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Gratuità contratto di mutuo

Sentenza tribunale 1088/2017




Sentenza giudiziaria: Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato



Pubblicato da:


Roberta Capone

Avvocato divorzista, esperta, altresì, in diritto bancario e recupero credito