Sentenza giudiziaria:
"Ritenuto di non doversi accordare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto da X sussistendo il fumus dell’opposizione spiegata dai garanti Y e Z quanto meno con riferimento all’eccepita inopponibilità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale della fideiussione (limitata cioè a detta clausola) che sembrerebbe prospettarsi alla luce dei principi recentemente espressi da Cass. n. 24044/2019 e n. 4175/2020 e della conseguente decadenza della convenuta dal diritto di agire verso i fideiussori per inosservanza del termine di legge"