Le novità del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Con il nuovo codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore del 2019 è intervenuto
a riformare in modo organico l’intera materia del fallimento e
delle procedure concorsuali.
Approvato con il D.lgs. 12.1.2019
n.14 (pubblicato il 14.2.2019) in attuazione della legge delega 19.10.2017 n.
155, il Codice persegue due principali finalità:
• consentire una diagnosi precoce
dello stato di difficoltà delle imprese;
• salvaguardare la capacità
imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto
a particolari contingenze.
Tra le sue principali novità:
• il termine fallimento viene
sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”, in
conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare lo
stigma e il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagnano
alla parola “fallito”;
• viene introdotto un sistema
di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi,
nella prospettiva del risanamento dell’impresa e, comunque, del più elevato
soddisfacimento dei creditori;
• viene data priorità di
trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi
assicurando continuità aziendale;
• tra gli strumenti di gestione
delle crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate le procedure
alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
• viene uniformata e
semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti
dalle disposizioni in materia concorsuale;
• è prevista la riduzione della durata e
dei costi delle procedure concorsuali;
• viene istituito presso il Ministero
della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su
incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito
di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità,
esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
• le procedure di gestione della
crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro vengono armonizzate con forme
di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
Alcune norme di natura processuale o
di modifica al codice civile in tema di assetti organizzativi societari e di
responsabilità degli amministratori (precisamente quelle di cui agli articoli
27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono entrate in vigore
fin dal 16 marzo 2019.
Tutte le altre disposizioni del
codice avrebbero dovuto avere efficacia 15.8.2020. A causa dell’emergenza Covid19,
tuttavia, il DL 8.4.2020 n.23 (c.d. decreto liquidità) ne ha rinviato l’entrata in vigore al 1.9.2021.
I nuovi obblighi per l’imprenditore
Il nuovo Codice definisce “stato
di crisi” quella “difficoltà economico finanziaria che
rende probabile l’insolvenza del debitore” e che per le imprese si
manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte alle obbligazioni pianificate” (la legge rimanda al Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’elaborazione
degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa); mentre per “insolvenza” si
continuerà ad intendere lo “stato del debitore che non è più in grado
di soddisfare regolarmente proprie obbligazioni” e che si manifesta
con inadempimenti o altri fatti esteriori.
Con alcune modifiche
all’art. 2086 del codice civile, già entrate in vigore il 16.3.2019, la
legge impone dunque all’imprenditore di adottare un assetto
organizzativo adeguato al fine di essere in grado di rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e adottare le conseguenti iniziative
necessarie a farvi fronte. Tutte le imprese dovranno, quindi, dotarsi sia
di sistemi informativi idonei al controllo di gestione dei flussi di
cassa, così come un piano d’impresa che permetta di
rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in
equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche
con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha, infatti, privilegiato
l’esigenza di intervenire già dai primi segni di criticità.
Molti imprenditori dovranno nominare
un organo di controllo o un revisore, modificando statuti o
atti costitutivi. L’art. 379 del nuovo Codice prevede, infatti,
la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o
collegio sindacale) o del revisore al ricorrere di
determinate condizioni.
Più in particolare, le imprese che
hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei
seguenti limiti:
• totale
dell’attivo dello Stato patrimoniale (€ 2.000.000)
• ricavi delle
vendite / prestazioni (€ 2.000.000)
• dipendenti
occupati in media durante l’esercizio (10 unità)
hanno l’obbligo di nominare un
organo di controllo. Le novità coinvolgeranno in maniera diretta tante S.r.l. e
cooperative che saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi.
I nuovi strumenti per il superamento della crisi
In caso di difficoltà dell’impresa,
l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti per
il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale. Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in
equilibrio l’azienda operando da solo oppure ricorrendo a esperti
specializzati, potrebbe scattare la “procedura di allerta” volta
a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza
e, quindi, nell’apertura della liquidazione giudiziale.
L’Allerta potrà essere interna (se
attivata dallo stesso imprenditore o dall’organo di controllo) o esterna (se
attivata dall’agenzia delle entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione
quando lo scaduto superi certi livelli).
La procedura di composizione
della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal
cosiddetto “OCRI” (Organismo di composizione della crisi
d’impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio.
La procedura di allerta avrà una
durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Ove non si
sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita
l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni
casi specifici l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M. perché chieda
l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Al fine di garantire la tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi, il legislatore ha previsto un sistema di misure premiali anche penali (art.25) a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Avvocato esperto nel diritto civile e dell’impresa, diritto di famiglia, diritto penale e diritto internazionale (diritto inglese). Laureato con lode in giurisprudenza il 18.3.1985, ho pubblicato la mia tesi sulla Rivista "Temi Romana". Segretario della XVI Conferenza dei Giovani Avvocati, sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. Sono iscritto altresì all’Albo dei “Solicitors of England and Wales” presso la Law Society di Londra.
Per oltre 24 anni consulente di un gruppo multinazionale nel settore della logistica commerciale e del trasporto, ho affrontato le molteplici tematiche societarie e d'impresa, civili e penali.
Laureato in diritto penale, da sempre mi occupo del settore. Lo Studio gode della consulenza scientifica del Prof. Adelmo Manna (ordinario di diritto peale all'Università di Foggia) e del contributo di avvocati specialisti.
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Roberto Croce
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