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Avvocato Roberta Capone a Como

Roberta Capone

Avvocato divorzista, esperta, altresì, in diritto bancario e recupero credito

Informazioni generali

Curo il contenzioso bancario con riferimento alla disciplina antiusura di cui alla legge 108/96, all’anaticismo e ad altri aspetti connessi. Mi occupo, altresì, di tematiche relative al diritto fallimentare, alla esdebitazione di cui alla legge n. 3/2012, del recupero credito, della contrattualistica, diritto del lavoro (anche pubblico impiego) e della previdenza sociale, diritto di famiglia, assistendo privati e aziende, anche pubbliche, sia nella fase stragiudiziale che in quella stragiudiziale

Esperienza


Tutela del consumatore

Curo quotidianamente vertenze che riguardano la violazione dei diritti del consumatore, in ogni ambito contrattuale.


Diritto civile

Mi occupo delle materie civilistiche fin dal 2005, ho curato molto contenzioso inerente separazione, divorzi, diritto del lavoro, diritto bancario, recupero credito e contrattualistica in generale. Nel 2017 ho vinto una causa in materia bancaria presso il Tribunale di Como che è stata pubblicata sul sole 24 ore e su altre riviste specializzate. Nello specifico al mio cliente è stata riconosciuta la gratuità del mutuo con restituzione di tutti gli interessi .


Diritto di famiglia

Ho curato molto contenzioso inerente riconoscimento di paternità, modifica dei patti di separazione, fondi familiari ecc.


Altre categorie

Eredità e successioni, Diritto bancario e finanziario, Usura, Domiciliazioni, Diritto commerciale e societario, Separazione, Divorzio, Adozione, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Gratuito patrocinio, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto penale, Violenza, Appalti pubblici, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto ambientale, Diritto del turismo, Arbitrato, Mediazione.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Gratuità contratto di mutuo

Sentenza tribunale 1088/2017

Ai fini della conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito, discendente dalla natura imperativa del disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. non rileva che lo stesso mutuatario non abbia mai subito, nel corso del rapporto, la applicazione degli interessi di mora, dovendo l’usurarietà del tasso essere valutata con riferimento al momento in cui il tasso sia stato promesso o convenuto, anche se non concretamente applicato

Sentenza giudiziaria

Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80%

Sentenza Corte di Appello di Torino n. 872 del 2020

NULLITA EX ART. 1418 C.C. DEL MUTUO FONDIARIO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ DELL’80% DI CUI ALL’ART. 38 TUB DIVIETO DI CONVERSIONE DA MUTUO FONDIARIO AD IPOTECARIO IN MANCANZA DI ESPRESSA E TEMPESTIVA ISTANZA DI CONVERSIONE EX ART. 1424 C.C. CONDANNA DELLA BANCA ALLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C. IV bis N. 28/2010 PER MANCATA COMPARIZIONE ALL’INCONTRO DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO La Sentenza n. 872/2020 del 27.08.2020, pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, pur aderendo all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il credito fondiario, che non rispetti il rapporto tra valore del bene ipotecato e montante del mutuo concesso fissato dalla normativa di cui all’art. 38 TUB, è nullo perché in violazione di norme imperative, appare rivoluzionaria in quanto non si limita ad aderire al principio maggioritario, ma va oltre e cioè affronta il problema delle conseguenze connesse a tale declaratoria di nullità, arrivando a statuire che i mutuatari devono vedersi restituire tutti gli interessi versati senza maggiorazione di interessi. In sostanza la conseguenza della sanzione della nullità del contratto di mutuo che viola il limite di cui all’art. 38 TUB comporta che i mutuatari dovranno rimborsare la banca del solo capitale ricevuto in muto senza interessi, per cui la nullità sarà assoluta e il prestito sarà gratuito. Nel caso di specie avendo gli appellanti quantificato gli interessi versati fino alla data della domanda, hanno avuto il riconoscimento della restituzione di tutti gli interessi versati fino alla domanda giudiziaria con rivalutazione degli interessi legali dalla d

Pubblicazione legale

Gratuita' del mutuo per estinzione anticipata

Pubblicato su IUSTLAB

GRATUITA’ DEL MUTO EX ART. 1815, 2 COMMA C.C. PER SFORAMENTO DEL TASSO SOGLIA IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA. ANCHE IL COSTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA ESPRESSO IN TAEG RILEVA AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIUSURA. Nella recente Sentenza n. 131/2021 del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Agrigento, recependo la più recente giurisprudenza (Tribunale di Pescara Ord. 28.11.2014 Pres. Fortieri; Tribunale di Pescara Ord. 01.12.2014 Pres. Maganella; Tribunale di Bari Ord. 19.10.2015 e Ord. 27.11.2015) ha stabilito che anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l’esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815, 2° comma, c.c. Nello specifico il mutuatario aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario nel 2009 ottenendo il finanziamento della somma di euro 90.000,00 con un tasso fisso pari al 5,06%, ed un tasso di mora pari al 6,63% annuo (entro i limiti del tasso soglia) e per la durata di anni 30. Il mutuo veniva estinto anticipatamente nel 2010 La CTU ha riscontrato usura del tasso contrattuale in caso di estinzione anticipata, in quanto lo stesso sarebbe pari al 8,75% senza considerare il premio di assicurazione e pari al 16,264% considerando il premio di assicurazione, pertanto sforando il tasso soglia del periodo pari al 6,63%. La legge n. 108/96 all’art. 1 stabilisce: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ” Si tratta di una norma di fondamentale importanza, poiché manifesta in modo chiaro l’intento della legge di sanzionare ogni forma di onere a carico del cliente che sia connesso al rapporto di finanziamento, pur se non abbia natura di interesse e costituisca piuttosto una “commissione, remunerazione o spesa” collegata all’erogazione del credito. avv. Roberta Capone, Foro di Como Piazza Perretta, 6. Como Tel 031 616127275 345- 1223523

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