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In cosa consiste il piano del consumatore?

Scritto da: Riccardo Ventura - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il piano del consumatore come introdotto dalla L. 3/2012

Il piano del consumatore, l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio, rappresentano gli strumenti introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla L. 3/2012 (c.d. “legge salva suicidi”) al fine di porre rimedio alla situazione da sovraindebitamento che colpisce moltissimi soggetti soprattutto dopo le crisi finanziarie degli ultimi anni. In questo breve articolo analizzeremo i requisiti per poter presentare un piano del consumatore e gli effetti che tale piano può produrre in caso di accoglimento dello stesso.

Cosa s'intende per sovrandibitamento?

Per sovraindebitamento si definisce la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6, comme 2, lett. a), L. 3/2012). Chi è il consumatore? Per consumatore, invece, si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Quali sono i presupposti di ammissibilità?

L'art. 6, comma 2, L. 3/2012 prevede espressamente diverse condizioni di ammissibilità del piano, che se non rispettate, comportano l'inammissibilità dello stesso. In particolare non sarà ammissibile la proposta se il debitore-consumatore: è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; ha già fatto ricorso ai procedimenti da sovraindebitamento nei precedenti cinque anni; ha subito per cause allo stesso imputabili la risoluzione, l'annullamento o la revoca del piano, non ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica patrimoniale; ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; ha determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. Si ricorda che la proposta di piano sarà, inoltre, ritenuta inammissibile qualora non garantisca il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., ovvero, i crediti alimentari, sussidi dovuti per maternità o malattia, ecc.

Che contenuto deve avere il piano del consumatore?

Il piano del consumatore, ai sensi dell'art. 8 della L. 3/2012, deve tendere alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti presenti e/o futuri. In particolare, in caso di incapienza del debitore, il piano può contenere l'impegno di terzi al conferimento, anche a garanzia, dei beni necessari alla realizzazione del piano. Il piano, inoltre, può prevedere in caso di liquidazione di beni del debitore l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il novellato art. 8 L. 3/2012 la proposta di piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, tfr o pensione e delle operazioni di prestito su pegno. Lo stesso piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del capitale ed interessi scaduti a tale data.

In cosa consiste la relazione particolareggiata?

La relazione particolareggiare viene redatta dal gestore della crisi e allegata alla proposta di piano. Tale documento deve contenere le indicazioni delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumete le obbligazioni che hanno poi determinato la situazione di sovraindebitamento. Inoltre, devono essere esplicate le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la valutazione circa la completezza della documentazione depositata dal debitore e l'indicazione dei costi della procedura. Inoltre deve essere verificato a cura del gestore ed attestato nella relazione in parola se ai fini della concessione del finanziamento il soggetto finanziatore abbia tenuto in considerazione il merito creditizio del debitore valutato in base alle condizioni economico reddituali dello stesso. Si ricorda che il piano del consumatore, a differenza di quanto previsto per l'accordo, non è condizionato all'approvazione dei creditori, residuando in capo al Giudice delegato ogni valutazione in merito alla validità del piano predisposto, tenendo certamente conto di quanto attestato dal gestore nella relazione particolareggiata.

La meritevolezza del creditore

Elemento essenziale che deve sussistere affinché il piano venga accolto dal Giudice riguarda la meritevolezza e l'assenza del debitore nella genesi dello stato di sovraindebitamento. A tal proposito sarà indispensabile illustrare nella relazione particolareggiata in modo dettagliato le ragioni di fatto che hanno determinato lo stato di insolvenza. Se risulterà che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o se abbia contratto debiti in misura sproporzionata rispetto al patrimonio disponibile non sussisteranno gli elementi la meritevolezza dello stesso sarà dal Giudice esclusa.

La procedura

Il Giudice valutata l'assenza di atti in frode ai creditori, appurata la meritevolezza e l'assenza di colpa del debitore fissa con decreto l'udienza di omologazione del piano disponendo l'avviso ai creditori almeno trenta giorni prima di detta udienza. Si ricorda che la sospensione delle procedure esecutive individuali non è automatico con l'emissione del decreto di fissazione di udienza (come accade nell'accordo), ma serve apposita istanza in tal senso da parte del debitore.

Il decreto di omologa ed effetti del piano

Il Giudice, valutata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso a soddisfare i creditori impignorabili, omologa il piano e dispone le opportune formalità pubblicitarie. In caso contrario il Giudice dispone con decreto il rigetto. Dall'omologazione del piano nessuna esecuzione individuale potrà essere iniziata o continuata dai creditori con causa o titolo anteriori all'omologa sui beni oggetto del piano; per i creditori con causa o titolo posteriori all'omologazione al piano non sarà possibile aggredire beni ricompresi nel piano (c.d. beni scudati).


Avv. Riccardo Ventura - Avvocato a Crema e Treviglio

Mi chiamo Riccardo Ventura, sono specializzato prevalentemente in diritto civile, commerciale e diritto successorio. Ogni pratica è svolta con la massima professionalità e serietà, dedicando il tempo necessario allo studio della controversia in modo da offrire al cliente un servizio completo e puntuale. Opero prevalentemente in provincia di Cremona, Lodi, Bergamo, Brescia e Milano. Sono iscritto alle liste del Gratuito Patrocinio.




Riccardo Ventura

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Eredità e successioni

Nel corso degli anni mi sono specializzato nella materia successoria frequentando corsi di specializzazione nonché assistendo diverse clienti in tale ambito. In particolare, offro assistenza legale per impugnazioni di testamento, divisioni giudiziali, azioni di riduzione nonché attività di consulenza in generale.


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Referenze

Pubblicazione legale

Dichiarazione di successione ed accettazione tacita di eredità

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21006/2021 ribadisce il principio secondo il quale il chiamato all'eredità non risponde dei debiti (tributari) se abbia appositamente rinunciato all'eredità ad esso devoluta, nemmeno per il periodo intercorrente tra la la presentazione della dichiarazione di successione e l'atto di rinuncia. Prima di esaminare l'iter giuridico seguito dalla Suprema Corte è utile richiamare sinteticamente gli aspetti salienti della rinuncia all'eredità. Tale istituto è ricompreso nei negozi giuridici unilaterali non recettizi e consente al chiamato all'eredità di manifestare la propria volontà di non acquisire l'eredità ad esso spettante. Trattasi di un negozio solenne per il quale è prevista ad substantiam la forma dell'atto pubblico, non potendo lo stesso rivestire la forma della scrittura privata autenticata. A fini pubblicitari, per rendere edotti i terzi della rinunzia all'eredità, la medesima deve essere inserita nel registro delle successioni, rendendola così opponibile ai terzi. Con riferimento al termine prescrizionale del diritto a rinunciare all'eredità si fa presente che vale lo stesso termine decennale previsto per l'accettazione di eredità, precisando che detto termine può subire modifiche per esempio nel caso in cui sia proposta un'actio interrogatoria da parte del creditore particolare del defunto, oppure nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari è necessario che lo stesso copia nel termine di tre mesi l'inventario o pur avendolo compiuto non dichiari di accettare l'eredità con beneficio di inventario nei quaranta giorni successivi; in quest'ultimo caso l'erede sarà considerato puro e semplice (art. 485); con la conseguenza che il chiamato dunque, divenuto erede, non può più dichiarare di voler rinunziare all'eredità. Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'agenzia delle entrate con il quale si insisteva per il recupero di Ires, Irap e Iva relative all'attività imprenditoriale del de cuius svolta nell'anno 2005. L'Agenzia sosteneva che il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinuncia, potesse essere considerato titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius. Tuttavia la Cassazione ha sancito il principio di diritto condiviso in modo unanime dalla giurisprudenza secondo cui: “ Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde nemmeno dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la relativa rinuncia, nemmeno se i chiamati all'eredità abbiano presentato la denuncia di successione - che non costituisce accettazione-, in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili ”.

Titolo professionale

Corso di Specializzazione in diritto successorio

Ordine degli Avvocati di Cremona - 1/2021

Ho acquisito nuove competenze in materia successoria sia in tema di impugnazioni testamentarie sia in tema di successione legittima e divisioni ereditarie.

Pubblicazione legale

Il pagamento di un debito ereditario comporta accettazione di eredità?

Pubblicato su IUSTLAB

Accettazione tacita di eredità e debiti del defunto Quando un soggetto muore si apre la successione ereditaria, sia essa legittima o testamentaria, in forza della quale il patrimonio ereditario, se esistente, si trasferisce agli eredi legittimi o testamentari. In ogni caso per poter assumere la qualifica di erede è necessario da parte del soggetto chiamato una manifestazione di volontà in tal senso. Tale manifestazione può essere espressa, per esempio mediante una dichiarazione resa in atto pubblico alla presenza di un Notaio, oppure tacita, attraverso un comportamento che implica la volontà di accettare il lascito ereditario. L'art. 476 c.c. prevede che “l'accettazione è tacita di eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede”. Quali comportamenti implicano accettazione tacita di eredità? I tribunali sono spesso chiamati ad accertare l'avvenuta accettazione (tacita) di eredità soprattutto nel caso in cui il de cuius abbia lasciato delle passività per le quali i creditori intendono rivalersi sull'erede del medesimo. E' di particolare importanza distinguere gli atti/comportamenti che determinano l'accettazione tacita di eredità da quelli che, invece, non configurano accettazione. In particolare, secondo la giurisprudenza si ha accettazione tacita di eredita ogni volta in cui vengono esperite azioni volte al reclamo o alla tutela dei beni ereditari, oppure nel caso di incasso dell'assegno intestato al de cuius, o ancora quando si ha una voltura catastale da parte del chiamato. Diversamente, non implicano accettazione tacita di eredità i seguenti atti: il pagamento delle spese funerarie del defunto, la presentazione della denuncia di successione con il relativo pagamento delle imposte di successione, attività conservative sui beni ereditarie. Il pagamento di un debito ereditario implica accettazione tacita di eredità? Dipende. Il pagamento di un debito ereditario non è detto che comporti accettazione tacita di eredità. E' necessario, tuttavia, affinché non vi sia accettazione che l'estinzione del debito avvenga con fondi propri del chiamato, senza intaccare il patrimonio ereditario. Di recente anche la Cassazione ha avvallato tale impostazione: nello specifico il chiamato all'eredità aveva pagato un solo verbale di accertamento dei numerosi emessi per violazione di norme del codice della strada nei confronti del defunto, e su tale presupposto il Comune di Roma riteneva vi fosse accettazione tacita di eredità in capo al chiamato. Tuttavia la Corte ha rigettato il ricorso presentato alla pubblica amministrazione stabilendo che: “ Per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa enon disgiuntiva per l'accettazione tacita ." (Cass. Civ. 30 settembre 2020, n. 20878).

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