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Vinto procedimento cautelare per restituzione di immobile

Tribunale Treviso, 29 Settembre 2010. Rel. Linalisa Cavallino.




Sentenza giudiziaria: Il pregiudizio di cui all’art. 700, c.p.c. deve essere, oltre che imminente, anche irreparabile, e perciò non suscettibile di essere adeguatamente ristorato nelle forme dell’equivalente monetario. Ne discende che il requisito del periculum non sussiste qualora all’interno dell’immobile oggetto di contratto di leasing, risolto per inadempiemnto dell’utilizzatrice, la società avente causa dalla stessa (nella specie, subconduttrice ai sensi della l. 392/1978) vi svolga attività produttiva (occupando oltre quaranta dipendenti), poichè il corrispettivo pattuito per il contratto di locazione commerciale potrà costituire garanzia per l’utilizzatrice a favore dei crediti per i canoni della locazione finanziaria vantati dalla società di leasing. Per altro verso, il pregiudizio paventato dalla società reclamata deve essere valutato anche in relazione alla posizione della controparte e, nella comparazione degli interessi contrapposti, deve escludersi che il pericolo di danno prospettato dalla concedente al fine di ottenere la restituzione dell’immobile in via d’urgenza possa prevalere sull’interesse della controparte a continuare nello svolgimento dell’attività produttiva che comporta l’impiego di oltre quaranta dipendenti.



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Roberta Nicolello

Avvocato civilista e giuslavorista per i privati e le imprese.