Pubblicazione legale:
In tema di differenze salariali è sempre stata dibattuta la questione circa il decorso o meno dei termini prescrizionali in costanza di rapporto. La giurisprudenza riteneva che il termine di prescrizione, che per ogni diritto comincia a decorrere dal giorno in cui lo stesso può essere fatto valere, subisse una deroga, per effetto della quale il decorso del termine prescrizionale iniziava a decorrere secondo le regole generali, e quindi in pendenza del rapporto di lavoro, solo se trovava applicazione il regime della stabilità reale (l’art. 18 della L. 300/70); in difetto, la prescrizione iniziava a computarsi dalla data di cessazione del rapporto. Dopo le modifiche legislative in tema di licenziamento illegittimo, è seguito un periodo di incertezza, sia in dottrina e sia in giurisprudenza, sino agli attuali approdi della Cassazione: la prescrizione inizia a decorrere sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92/2012.