Pubblicazione legale:
La mancata indicazione dei nominativi delle colleghe offese da una condotta configurante molestia sessuale non giustifica di per sé sola l'annullamento del licenziamento per genericità della contestazione, dovendo il giudice considerare, al di fuori di schemi rigidi prestabiliti, se al lavoratore erano state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti nella loro materialità, tenendo conto del contesto e verificando in concreto se la mancata indicazione dei nominativi delle colleghe molestate avesse effettivamente determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati tale da pregiudicare in concreto il diritto del lavoratore a difendersi
Fonte: Guida al lavoro Sole24ore