Pubblicazione legale:
Sono diverse le ipotesi di invalidità della misurazione del tasso alcolemico effettuata dagli organi della polizia mediante utilizzo di etilometro. In particolare, la nullità dell'accertamento effettuato mediante alcoltest può essere rilevata, tra l'altro, nei casi in cui l'organo accertatore non abbia avvisato la persona sottoposta ad indagini preliminari della facoltà di farsi assistere dal difensore. Come noto il diritto alla difesa è un diritto inviolabile che deve essere riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.) e, pertanto, deve essere garantito sin dai primi accertamenti preliminari e meramente esplorativi di cui all'art. 186, comma 3, Codice della Strada.
Si ricorda sul punto l'art. 114 disp. att. c.p.p. il quale impone alla polizia giudiziaria l’obbligo di avvertire la persona sottoposta a indagini di farsi assistere da un avvocato in sede di tali accertamenti. In assenza di tale avviso l'accertamento etilico svolto dalla polizia giudiziaria non potrà essere utilizzato in giudizio in quanto assunto in palese violazione del diritto alla difesa della persona sottoposta all'accertamento. La Corte di Cassazione ha più volte confermato la nullità dell'accertamento alcolemico in assenza dell'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. Sul punto si richiama la recente massima che precisa anche l'ultimo momento per rilevare tale nullità: “In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro cui la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, essendo le norme sulla nullità di stretta interpretazione, e non contenendo l'art. 180 alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione” (Cassazione penale sez. IV, 10/12/2019, n.52085).
Giova precisare, tuttavia, che gli organi della polizia giudiziaria non devono attendere che l'interessato sia in uno stato psicofisico tale da comprendere il contenuto dell'avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore, in quanto trattasi di un accertamento urgente ed indifferibile (Cassazione penale sez. fer., 02/09/2020, n.27538). Anche in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcol test da parte della persona sottoposta all'etilometro il mancato avvisto di cui sopra non comporterà la nullità dell'accertamento (Cassazione penale sez. IV, 16/01/2020, n.4896).
Si ricorda, infine, che la prova dell'avvenuto avviso può risultare sia dal verbale di accertamento nonché dalla deposizione orale dell'agente di polizia che ha seguito l'esame alcolimetrico (Cassazione penale sez. IV, 10/09/2019, n.3725).