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Avvocato Rocco Rovesti a Parma

Rocco Rovesti

Avvocato esperto in contrattualistica e diritto bancario

Informazioni generali

Sono scritto all'albo degli avvocati dal 2008 dopo essermi laureato in giurisprudenza presso l'Università di Parma e aver conseguito un master in contratti internazionali presso l'Università Guido Carli Luiss di Roma. Dopo alcuni anni di lavoro a Roma e Bologna in studi legali internazionali, nei quali mi sono occupato prevalentemente di contratti internazionali, diritto commerciale e societario, mi sono trasferito Parma, dove mi occupo di diritto bancario, contrattualistica, diritto del consumatore e contenzioso civile. Assisto PMI nelle procedure previste dal Codice di Crisi e nelle operazioni di ristrutturazione del debito.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Me ne occupo da quasi vent'anni a difesa di aziende, di correntisti e di consumatori. Ho affrontato decine di cause di anatocismo e a tutela del fideiussore


Contratti

Redigo abitualmente contratti (anche internazionali) nell'interesse soprattutto delle aziende mie clienti; ho sempre approfondito il tema acquisendo anche un master preso Luiss Guido Carli di Roma


Diritto commerciale e societario

Me ne sono sempre occupato, sia presso studi internazionali a Roma e Bologna che ora presso il mio studio di Parma. Applico la materia nell'ambito di operazioni di M&A, cessione o affitto d'azienda o di Rami d'azienda, cessione quote, patti parasociali, contenzioso tra soci e tra società..


Altre categorie

Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Pignoramento, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Investimenti, Usura, Recupero crediti, Sovraindebitamento, Aste giudiziarie, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto dello sport, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Annullamento cartella esattoriale notificata a fideiussore amministratore per nullità parziale fideiussione nella cui quale si era surrogato MCC - BDM

Tribunale di Reggio emilia

Il Tribunale di Reggio Emilia ha annullato la cartella esattoriale notificata a fideiussore amministratore ritenendo fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus nella quale si era surrogato MCC - BDM. In particolare il Tribunale ha giudicato dimostrata la violazione della normativa antitrust ritenendo provata in giudizio: 1) la corrispondenza tra l'oggetto dell'intesa illecita a "monte" con il contratto "a valle", 2) la presenza delle tre clausole 2, 6 e 8 del modello ABI nella fideiussione azionata, 3) la diffusione uniforme della garanzia contestata e, infine, 4) che la banca originaria titolare del credito portato dalla fideiussione non aveva agito in giudizio entro il termine di 6 mesi previsto a pena dei decadenza dall'art. 1957 CC e, pertanto, ha dichiarato MCC-BDM decaduto dalla garanzia nella quale si era surrogato, così liberando il fideiussore!

Pubblicazione legale

Articolo su Rivista Centro Anomalie Bancarie

Centro Anomalie Bancarie

Con un sentenza molto ben motivata il Giudice del Tribunale di Asti dichiara la banca decaduta - ax art. 1957 CC - rispetto alla garanzia omnibus prestata dall'amministratore unico della società debitrice principale, e ciò nonostante l'amministratore avesse sottoscritto un piano di rientro con la banca e, soprattutto, accogliendo la tesi della difesa che individuava il termine di scadenza del debito nel giorno in cui la debitrice principale aveva omesso il pagamento della prima scadenza prevista dal piano di rientro perchè: "dallo stesso dall’esame della clausola sopra riportata emerge che le parti avevano espressamente stabilito la risoluzione automatica dell’accordo in caso di inadempimento della debitrice, come desumibile sia dall’espressione “il presente accordo si intenderà automaticamente risolto” sia dalla precisazione che non sarebbe stata a tal fine necessaria la messa in mora da parte della banca. E’ ravvisabile, pertanto, una deroga pattizia alla disposizione di cui all’art. 1456, comma 2, c.c. (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 19230 del 2015) con la conseguenza che l’accordo in questione, avente ad oggetto la dilazione di pagamento, deve intendersi risolto ipso iure sin dalla scadenza della prima rata insoluta ossia dal 5.5.2022, a nulla rilevando che la società debitrice avesse successivamente richiesto una sospensione del piano di rientro atteso che l’effetto risolutivo si era ormai automaticamente verificato e comunque non vi è prova che la banca avesse accordato tale sospensione. La decorrenza del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. deve, pertanto, essere fatta risalire al 5.5.2022 di talché esso era ormai scaduto alla data di deposito del ricorso monitorio (ma anche a quella di invio della diffida stragiudiziale del 24.1.2023, che secondo la banca sarebbe stata sufficiente a evitare la decadenza essendo stato pattuito l’obbligo di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta”). L’istituto di credito è conseguentemente decaduto dalla facoltà di escutere il fideiussore opponente in relazione al saldo debitore di c/c garantito dalla fideiussione omnibus in questione"

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Lo studio

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Parma (PR)