Pubblicazione legale:
Pensione di reversibilità e criteri di determinazione tra coniuge divorziato e coniuge superstite.
La pensione di reversibilità rappresenta un assegno erogato dall'Inps a favore dei familiari dell'assicurato o pensionato iscritto in una delle gestioni previdenziali del predetto istituto. Tale erogazione è riconosciuta al coniuge, anche se legalmente separato, mentre viene riconosciuta al coniuge divorziato solo nel caso in cui si beneficiario dell'assegno periodico divorzile giudizialmente riconosciuto e non sia passato a nuove nozze.
Cosa accade, invece, alla pensione di reversibilità se il defunto contrae nuove nozze?
La questione è stata affrontata più volte dalla giurisprudenza e recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto, concorde con i precedenti orientamenti. Secondo il Supremo Consesso “La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali – dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale – senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.” (Cass. Civ. 13 novembre2020, n. 25656). Secondo la Cassazione al fine di quantificare la ripartizione della detta pensione a favore del coniuge divorziato e del coniuge superstite, ovviamente laddove sussistano i requisiti da parte di entrambi, si dovrà tenere in considerazione non solo la durata del rapporto matrimoniale, ma anche la durata del rapporto prematrimoniale. Quindi, secondo la Corte, per effettuare la ripartizione della pensione di reversibilità tra più ex coniugi aventi diritto si dovrà prendere in considerazione, oltre alla durata del matrimonio e della convivenza more uxorio, anche le condizioni economiche del richiedente nonché l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, senza però individuare in tale importo un limite legale alla determinazione della quota di pensione da riconoscere all'ex coniuge.
Sempre la Cassazione ha recentemente stabilito che non tutti tali elementi devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263). Infine, si ricorda che la pensione di reversibilità non è attribuibile al coniuge divorziato titolare di un assegno di mantenimento simbolico, in quanto la ratio della pensione di reversibilità è individuabile nel sostegno economico prestato in vita dall'ex coniuge non potendo la stessa realizzare un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge divorziato (Cass., 28 settembre 2020, n. 20477).
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