Roberto Viola

Avvocato civilista e cassazionista



Informazioni generali

L'Avvocato Roberto Viola ha una notevole esperienza nella tutela del cittadino contro lo stato in tema di riscossione, sia a mezzo Equitalia (ora Agenzia delle Entrate per la Riscossione) sia a mezzo ordinanza ingiunzione o provvedimenti analoghi. Ha inoltre conseguito numerosi successi in tale ambito, presso gli Uffici Giudiziari della Campania e del Lazio. Lo Studio Legale ha avviato un rapporto di assistenza a mezzo di contratto annuale con aziende italiane e polacche ben radicate sul territorio, assistendo l'imprenditore in tutte le attività che involvono una valutazione legale.

Esperienza


Diritto tributario

Assistenza in ogni fase del rapporto giuridico d`imposta, incluse la pianificazione fiscale, la verifica, l`accertamento, il contenzioso e la riscossione. Tutela del contribuente nel diritto esattoriale.


Diritto civile

Il diritto civile è il campo dominante dell'attività legale del nostro studio legale. L'Avvocato Roberto Viola nel tempo ha maturato ampia esperienza nel risarcimento del danno in qualsivoglia forma, assumendo la foggia di una specializzazione interdisciplinare.


Contratti

Assistenza al cliente per la stesura e l'esecuzione di contratti di qualsivoglia natura e genere, rammentando l'ampia autonomia data alle parti contraenti dal Codice Civile Italiano. Appare superfluo evidenziare che nell'era di internet e di un presunto sapere diffuso, la redazione di un contratto rimane un elemento essenziale per il cittadino, proprio perchè le notizie diffuse in rete spessissimo sono errate o non si calano nella realtà del contraente. Lo studio legale garantisce la redazione di contratti vestiti sull'esigenza del cliente.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Eredità e successioni, Diritto immobiliare, Pignoramento, Diritto penale, Aste giudiziarie, Antitrust e concorrenza sleale, Usura, Recupero crediti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Tutela degli animali, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Separazione, Divorzio.



Referenze

Pubblicazione legale

Impugnazione delle cartelle esattoriali ex art. 615 comma 1 C.p.c.

Pubblicato su IUSTLAB

In estrema sintesi ed utilizzando un taglio prettamente pratico, nel caso di impugnazione delle cartelle esattoriali si adopera l’opposizione ex art. 615 comma 1 C.p.c. (oppure 618 bis C.p.c. come si dirà in seguito). La competenza per materia e valore viene dettata ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011 analizzando il titolo esecutivo sotteso alla cartella (ordinanza ingiunzione o violazione al C.d.s.), o meglio analizzando il provvedimento (che è diventato titolo) in base al quale è stata emessa la sanzione pecuniaria cristallizzata nel ridetto titolo esecutivo e poi traslata con essa nella cartella esattoriale e messa in riscossione. In seno alla competenza del tribunale, delineata a mente dell’art 6 D.lgs. 150/2011(escludendo l’art. 618 bis C.p.c. come in seguito si dirà) il rito applicabile è sempre quello ordinario, anche ad esempio in costanza di una cartella esattoriale a cui è sottesa una sanzione amministrativa comminata dalla ASL o dalla Direzione Lavoro ove retta dalla legge 689/81. Ciò si spiega perché stiamo impugnando la cartella esattoriale adoperando lo strumento previsto dal ridetto art. 615 comma 1 C.p.c. che detta il rito, salvo nell’ipotesi in cui lo strumento adoperato debba essere l’art. 618 Bis C.p.c., impugnando cartelle esattoriali a sui sono sottesi titoli esecutivi inerenti a violazioni in materia di previdenza ed affini. In tal caso l’opposizione all’esecuzione relativa a cartella esattoriale vertente in materia previdenziale ed affini essendo retta dal ridetto art. 618 bis C.p.c. verrà celebrata con il rito del lavoro.

Pubblicazione legale

Ipoteca da parte di A.D.E.R.

Pubblicato su IUSTLAB

L’ipoteca può essere iscritta da A.D.E.R. solo per debiti a partire da 20mila euro. L’ipoteca può essere iscritta anche sull’unica casa del debitore. Quanto alla procedura per l’iscrizione dell’ipoteca, Agenzia Entrate Riscossione può procedervi solo se è scaduto il termine:–a) di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, entro il quale l’obbligato è tenuto ad effettuare il versamento delle somme richieste; b) di 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all’accertamento esecutivo, dopo i quali le predette sono affidate in carico da Agenzia Entrate Riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’iscrizione ipotecaria deve essere obbligatoriamente preceduta da un preavviso di ipoteca inviato al debitore da parte di Agenzia Entrate Riscossione, contenente l’avviso che se nel termine di 30 giorni non si provvederà al pagamento delle somme iscritte dovute, avrà luogo l’iscrizione ipotecaria. Non è previsto che l’Esattore effetti altra successiva comunicazione, neppure dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca. Il pignoramento dell’immobile (e, quindi, la vendita all’asta dello steso) invece, è consentito solo se il debito supera 120mila euro. Tuttavia esso è impossibile se ricorrono le seguenti condizioni: c) il bene è l’unico immobile di proprietà del debitore, d) tale immobile deve essere adibito a civile abitazione, e) inoltre, in esso il debitore vi deve aver fissato la propria residenza.

Pubblicazione legale

Sentenza n. 7098/2018 pubbl. il 27/11/2018

Pubblicato su IUSTLAB

Con la Sentenza n. 7098/2018 pubbl. il 27/11/2018 RG n. 21309/2016 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Roberto Viola, annullava le cartelle esattoriali di natura previdenziale per un importo di euro 926.000,00 (novecentoventiseimila). La sentenza in parola si innesta in un alveo sempre più consolidato che vede l'accoglimento della domanda volta alla cancellazione della pretesa esattoriale gravata da prescrizione, oltre che da ulteriori vizi relativi alla natura stessa del preteso credito. la detta sentenza è consultabile sul sito >> https://www.avvocatorobertoviola.eu/…/…/cartelle-esattoriali negli articoli relativi le cartelle di natura esattoriale. Appare evidente che il detto principio di diritto è applicabile a qualunque pretesa esattoriale - erariale gravante sul cittadino.

Lo studio

Roberto Viola
Via Nolana 28
Napoli (NA)

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