situazioni di "stallo", o di "exit". Si è anche occupato di azioni di responsabilità (di amministratori e sindaci) e di bancarotta.


Fallimento e proc. concorsuali

E' stato curatore fallimentare; è consulente legale di varie procedure; assiste imprenditori e "debitori civili" nella definizione giudiziale (e stragiudiziale) dell'insolvenza e sovraindebitamento, e nelle procedure di esdebitazione; è autore di diversi articoli e saggi in materia.


Eredità e successioni

Si è occupato di divisioni d’eredità, specie transattive, di masse sia mobiliari che immobiliari, prestando particolare attenzione alle relative fiscalità; di atti di destinazione patrimoniale; di reintegrazione di quota ereditaria. E di fondazioni testamentarie, seguite anche per procurare le autorizzazioni necessarie alla gestione (straordinaria) delle relative dotazioni patrimoniali.


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Arbitrato, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Contratti.


Referenze

Pubblicazione legale

Eccezione di prescrizione presuntiva e giuramento decisorio nel processo di verifica dello stato passivo

Gazzetta Forense, 1/2023

Questione: il curatore in sede di verifica solleva eccezione di prescrizione presuntiva; il creditore non può far altro che deferire giuramento; il deferimento è ritenuto però inammissibile — data l'indisponibilità dei diritti del fallito, da parte del cu- ratore, e comunque perché questi sarebbe terzo, non parte (sic) — dalla giurisprudenza che si credeva sino a ieri consolidata; oggi, emerso orientamento contrario, anche tra i giudici della stessa S.C., si è chiesto l'intervento delle Ss.Uu. Fosse chiara la natura del fallimento, la sua stessa fenomenologia fondamentale, che colpisce il patrimonio del debitore per metterlo "nelle mani" del curatore, risulterebbe forse semplice, più semplice, dar soluzione al quesito posto. Ma così non è, assolutamente: il fallimento, lo spossessamento che esso produce, resta uno dei più grandi misteri del diritto moderno italiano.

Pubblicazione legale

Frode e danno al creditore, illecito e responsabilità civile

Scritti in memoria di Rodolfo Sacco

È del resto davvero varia, multiforme, la pratica revocatoria. Anche se le vicende di cui con maggior frequenza ci si occupa nel foro sono catalogabili in pochi elenchi, non più di tre quattro, forse cinque: in quelli più fitti sono iscritti i casi di frode evidente, vicina spesso al falso6; i casi di frode tutt’altro che evidente, a volte davvero sofisticata, in altri piuttosto corti, nei tribunali almeno di provincia; in uno solo, fondamentalmente, i casi in cui al terzo – revoca o non revoca – non si può rimproverare nulla, o poco e niente; elenco quest’ultimo che si allungherebbe di molto vi si iscrivessero i ruoli aperti dietro iniziativa dei curatori fallimentari (...) Ampio e diversificato lo scenario, ciononostante, vi è chi afferma la essenziale liceità dell’atto in frode al creditore. Questa la tesi che muove dal postulato, invero discutibile, che la revocatoria non abbia natura e/od effetto sanzionatorio. Che, in altri termini, la reazione dell’ordinamento (...) mai, in nessun caso, implichi riprovazione. Opinato invero che senza l’obbligazione od altra norma primaria, impositiva di uno specifico obbligo di protezione, l’attività giuridica sia libera, in certi limiti s’intende (questo lo si deve per forza concedere), e che, producesse questa la lesione del diritto altrui, ecco, la tal lesione sarebbe giusta. O, meglio, non ingiusta. Ma vi è anche chi, al contrario, afferma la illiceità dell’atto revocato, se non essenziale, quando almeno la frode sia la giustificazione obiettiva (...) dell’atto.

Pubblicazione legale

Formazione del titolo esecutivo - in specie revocatorio - a favore del creditore particolare del coniuge in regime di comunione legale dei beni e sua attuazione sui beni comuni e/od in dotazione del fondo patrimoniale

Gazzetta Forenze, fasc. 6/2023

Per la giurisprudenza che da più di trent’anni si è consolidata, la comunione legale dei coniugi è comunione strutturalmente senza quote (1). Più recente il consolidamento del principio per cui l’esecuzione per debiti personali di uno solo dei coniugi deve riguardare il o i beni (in comunione) nella loro interezza e non, dunque, per la metà di ideale spettanza del coniuge debitore, e va per tanto promossa nei confronti di entrambi i coniugi, necessariamente (2). Al coniuge non debitore spetterebbe il diritto al prelievo del 50% del ricavato lordo della vendita del bene (per l’intero) staggito, secondo l’orientamento della giurisprudenza oggi - forse – prevalente (3). Per la revoca della dotazione del fondo patrimoniale di un bene personale (od anche a fortiori coniugale) il creditore particolare deve trarre a giudizio anche, necessariamente, il coniuge non debitore, quando anche questi non fosse parte (formale) dell’atto impugnato né di quello istitutivo del fondo, dice la Cassazione, sez. 3a (4). Per la revoca degli atti dispositivi dei beni in comunione, anche se acquisitivi, il litisconsorzio necessario dei coniugi è imposto dalla giurisprudenza ancor oggi - forse – minoritaria (5). Nell’articolo che segue l’autore sottopone ad analisi critica i principi di diritto espressi nelle massime 1, 3 e 5, anzi riportate.

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Lo studio

Riccardo Riccò
Via Guido Da Castello 29
Reggio Emilia (RE)

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