Nell’ambito delle separazioni tra coniugi è abbastanza frequente che questi ultimi nel regolare i loro rapporti stabiliscano di trasferire beni immobili in favore dei figli.
Tuttavia i creditori di entrambi i coniugi o di uno di essi possono agire in giudizio con l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 del Codice Civile per far dichiarare l’inefficacia nei loro confronti dei suddetti trasferimenti.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7178/2022, pubblicata il 4 marzo 2022.
La Corte di Cassazione sanciva la suscettibilità di azione revocatoria ordinaria, l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile.
Tale azione, non trova ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ) né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, in quanto nella specie si contesta non già la sussistenza dell’obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Poiché, ai fini dell’applicazione della differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., la qualificazione dell’atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell’ambito di una più ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale – hanno concluso i giudici di legittimità – l’azione revocatoria ordinaria è senz’altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, 3° comma C.C.
In caso di debiti pregressi pertanto occorrerà sapere che gli eventuali trasferimenti immobiliari in favore dei figli, in danno dei creditori, potranno essere invalidati con l’azione revocatoria.
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