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Avvocato Roberto Romagnoli a Montepulciano

Roberto Romagnoli

Avvocato cassazionista

Informazioni generali

Laureato all’Universita’ di Firenze con 110/110 con lode con tesi in procedura civile, ho esperienza di un quarto di secolo, in vari settori dello scibile giuridico, in particolare civile e penale. Ma anche esecuzioni (sono delegato alle vendite del Tribunale di Siena). Oltre che nel settore del recupero crediti. La missione dell’avvocato (complicata) e’ mettere il cliente nelle condizioni idealiper decidere al meglio circa il proprio interesse. Non decidere per conto suo. Deve servire e supportare il cliente non essere il protagonista. Avvocato cassazionista, con notevole esperienza anche di fronte alla Suprema Corte.

Esperienza


Diritto penale

Materia in cui ho massima esperienza, da oltre venti anni. Nei settori più disparati: delitti conto il patrimonio, contro la PA, contro la persona (violenza, rapina estorsioni, minaccia, stalking, omicidio), violenza sessuale, reati commessi in ambito familiare, reati in materia di immigrazione illegale, reati in materia urbanistica e ambientale. Assisto il cliente dalla fase dell’eventuale misura cautelare a quella dell’esecuzione della pena. Sono cassazionista. Di solito difendo gli imputati, ma ho esperienza anche come difensore di parte civile e parte offesa.


Omicidio

Ho trattato un caso di omicidi, nella fase cautelare e in primo grado


Violenza

Ho trattato innumerevoli casi di violenza (anche sessuale). Con ottimi risultati. Anche se trattasi dei processi obiettivamente più difficili da trattare, perché la prova e’ squilibrata a favore dell’accusa.


Altre categorie

Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Aste giudiziarie, Locazioni, Sfratto, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Contratti, Incidenti stradali, Risarcimento danni, Arbitrato, Cassazione, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto del lavoro, Gratuito patrocinio, Sostanze stupefacenti, Eredità e successioni, Matrimonio, Usura, Pignoramento, Diritto tributario, Mobbing, Licenziamento, Mediazione, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Scadenza termini processuali: diverso regime per i processi penali, civili e amministrativi

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione sezione 3 con sentenza numero 44004/2023 ha esaminato la (annosa) questione dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato e il diverso regime normativo che allo stato esiste tra il processo penale da una parte e quelli civile e amministrativo dall’altra. In particolare il quesito di diritto proposto alla S.C. era il seguente: se la diversa disciplina dettata per il processo civile, amministrativo e per il giudizio costituzionale ex art. 22, legge n. 87 del 1953 (che prevedono la proroga ex lege al giorno successivo non festivo del termine che scada nella giornata di abato) fosse argomento juris sulla valido per un’eventualità declaratoria di incostituzionalità dell’art. 172 c.p.p., che prevede una diversa disciplina per i termini processuali nel procedimento penale. La Suprema Corte nell’occasione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 172 cod. proc. pen. sollevata dal giudice a quo per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto a suo giudizio è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertà individuale dell’imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l’ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all’art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali è prorogato “ex lege” il termine in scadenza nel giorno di sabato. Trattasi ovviamente di pronuncia da considerarsi in qualche modo con natura di “monito”, perché con tutta evidenza la disparità di trattamento c’è (ed è particolarmente rilevante proprio in considerazione della delicatezza e importanza degli interessi coinvolti nel processo penale, libertà dell’imputato in primis ), per cui il fatto che venga considerata non irragionevole e arbitraria la medesima disparità nonché soggetta alla discrezionalità del legislatore, non esclude un prossimo intervento del legislatore, che la Corte pare di fatto auspicare, per eliminare una situazione di chiara compromissione del diritto di difesa, grave quando in gioco ci sono posizioni da tutelare al massimo quali quelle di cui sono titolari PM, imputato e PO.

Caso legale seguito

Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest 186 comma 7 c.d.s.

2015 - 2020

Nel caso di specie ottenuto in Cassazione l'annullamento della sentenza di condanna in primo grado confermata in appello per i motivi che seguono: solo nell’ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti alle cure mediche presso la struttura sanitaria, gli organi di Polizia possono ai sensi del comma 5 dell'art. 186 C.d.S. chiedere che l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato da parte delle strutture sanitarie; negli altri casi non è possibile e i soggetti oggetto dell'accertamento, se hanno dato la loro disponiblità all'alcoltest, possono legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento ematico (di natura invasiva) presso la struttura sanitaria più vicina, senza che tale condotta possa costituire reato ai sensi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S. Nel caso di specie a seguito della positività dell’accertamento preliminare col precursore (ma a prescindere dallo stesso e dalla sua positività visto l’incidente in cui la xxxx era rimasta coinvolta o perché c’era il sospetto della sua ebbrezza alcolica) sarebbe stata legittima la richiesta degli operanti di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 (con lo strumento per l’alcoltest vero e proprio), non quella (evidentemente atta a colmare lacune organizzative della Polizia Municipale) di effettuare l’accertamento tramite prelievo ematico presso la struttura sanitaria in mancanza dello strumento. Di qui la legittimità del rifiuto della conducente (che in precedenza si era sottoposta all’accertamento col precursore e aveva seguito gli operanti al Comando per effettuare l’alcoltest).

Sentenza giudiziaria

Assolto imputato per reati di cui all'art. 612 comma 2 cp e 635 comma 2 cp

Sentenza n. 248/2022 Trib. Siena

Procediemnto con assluzione in primo grado dell'imputat per reati contro la persona e il patrimonio, caso in cui c'era costituzione di parte civile che poteva complicare e aggrvare notevolemte la situazione in termini di risarciemnto danni

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Lo studio

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