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La riforma del fallimento: le novità del codice della crisi e dell'insolvenza, i nuovi obblighi e i nuovi strumenti per l'imprenditore

Scritto da: Roberto Croce - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

 Le novità del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore del 2019 è intervenuto a riformare in modo organico l’intera materia del fallimento e delle procedure concorsuali.

Approvato con il D.lgs. 12.1.2019 n.14 (pubblicato il 14.2.2019) in attuazione della legge delega 19.10.2017 n. 155, il Codice persegue due principali finalità:

• consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;

• salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.


Tra le sue principali novità:

• il termine fallimento viene sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”, in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare lo stigma e il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagnano alla parola “fallito”;

• viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e, comunque, del più elevato soddisfacimento dei creditori;

• viene data priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;

• tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;

• viene uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

• è prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

• viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

• le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro vengono armonizzate con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Alcune norme di natura processuale o di modifica al codice civile in tema di assetti organizzativi societari e di responsabilità degli amministratori (precisamente quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono entrate in vigore fin dal 16 marzo 2019.

Tutte le altre disposizioni del codice avrebbero dovuto avere efficacia 15.8.2020. A causa dell’emergenza Covid19, tuttavia, il DL 8.4.2020 n.23 (c.d. decreto liquidità) ne ha rinviato l’entrata in vigore al 1.9.2021.


I nuovi obblighi per l’imprenditore

Il nuovo Codice definisce “stato di crisi” quella “difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” e che per le imprese si manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate” (la legge rimanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’elaborazione degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa); mentre per “insolvenza” si continuerà ad intendere lo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente proprie obbligazioni” e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.

Con alcune modifiche all’art. 2086 del codice civile, già entrate in vigore il 16.3.2019, la legge impone dunque all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato al fine di essere in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e adottare le conseguenti iniziative necessarie a farvi fronte. Tutte le imprese dovranno, quindi, dotarsi sia di sistemi informativi idonei al controllo di gestione dei flussi di cassa, così come un piano d’impresa che permetta di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha, infatti, privilegiato l’esigenza di intervenire già dai primi segni di criticità.

Molti imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisoremodificando statuti o atti costitutivi. L’art. 379 del nuovo Codice prevede, infatti, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore al ricorrere di determinate condizioni.

Più in particolare, le imprese che hanno superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

•    totale dell’attivo dello Stato patrimoniale (€ 2.000.000)

•    ricavi delle vendite / prestazioni (€ 2.000.000)

•    dipendenti occupati in media durante l’esercizio (10 unità)

hanno l’obbligo di nominare un organo di controllo. Le novità coinvolgeranno in maniera diretta tante S.r.l. e cooperative che saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi.


I nuovi strumenti per il superamento della crisi

In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda operando da solo oppure ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la “procedura di allerta” volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza e, quindi, nell’apertura della liquidazione giudiziale.

L’Allerta potrà essere interna (se attivata dallo stesso imprenditore o dall’organo di controllo) o esterna (se attivata dall’agenzia delle entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto superi certi livelli).

La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal cosiddetto “OCRI” (Organismo di composizione della crisi d’impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio.

La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M. perché chieda l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Al fine di garantire la tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi, il legislatore ha previsto un sistema di misure premiali anche penali (art.25) a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.


Avv. Roberto Croce - Avvocato esperto in diritto civile e dell'impresa

Avvocato esperto nel diritto civile e dell’impresa, diritto di famiglia, diritto penale e diritto internazionale (diritto inglese). Laureato con lode in giurisprudenza il 18.3.1985, ho pubblicato la mia tesi sulla Rivista "Temi Romana". Segretario della XVI Conferenza dei Giovani Avvocati, sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. Sono iscritto altresì all’Albo dei “Solicitors of England and Wales” presso la Law Society di Londra.




Roberto Croce

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Per oltre 24 anni consulente di un gruppo multinazionale nel settore della logistica commerciale e del trasporto, ho affrontato le molteplici tematiche societarie e d'impresa, civili e penali.


Diritto penale

Laureato in diritto penale, da sempre mi occupo del settore. Lo Studio gode della consulenza scientifica del Prof. Adelmo Manna (ordinario di diritto peale all'Università di Foggia) e del contributo di avvocati specialisti.


Altre categorie:

Fallimento e proc. concorsuali, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Diritto internazionale ed europeo, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.



Referenze

Pubblicazione legale

La riforma del fallimento: le novità del codice della crisi e dell'insolvenza, i nuovi obblighi e i nuovi strumenti per l'imprenditore

Pubblicato su IUSTLAB

Le novità del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore del 2019 è intervenuto a riformare in modo organico l’intera materia del fallimento e delle procedure concorsuali. Approvato con il D.lgs. 12.1.2019 n.14 (pubblicato il 14.2.2019) in attuazione della legge delega 19.10.2017 n. 155, il Codice persegue due principali finalità : • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze. Tra le sue principali novità : • il termine fallimento viene sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” , in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare lo stigma e il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagnano alla parola “fallito”; • viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e, comunque, del più elevato soddisfacimento dei creditori; • viene data priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale ; • tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale; • viene uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; • è prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali ; • viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione; • le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro vengono armonizzate con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori. Alcune norme di natura processuale o di modifica al codice civile in tema di assetti organizzativi societari e di responsabilità degli amministratori (precisamente quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono entrate in vigore fin dal 16 marzo 2019. Tutte le altre disposizioni del codice avrebbero dovuto avere efficacia 15.8.2020. A causa dell’emergenza Covid19, tuttavia, il DL 8.4.2020 n.23 (c.d. decreto liquidità) ne ha rinviato l’ entrata in vigore al 1.9.2021 . I nuovi obblighi per l’imprenditore Il nuovo Codice definisce “stato di crisi” quella “difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” e che per le imprese si manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate” (la legge rimanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’elaborazione degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa); mentre per “insolvenza” si continuerà ad intendere lo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente proprie obbligazioni” e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. Con alcune modifiche all’art. 2086 del codice civile , già entrate in vigore il 16.3.2019, la legge impone dunque all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato al fine di essere in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e adottare le conseguenti iniziative necessarie a farvi fronte . Tutte le imprese dovranno, quindi, dotarsi sia di sistemi informativi idonei al controllo di gestione dei flussi di cassa , così come un piano d’impresa che permetta di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha, infatti, privilegiato l’esigenza di intervenire già dai primi segni di criticità. Molti imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisore , modificando statuti o atti costitutivi . L’art. 379 del nuovo Codice prevede, infatti, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore al ricorrere di determinate condizioni . Più in particolare, le imprese che hanno superato per due esercizi consecutivi , almeno uno dei seguenti limiti: • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale (€ 2.000.000) • ricavi delle vendite / prestazioni (€ 2.000.000) • dipendenti occupati in media durante l’esercizio (10 unità) hanno l’obbligo di nominare un organo di controllo. Le novità coinvolgeranno in maniera diretta tante S.r.l. e cooperative che saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi. I nuovi strumenti per il superamento della crisi In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale . Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda operando da solo oppure ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la “procedura di allerta” volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza e, quindi, nell’apertura della liquidazione giudiziale. L’Allerta potrà essere interna (se attivata dallo stesso imprenditore o dall’organo di controllo) o esterna (se attivata dall’agenzia delle entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto superi certi livelli). La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal cosiddetto “OCRI” (Organismo di composizione della crisi d’impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio. La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M. perché chieda l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Al fine di garantire la tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi, il legislatore ha previsto un sistema di misure premiali anche penali (art.25) a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Speaker ad evento

Le misure premiali di carattere penale ex art.25 del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza: ponti per il futuro o salvacondotto per il passato?

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino - 7/2018

Presentazione del volume "Corso di Diritto Penale dell'Impresa" a cura di Adelmo Manna'. Relazione dell'Avv. Roberto Croce sul tema delle misure premiali di carattere penale a favore degli imprenditori che presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Titolo professionale

Solicitor of England and Wales

Albo professionale presso The Law Society - London - 5/2013

Ho conseguito il titolo di Solicitor (una delle due figure di avvocato nel Regno Unito) all'esito del relativo corso di studi presso la BPP London Waterloo, University of Law, di Londra, iscrivendomi quindi all'albo tenuto dall'Ordine Professionale (The Law Society). Lo studio del diritto inglese, unito a vari master e corsi specialistici in diritto dei contratti internazionali, mi ha consentito un notevole incremento delle mie competenze nel settore del diritto privato e commerciale internazionale.

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