Avvocato Roberta Dall'argine a Reggio Emilia

Roberta Dall'argine

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

Informazioni generali

Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono esperto di diritto di famiglia e Mediatore Familiare e Curatore del minore. Mi occupo di separazioni e divorzi: cessazione degli effetti civili del matrimonio e dello scioglimento dello stesso, affidamento dei figli minori, curatore del minore, adozione, adozione del maggiorenne, step Child adoption, adozione del maggiorenne.


Affidamento

Mi occupo delle problematiche attinenti alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli di coppie conviventi e non legate da matrimonio, con particolare riguardo ed attenzione ai diritti dei figli minori e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.


Eredità e successioni

Sono Mediatore Civile e Commerciale e mi occupo di eredità, successioni e divisioni di eredità, tra fratelli e parenti. Tutte materie che prevedono la mediazione obbligatoria prima di adire il Tribunale, scongiurandone i tempi ed i costi.


Altre categorie

Separazione, Divorzio, Matrimonio, Adozione, Mediazione, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Domiciliazioni e sostituzioni, Contratti, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Appalti pubblici, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Arbitrato, Risarcimento danni, Sovraindebitamento, Cassazione, Unioni civili, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto bancario e finanziario, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Privacy e GDPR, Diritto canonico, Negoziazione assistita, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto internazionale ed europeo.



Credenziali

Pubblicazione legale

Successione: che fare

Pubblicato su IUSTLAB

La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte. Tuttavia, è bene conoscere come comportarsi quando ciò ineluttabilmente avviene. Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile rivolgersi ad un professionista, per avere informazioni sulla devoluzione della successione, per sapere cosa fare se vi è un testamento e cosa invece fare se il defunto nulla ha disposto per il caso di sua morte. Nel caso si trovi un testamento, infatti, lo si deve portare ad un notaio per la sua pubblicazione. Se invece non si sa se un testamento esiste ci si può rivolgere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o all’Archivio Notarile. È opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali, da effettuare entro il termine di un anno dalla morte. L’avvocato può essere d’aiuto preventivamente, ossia per redigere correttamente un testamento, per affidargli la custodia dello stesso e per occuparsi successivamente degli adempimenti del caso e per illustrare le regole vigenti sulla devoluzione del patrimonio. CHI SONO GLI EREDI I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato. Le norme del codice che disciplinano questa materia, e cioè la devoluzione ereditaria nel caso in cui il de cuius non lasci un testamento, che sono definite nel loro insieme come “successione legittima”: in altre parole, in questo caso è la legge che individua gli eredi e quanto spetta a ciascuno di essi. Il codice civile, presumendo di interpretare la volontà del defunto, stabilisce, in sostanza, che qualora taluno deceda senza lasciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti: il coniuge superstite e i figli; in mancanza di figli, succedono i fratelli, le sorelle e gli ascendenti; e, infine, qualora manchino tutti questi soggetti, succedono i parenti del defunto, con la regola che la sussistenza di un parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto, fino al sesto. Coloro che succedono per successione legittima si dicono “eredi legittimi”, da non confondere i “legittimari”, che sono coloro cui la legge necessariamente riserva una quota del patrimonio ereditario (detta “quota di riserva” o “quota di legittima”) e che possono impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius abbia violato questa riserva. COSA PUO’ CONTENERE UN TESTAMENTO Il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, ma può contenere anche disposizioni rilevanti sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione oppure per riconoscere un figlio naturale, e può contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso. Il testamento deve essere scritto, interamente di proprio pugno dal de cuius (testamento olografo) oppure scritto da un notaio (testamento pubblico. La legge non consente il testamento orale. Perché sia valido, il testamento deve essere redatto da persona di maggiore età, non interdetto e capace di intendere e di volere. Il testamento può essere sempre cambiato, per tutta la durata della vita del de cuius che può sempre revocare o modificare le precedenti volontà espresse. Per tutelare alcuni soggetti che hanno avuto con il defunto stretti rapporti familiari riserva a questi una rilevante quota del patrimonio ereditario, che non può essere esclusa nemmeno per testamento. CHI SONO GLI EREDI LEGITTIMI E CHI I LEGITTIMARI Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono: il coniuge, i discendenti e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti. La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius , se non vi è concorso con i figli. La quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente: - a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio; e: - a un quarto nel caso di concorso con più figli. Nel caso di concorso con ascendenti, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario. Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che la corredano. A favore dei figli, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali. Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. Essi hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario. Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, la quota che complessivamente è loro riservata si ripartisce secondo il seguente criterio: per una metà succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendenti non sono di egual grado, l'eredità è devoluta a quello di grado più vicino al defunto, senza distinzione di linea. QUANTO COSTA LA SUCCESSIONE L’imposta di successione ha avuto una storia travagliata: essa è stata disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990 (anteriormente era disciplinata dal dpr 637 del 1972). Con l’articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001, l’imposta di successione venne poi soppressa, ma in seguito, con il decreto legge 262/2006 (entrato in vigore il 3 ottobre 2006), venne reintrodotta nel nostro ordinamento la tassazione delle successioni a causa di morte così come era disciplinata, tranne che per alcuni aspetti (principalmente le aliquote e le franchigie), dal predetto d. lgs. 346/1990. Attualmente, la tassazione inerente la trasmissione ereditaria è la seguente: a) se eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta del de cuius , l’aliquota è del 4 per cento sul valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il defunto lascia il coniuge e un figlio e un’eredità del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300mila); b) se eredi siano fratelli e sorelle del de cuius , va applicata l’aliquota del 6 per cento al valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di euro 1,4 milioni); c) se eredi siano altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l’aliquota da applicare al valore ereditato è del 6 per cento e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia; d) se infine succedano al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l’aliquota dell’8 per cento, senza franchigie. E’, quest’ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di successione. Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il successore che sia portatore di un handicap qualificato “grave”: in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità tra il defunto e l’erede disabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500mila euro. Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore “corrente” dei beni che compongono l’asse ereditario. Per assolvere l’obbligo di pagamento dell’imposta di successione occorre presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposito “modello 4” (e cioè la cosiddetta “dichiarazione di successione”, reperibile presso ogni ufficio locale dell’Agenzia o sul suo sito internet), predisposto appunto per segnalare al fisco l’identità del defunto e dei suoi successori nonché la composizione dell’asse ereditario. QUANDO PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente. Competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto. È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei seguenti tributi: l’imposta ipotecaria (codice tributo 649T), l’ imposta catastale (codice 737T), l’ imposta di bollo (per ogni formalità di trascrizione richiesta: codice 456T), la tassa ipotecaria (codice 778T, per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente). L’imposta di successione viene invece liquidata dall’Ufficio e l’avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, che ha 60 giorni per pagarla.

Titolo professionale

Master in Crisi da Sovraindebitamento

Diritto - 1/2025

Il corso mi ha consentito di approfondire sia la crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche che delle imprese. Ciò consente una liberazione dai propri debiti con un pagamento solo parziale degli stessi e la possibilità di comunicare una vita migliore o recuperare la funzionalità ed efficienza della propria impresa.

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