Sentenza giudiziaria:
NULLITA EX ART. 1418 C.C. DEL MUTUO FONDIARIO PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA’ DELL’80% DI CUI ALL’ART. 38 TUB
DIVIETO DI CONVERSIONE DA MUTUO FONDIARIO AD IPOTECARIO IN MANCANZA DI ESPRESSA E TEMPESTIVA ISTANZA DI CONVERSIONE EX ART. 1424 C.C.
CONDANNA DELLA BANCA ALLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 8 C. IV bis N. 28/2010 PER MANCATA COMPARIZIONE ALL’INCONTRO DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
La Sentenza n. 872/2020 del 27.08.2020, pronunciata dalla Corte di Appello di Torino, pur aderendo all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il credito fondiario, che non rispetti il rapporto tra valore del bene ipotecato e montante del mutuo concesso fissato dalla normativa di cui all’art. 38 TUB, è nullo perché in violazione di norme imperative, appare rivoluzionaria in quanto non si limita ad aderire al principio maggioritario, ma va oltre e cioè affronta il problema delle conseguenze connesse a tale declaratoria di nullità, arrivando a statuire che i mutuatari devono vedersi restituire tutti gli interessi versati senza maggiorazione di interessi.
In sostanza la conseguenza della sanzione della nullità del contratto di mutuo che viola il limite di cui all’art. 38 TUB comporta che i mutuatari dovranno rimborsare la banca del solo capitale ricevuto in muto senza interessi, per cui la nullità sarà assoluta e il prestito sarà gratuito.
Nel caso di specie avendo gli appellanti quantificato gli interessi versati fino alla data della domanda, hanno avuto il riconoscimento della restituzione di tutti gli interessi versati fino alla domanda giudiziaria con rivalutazione degli interessi legali dalla d